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60.2012.483 • TRAP TI 60.2012.483 Generato dall'IA

Private Prosecutor Access to Criminal File After Conviction

Numero d'incarto 60.2012.483
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A company that was the private prosecutor in a criminal proceeding for repeated trademark counterfeiting, which resulted in finalized verdicts, successfully petitioned the Criminal Appeals Court for a copy of the police report; the court granted the request, reasoning that under the relevant procedural law, former parties to a concluded criminal case are presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection of the case file and extraction of copies, which was further supported by the public prosecutor's lack of objection.

Regesto Legislator

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Art. 155 cifra, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, ogni altra norma applicabile; Private Prosecutor Access to Criminal File After Conviction: che a seguito dell’intervento da parte della polizia avvenuto il 27.08.2012 presso la IS 1, con sede a __________, su richiesta del socio e gerente __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di PI 3 e di PI 2 per titolo di contraffazione di merci ripetuta (art.

Parole chiave

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atti penali principio di pubblicità consultazione degli atti controinterrogatorio del ministero pubblico procedura di infrazione falsità in documenti Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This article served as the legal basis for granting the request to inspect and copy the police report after the criminal proceedings concluded.

ogni altra norma applicabile

Included in the preamble to the orders as a catch-all for applicable law supporting the decision.

art. 62 cpv. 4 LOG

Cited in the preamble as the legal basis for the court's decision to grant the request.

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Testo completo

Incarto n. 60.2012.483 · Lugano 14 gennaio 2013/dr · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18/20.12.2012 presentata dalla

IS 1 rappr. da:

tendente ad ottenere, in copia, il rapporto di polizia di cui all’incarto MP __________ sfociato nel DA __________ e nel DA __________ (passati in giudicato);

premesso che la richiesta datata 18.12.2012

è giunta al Ministero pubblico il 19.12.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Nicola Corti – l’ha trasmessa, per competenza, a questa

Corte il 20.12.2012, comunicando di non avere nulla da obiettare all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che a seguito dell’intervento da parte della polizia avvenuto il 27.08.2012 presso la IS 1, con sede a __________, su richiesta del socio e gerente __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di PI 3 e di PI 2 per titolo di contraffazione di merci ripetuta (art.

155 cifra 1 CP) sfociato nel DA __________ rispettivamente nel DA __________ emanati il 12.11.2012 dal procuratore pubblico Nicola Corti;

che entrambi i decreti di accusa sono passati in giudicato il 17.12.2012;

che con la presente istanza __________, come detto, socio e gerente con diritto di firma individuale della IS 1, chiede la trasmissione, in copia, dei rapporti di polizia allestiti in relazione ai DA __________ e DA __________;

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2 e PI 3, essendo stata la IS 1 parte (in qualità di accusatrice privata) al procedimento penale nel frattempo archiviato;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stata la IS 1 parte (in qualità di accusatrice privata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – nonostante __________ abbia omesso di precisare i motivi della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla giurisprudenza di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo della società istante giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria allestito nell’ambito del procedimento penale sfociato nei decreti di accusa 12.11.2012 (DA __________ e DA __________, passati in giudicato), poiché il medesimo l’ha interessata personalmente in veste di accusatrice privata, ciò che emerge chiaramente dalla lettura degli atti istruttori;

che a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

che di conseguenza il rapporto richiesto viene trasmesso, in copia, alla IS 1 unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la IS 1, già stata parte al procedimento penale sfociato nel DA __________ e DA __________ entrambi passati in giudicato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera