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60.2012.68 • TRAP TI 60.2012.68 Generato dall'IA

Traffic Fine Community Service Conversion Rate Appeal

Numero d'incarto 60.2012.68
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual, facing fines for traffic violations, appealed a decision by the Traffic Department's legal office that set a minimum conversion rate of 32 hours of community service for fines up to CHF 500, contrary to the prosecutor's office's practice of using a 4-hour per CHF 100 conversion rate without a minimum. The court ruled that while administrative authorities are competent to rule on such commutations, the Traffic Department's fixed minimum hours created unjustified disparities compared to other criminal matters where the prosecutor applied a consistent conversion factor. Consequently, the court upheld the appeal, finding that the same conversion standard used by the public prosecutor—four hours of community service per CHF 100 of the fine—must be applied in traffic violation cases as well, and remanded the matter for a new ruling.

Regesto Legislator

Ufficiale

Reclamo contro il decreto di commutazione della multa dell'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione di Camorino. commutazione delle multe in giorni di lavoro di utilità pubblica. applicazione di un metro di conversione

Parole chiave

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conversione della multa infrazione alle norme della circolazione servizio pubblico corso del cambio pene e misure caso poco grave

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 107 CP

Cited in the preamble as applicable law for the substance of the commutation being reviewed.

Art. 106 CP

Cited in the preamble as applicable law regarding fines and substitute custodial sentences.

Art. 363 cpv. 2 CPP

Cited in the preamble as the basis for administrative authorities retaining competence for subsequent decisions like commutation.

Art. 357 cpv. 1 CPP

Cited in the preamble regarding the powers conferred to administrative authorities in misdemeanor procedures.

Art. 20 cpv. 1 lit. b CPP

Cited in the preamble to establish the competence of the Criminal Appeals Court to hear the appeal.

Art. 382 cpv. 1 CPP

Cited in the reasoning (not dispositive, but listed in the preamble references) regarding the appellant's standing (legittimazione a reclamare).

Art. 393 cpv. 1 lit. a CPP

Cited in the preamble to define the grounds for appeal (violations of law).

Art. 393 ss. CPP

Cited in the preamble generally regarding the appeal procedure.

Art. 17 CPP

Cited in the preamble as applicable law regarding authorities handling misdemeanors.

Art. 62 cpv. 2 LOG

Cited in the preamble to establish the competence of the Criminal Appeals Court.

Art. 78 LTF

Cited in the section detailing potential further remedies (remedio di diritto), though not directly used in the final operative orders (1, §, 2).

Art. 90 a 93 LTF

Cited in the section detailing potential further remedies, defining which decisions are subject to appeal to the Federal Tribunal.

Art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section detailing potential further remedies regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 60.2012.68 · Lugano 26 aprile 2012/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, ricusatosi)

cancelliera: · Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 20/22.02.2012 presentato da

RE 1, contro

il decreto di commutazione della multa 8.02.2012 emanato dall'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione di Camorino (rif. inc. DA __________ e __________);

richiamate le osservazioni 29.02/1.03.2012 e 23/26.03.2012 (duplica) della Sezione della circolazione, concludenti per la reiezione del gravame;

richiamate altresì le osservazioni di replica 3/7.03.2012 di RE 1, in cui conferma le precedenti argomentazioni e conclusioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. In data 5.06.2009 l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione di Camorino ha inflitto a RE 1 una multa di CHF 200.-- (oltre CHF 60.-- per tassa di giustizia e spese, per complessivi CHF 260.--) per contravvenzione alle norme della circolazione (risoluzione 5.06.2009 n. __________).

Contro tale risoluzione RE 1 si è aggravato davanti alla Pretura penale, che con sentenza del 7.03.2011 ha respinto il ricorso confermando la decisione impugnata.

La

sentenza del presidente della Pretura penale è passata in giudicato.

b. Con decreto d'accusa 21.01.2011 l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione di Camorino ha inflitto a RE 1 la

multa di CHF 300.-- (oltre CHF 130.-- per tassa di giustizia e spese, per complessivi CHF 430.--) per contravvenzione alle norme della circolazione, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la multa sarebbe stata sostituita, a tenore degli art. 106 cpv. 2 CP e 8 cpv. 1 LPcontr, con una pena detentiva di tre giorni (decreto d'accusa 21.01.2011 n. __________).

Con scritto 26.01.2011 RE 1, sostenendo essere la sua famiglia in una precaria situazione finanziaria, ha chiesto all'Ufficio giuridico di poter espiare la pena detentiva sostitutiva di tre giorni in vece della multa di CHF 300.-- inflittagli con DA 21.01.2011 (n. __________).

Interpretato

tale scritto quale formale opposizione a tenore dell'art. 354 CPP, in data 2.02.2011 l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione ha confermato il decreto

d'accusa 21.01.2011 (n. __________) ed ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale (conferma decreto d'accusa 2.02.2011).

Il presidente della Pretura penale in data 10.02.2011, constatato che nel caso concreto non erano contestati da RE 1 né i fatti né la

proposta di pena, bensì egli chiedeva unicamente di poter scontare la pena detentiva sostitutiva di tre giorni, ha ritenuto trattarsi di una questione di esecuzione della pena non facente parte delle proprie competenze. Come tale ha dichiarato l'opposizione irricevibile e il decreto d'accusa definitivo (decreto 10.02.2011 del presidente della Pretura penale).

c. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza tra il reclamante e l'Ufficio incasso e pene alternative rispettivamente l'Ufficio esazione e condoni, tendente ad ottenere il pagamento rateale delle tasse e spese inerenti ai due decreti emanati dalla Sezione della circolazione - che gli veniva concesso - e la possibilità di espiare la pena detentiva in sostituzione delle multe ivi pronunciate, vista la sua asserita precaria situazione finanziaria.

d. Il 18.07.2011 l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione di Camorino, riconosciutosi autorità competente

a decidere sulla possibilità o meno di eseguire una pena detentiva in sostituzione della multa, ha respinto la richiesta posta in tal senso dal reclamante, ritenuto che "*la scelta della pena non è data al condannato, il quale non dispone dell'esecuzione della misura che meglio gli aggrada, atteso che non risultano nei suoi confronti né il mancato incasso previa esecuzione formale né la sua insolvenza e che lei potrà far fronte al regolare pagamento degli importi delle multe e delle relative tasse e spese, peraltro proporzionati, richiedendo, se del caso, all'autorità d'esecuzione la possibilità di dilazione e del pagamento rateale*" (scritto 18.07.2011 dell'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione).

e. Con decreto d'accusa 16.08.2011 (passato in giudicato) RE 1 è stato condannato dal Ministero pubblico per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti al pagamento di una multa di CHF 600.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di sei giorni (DA __________).

Con istanza 8.09.2011 il reclamante ha richiesto al procuratore pubblico la commutazione della multa in giorni di detenzione, facendo valere le difficili condizioni finanziarie (a quel momento al beneficio di una rendita mensile di CHF 3'876.-- e con una moglie e due figli agli studi a carico).

In applicazione degli art. 106 e 107 CP, ottenuto l'accordo in tal senso da parte

di RE 1, con decisione giudiziaria indipendente successiva del 29.09.2011 il magistrato inquirente ha deciso la commutazione della multa di CHF 600.-- non

in pena detentiva (applicabile solo qualora l'incasso non risulta possibile nemmeno in via esecutiva) bensì in 24 ore di lavoro di utilità pubblica, con l'avvertenza che in caso di fallimento dello stesso sarebbe stata ordinata l'esecuzione della pena detentiva di sei giorni.

f. In

accoglimento dell'istanza 19.12.2011 presentata da RE 1 tendente ad ottenere la trasformazione delle multe inflittegli con i decreti d'accusa 5.06.2009 (cfr. considerando in fatto a.) rispettivamente 21.01.2011 (cfr. considerando in fatto b.) in lavoro di pubblica utilità, l'Ufficio giuridico della Sezione

della circolazione con decisione indipendente successiva dell'8.02.2012 ha decretato la commutazione delle multe di complessivi CHF 500.-- in 32 ore di

lavoro di utilità pubblica, con l'avvertenza che in caso di fallimento lo stesso sarebbe stato sostituito con una pena detentiva di cinque giorni.

Ciò, secondo tale autorità, in considerazione: che "*l'istante si trova effettivamente in una situazione di particolare disagio finanziario e che il pagamento delle multe, lo porrebbe in una situazione di grave angustia finanziaria*", che "*la facoltà del riscatto delle multe insolute in lavoro di utilità pubblica*" è "*stato recentemente riconosciuto all'istante nell'ambito di un procedimento di competenza del

Ministero pubblico (decisione del 29.09.2011)*" e, infine, che "*in applicazione della corrente prassi secondo cui il riscatto della multa

con il lavoro di utilità pubblica avviene, di regola, in ragione di 32 ore per una multa insoluta sino a fr. 800.- e di 4 ore in più per ogni successivo importo di fr. 100.- di multa insoluta*" (decreto di commutazione 8.02.2012 della Sezione della circolazione).

g. Con scritto 10/13.02.2012 RE 1 ha chiesto all'Ufficio giuridico della Sezione della

circolazione la rettifica della decisione 8.02.2012, nel senso di ridurre da 32 a 20 le ore di lavoro di pubblica utilità a fronte di un importo di CHF 500.--,

in applicazione del medesimo metro di misura adottato dal pubblico ministero, ossia di quattro ore di lavoro di pubblica utilità per ogni CHF 100.-- di multa (lettera 10/13.02.2012).

h. L'Ufficio

giuridico della Sezione della circolazione il 20.02.2012 ha informato RE 1 di non potersi più occupare del suo caso dopo la decisione formale resa l'8.02.2012; nel contempo gli ha chiesto di confermare se il suo scritto del 10/13.02.2012 doveva essere considerato quale reclamo contro la stessa.

Ciò che il reclamante ha confermato con lettera 20/23.02.2012.

i. Con

reclamo 20/22.02.2012 RE 1 insorge davanti a questa Corte contro la decisione 8.02.2012 resa dall'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione.

Dopo succinta esposizione dei fatti e sottolineato come l'Ufficio giuridico abbia accolto la sua richiesta (da lui formulata in precedenza a più riprese) di commutare le multe in lavoro di pubblica utilità soltanto dopo la decisione resa in tal senso dal pubblico ministero, postula la commutazione delle multe di complessivi CHF 500.-- in 20 ore di lavoro di pubblica utilità, in applicazione

della "*regola che dice 4 ore per ogni 100.- CHF*" (reclamo 20/22.02.2012, p. 2), così come stabilita dal Ministero pubblico.

l. L'Ufficio

giuridico della Sezione della circolazione con osservazioni 29.02/1.03.2012 riconferma la propria decisione, concludendo per la reiezione del gravame.

In modo particolare esso precisa di aver ripreso "*la prassi consolidata seguita dall'autorità di giudizio precedentemente competente (Giudice di applicazione della pena)*" (osservazioni 29.02./1.03.2012, p. 1).

Rileva inoltre che "*l'applicazione di un minimo di 32 ore di lavoro di pubblica utilità per il riscatto di una multa insoluta sino a fr. 800.-- non contrasta la normativa vigente e tiene conto di un rapporto equo e ragionevole tra reato e pena, la quale con la commutazione non deve perdere valore e sostanza*". In quest'ottica sostiene che tenuto conto dell'onere organizzativo gravante lo Stato una pena inferiore a tale minimo non avrebbe senso.

Infine evidenzia che "*nel caso concreto il riscatto della multa di fr. 500.-- con 4 giornate di lavoro di pubblica utilità, che in caso di fallimento verrebbero sostituite con 5 giorni d'arresto risulta, a mente dello scrivente ufficio, equo, proporzionato e rispettoso del diritto*" (osservazioni 29.02/1.03.2012, p. 1).

m. In

replica RE 1 pone nuovamente in risalto la decisione 29.09.2011 del Ministero pubblico, sulla base della quale muove una serie di critiche all'Ufficio

giuridico.

Rileva in particolare l'incongruenza tra la misura di conversione adottata dal pubblico ministero, competente per i reati penali, rispetto al più elevato limite minimo stabilito dall'Ufficio giuridico, per comportamenti meno gravi, a suo parere, totalmente arbitrario e contrario alle normative applicabili.

n. Con

osservazioni di duplica 23/26.03.2012 l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione riconferma, in buona sostanza, le proprie precedenti allegazioni.

o. Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.

in diritto

1. 1.1.

L'1.01.2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), che disciplina, tra l'altro, la procedura penale in materia di contravvenzioni. L'art. 357 cpv. 1 CPP conferisce in particolare alle autorità amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni i poteri del pubblico ministero. La procedura (contravvenzionale) è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d'accusa (art. 357 cpv. 2 CPP).

Compatibilmente

alle norme federali, il Cantone Ticino il 20.04.2010 ha emanato una nuova Legge di procedura per le contravvenzioni (LPcontr), entrata in vigore l'1.01.2011, che regola il minimo indispensabile e per il resto rinvia al Codice di procedura

penale, anche per le contravvenzioni di diritto cantonale (Commentario CPP – M. MINI, art. 17 CPP n. 3). L'art. 1 cpv. 2 di detta legge ribadisce che la procedura davanti all'autorità amministrativa e alle autorità giudiziarie è retta dal Codice di procedura penale.

1.2.

L'art.

17 CPP, che concerne le autorità penali delle contravvenzioni, stabilisce che la Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative.

In virtù del rinvio dell'art. 106 cpv. 2 seconda frase della LF sulla circolazione stradale del 19.12.1958 (LCStr) [secondo cui *"(...) i Cantoni sono incaricati di eseguire la presente legge. Essi prendono le misure necessarie a tale scopo e designano le autorità cantonali competenti*"] - in Ticino - il Dipartimento delle istituzioni, la Sezione della circolazione e gli organi di polizia, sono le autorità competenti per l’applicazione delle normative in materia di circolazione stradale e di tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (...) [art. 1 del Regolamento del 2.03.1999 della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale, RLACS].

In modo particolare l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione è competente, tra l'altro, ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 4 lit. f RLACS).

Secondo l'art. 363 cpv. 2 CPP il pubblico ministero o l'autorità penale delle contravvenzioni che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto d'accusa o in procedura di decreto penale emanano anche le decisioni successive. Tra quest'ultime rientrano le decisioni della commutazione delle multe, che dunque - dopo

l'introduzione del CPP dall'1.01.2011 - non vengono più emesse dal giudice dell'applicazione della pena ma dall'autorità amministrativa che le ha adottate

(Messaggio n. 6165 del 21.01.2009 sull'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero, p. 33).

L'art. 8 cpv. 2 LPcontr prevede infatti che la multa di cui non è possibile l'incasso è commutata in pena detentiva sostitutiva o in lavoro di pubblica utilità dall'autorità amministrativa che l'ha emanata.

Contro una decisione indipendente successiva pronunciata sotto forma di ordinanza o decreto e, di norma, in procedura scritta (...) è dato reclamo (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, in FF 2006 p. 1202).

Per gli art. 20 cpv. 1 lit. b e

393 cpv. 1 lit. a CPP in combinazione con l'art. 62 cpv. 2 LOG è la Corte dei reclami penali l'autorità competente a giudicare i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni ex art. 17 CPP.

Ne discende dunque la competenza di questa Corte ad esaminare il presente gravame.

1.3.

Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.4.

Il

reclamo, inoltrato il 20/22.02.2012 contro la decisione 8.02.2012 dell'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, notificata il 10.02.2012, è tempestivo.

RE

1 - quale imputato, destinatario della decisione di commutazione che lo tocca personalmente, direttamente e attualmente nei suoi diritti - è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

2. 2.1.

Il reclamante postula in buona sostanza la commutazione delle multe pronunciate dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, di complessivi CHF 500.-- in 20 ore di lavoro di pubblica utilità, conformemente al fattore di conversione applicato dal Ministero pubblico pari a 4 ore di lavoro di pubblica utilità per ogni CHF 100.-- di multa.

L'Ufficio giuridico dal canto suo sostiene l'esistenza di una prassi interna - ripresa dalla precedente autorità competente in ambito di commutazione delle multe (ovverossia l'allora giudice dell'applicazione della pena) -, conforme alle normative in vigore, che prevede un minimo di 32 ore di pubblica utilità per il riscatto di una multa insoluta sino a CHF 800.--, in quanto al di sotto di tale minimo la pena del lavoro di pubblica utilità non avrebbe senso.

2.2.

Giusta l'art. 106 CP se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di CHF 10'000.-- (cpv. 1).

In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostitutiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi (cpv. 2).

Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza (cpv. 3).

Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli art. 35 e 36 cpv. 2-5 CP (cpv. 5).

L'art.

107 cpv. 1 CP dispone altresì che con il consenso dell'autore, il giudice può in sostituzione della multa pronunciata, ordinare un lavoro di pubblica utilità fino a un massimo di 360 ore.

Infine a tenore dell'art. 8 cpv. 1 LPcontr la multa di cui non è possibile l'incasso è commutata in pena detentiva sostitutiva o in lavoro di pubblica utilità dall'autorità amministrativa che l'ha emanata.

2.3.

Con

la riforma della parte generale del Codice penale svizzero entrata in vigore dall'1.01.2007, la multa è diventata la pena ordinaria unica per le contravvenzioni (ad

eccezione della possibilità di convertirla in lavoro di utilità pubblica in virtù dell'art. 107 CP), che non sono più punibili con una pena privativa della libertà, ad esclusione della pena detentiva sostitutiva disposta ex art. 106 cpv. 2 CP in caso di mancato pagamento per colpa dell'autore (V. MAIRE, Les peines pécuniaires, p. 173-174, in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, 2006).

A tenore dell'art. 106 cpv. 3 CP il giudice deve simultaneamente stabilire in un unico giudizio l'importo della multa e i giorni - da uno a tre mesi al massimo

- della pena detentiva sostitutiva (applicabile se l'autore per sua colpa non provvede al pagamento) commisurandole entrambe non solo alla gravità della colpa dell'autore ma anche alla sua capacità finanziaria (Y. JEANNERET, Légalité, contravention et nouveau droit: des surprises?, in RPS 122/2004 p. 29 e 30; Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, in FF 1999 II p. 1825).

Anche al lavoro di pubblica utilità è stato posto un limite superiore, pari a 360 ore (art. 107 cpv. 1 CP), equivalente a tre mesi di pena detentiva sostitutiva massima ex art. 106 cpv. 2 CP; limiti questi (applicabili in materia contravvenzionale), corrispondenti alla metà di quanto previsto in ambito di sanzionamento di crimini e delitti ex art. 34 cpv. 1, 36 cpv. 1 e 37 cpv. 1 CP (BSK Strafrecht I – B. BRÄGGER, 2a. ed., art. 107 CP n. 1).

L'art.

107 CP, applicabile in ambito contravvenzionale, stabilisce soltanto il limite massimo superiore (di 360 ore) del lavoro di pubblica utilità, ma non prescrive (espressamente) nulla riguardo ad un tasso di conversione tra l'importo della multa e il numero di ore del lavoro di pubblica utilità in sostituzione alla stessa, come invece previsto dall'art. 39 cpv. 2 CP per i crimini e i delitti, secondo cui quattro ore di lavoro di utilità pubblica corrispondono a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva.

Il legislatore ha espressamente voluto lasciare al giudice la libertà di stabilire un fattore di commutazione (ovverossia a un giorno di privazione della libertà corrisponde una determinata somma), pur rilevando che "*nella prassi per i casi ricorrenti, è probabile che si adotterà comunque un fattore di commutazione*" (Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, FF 1999 p. 1825). Ciò ha incontrato critiche da parte della dottrina, che ha ritenuto straordinario il fatto che il Consiglio

federale, nel suo messaggio del 21.09.1998, si è da un lato rallegrato di aver, nell'ambito della riforma della parte generale del Codice penale, abbandonato

un fattore di conversione legale, e dall'altro lato ha ammesso l'instaurarsi nella pratica, per i casi ricorrenti, di un tale fattore. Così che ciò avrebbe come risultato quello di favorire le disparità cantonali (Y. JEANNERET, op. cit., RPS 122/2004, p. 39-40).

Almeno una parte della dottrina ritiene - in analogia all'art. 39 cpv. 2 CP - che debba essere applicato il criterio di quattro ore di lavoro di pubblica utilità per un giorno di pena privativa della libertà (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET, Code pénal I, art. 107 CP n. 2 e dottrina ivi citata). Questa soluzione risulta anche dal confronto tra il massimo della pena detentiva sostitutiva (art. 106 cpv. 2 CP) e il massimo delle ore di lavoro di pubblica utilità (art. 107 cpv. 1 CP).

2.4.

Ora, nel nostro Cantone, il Ministero pubblico ha optato per una prassi secondo cui di regola, in ambito contravvenzionale, a un importo di CHF 100.-- di multa corrispondono un giorno di pena detentiva rispettivamente quattro ore di lavoro di pubblica utilità.

L'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione in materia di contravvenzioni in ambito di circolazione stradale, riprendendo una prassi precedentemente instaurata dal giudice dell'applicazione della pena, pone preliminarmente un limite minimo di 32 ore di lavoro di utilità pubblica per le multe sino ad un importo di CHF 800.--.

Come visto ai considerandi che precedono, la fissazione di un minimo di ore non viola l'ordinamento giuridico ed è comprensibile in un'ottica organizzativa e pratica. Tuttavia essa è atta a creare delle disparità ove ci si trovi a giudicare contravvenzioni in materia di circolazione stradale oppure in altre materie del

diritto penale, disparità che questa Corte ritiene non trovi sufficiente giustificazione e debba essere evitata.

Ne consegue che il presente gravame trova fondamento, così che anche in materia di circolazione stradale deve essere applicato lo stesso fattore di conversione in uso al Ministero pubblico, scevro da un determinato minimo di ore di lavoro di pubblica utilità.

3. Il reclamo è accolto e gli atti vengono rinviati all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, affinché statuisca ai sensi dei considerandi che precedono. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili, non avendo RE 1 fatto capo alle prestazioni di un legale.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 20, 357, 363, 379 ss. CPP, 106 e 107 CP, 62 cpv. 2 LOG, la LPcontr, la LCStr, la LACS, il RLACS ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è accolto.

§. Di conseguenza gli atti vengono rinviati alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, di Camorino, affinché statuisca nuovamente ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera