Access to Archived Criminal Records for Civil Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought copies of statements made by her ex-husband during a criminal proceeding, which had been archived after the appellant, as the complainant, withdrew her charges of threats and psychological violence against her and her current husband's workplace, and concerning their minor children. The court granted the request, reasoning that under the relevant law, an ex-party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest to inspect the case files, especially since the requested documentation was necessary for a pending civil case involving both parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, ogni altra norma applicabile; Access to Archived Criminal Records for Civil Proceedings: The court granted the request, reasoning that under the relevant law, an ex-party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest to inspect the case files, especially since the requested documentation was necessary for a pending civil case involving both parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision served as the legal basis for granting the request to inspect and copy case files.
Cited generally alongside art. 62 cpv. 4 LOG in the decision's preamble before the orders.
Used to rule on the costs, specifying that no judicial fees or expenses are to be levied because the requesting party was already a party to the finished criminal proceeding.
Testo completo
Incarto n. 60.2012.465 · Lugano 12 dicembre 2012/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27.11./3.04.2012 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere, in copia, le dichiarazioni rilasciate dal di lei ex marito nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 24.11.2012, spedita il 27.11.2012, è giunta al Ministero pubblico il 29.11.2012, che – per il tramite del
procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 30.11./3.12.2012, comunicando che nulla
osta da parte sua alla consegna di quanto richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con scritto datato 25.02.2010 (spedito
l’1.03.2010 e ricevuto dal Ministero pubblico il 3.03.2010) IS 1 ha chiesto l’intervento da parte del Ministero pubblico riguardo al comportamento assunto dal di
lei ex marito PI 2, sostenendo che si sarebbe creata "*(…) una situazione molto pesante, che si è verificata diverse volte, di continue minacce, ingiurie e offese alla mia persona e inoltre violazioni e disturbi sul posto di lavoro del mio attuale marito (…)*"; la stessa ha inoltre asserito che i loro due figli adolescenti subirebbero continue violenze psicologiche da parte del padre (querela penale datata 25.02.2010 – inc. MP __________);
che il 3.04.2010 entrambe le parti sono state interrogate dinanzi alla polizia (rapporto d’inchiesta di polizia 3.04.2010 – inc. MP __________);
che in quell’occasione IS 1 ha dichiarato di ritirare la sua querela (suo verbale d’interrogatorio 3.04.2010 annesso al rapporto
d’inchiesta di polizia 3.04.2010 – inc. MP __________);
che il 9.04.2010 il procuratore pubblico Andrea Pagani ha emanato un decreto di non luogo a procedere interno per recesso di querela (NLP __________);
che l’incarto penale MP __________ è stato dunque archiviato;
che con la presente istanza IS 1 chiede di ottenere, in copia, le dichiarazioni rilasciate dal di lei ex marito nell’ambito del suddetto procedimento penale da poter consegnare alla Pretura di __________, ove è pendente una causa in cui sono coinvolte entrambe le parti (doc. 1.a);
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2 nel procedimento penale in questione e nel frattempo archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di querelante) al medesimo;
che, come visto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di querelante) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e il contenuto del verbale d’interrogatorio 3.04.2010 di PI 2 – è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 3.04.2010 (in cui sono contenute le dichiarazioni rilasciate il 3.04.2010 da PI
2 dinanzi alla polizia), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che l’istante necessita del verbale d’interrogatorio 3.04.2010 di PI 2 nell’ambito di una procedura civile pendente dinanzi alla Pretura che coinvolge entrambe le parti;
che di conseguenza il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 3.04.2010 (inc. MP __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera