Case File Access for Former Defendant in Dismissed Fraud Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn interested party, who was previously a defendant in a criminal proceeding concerning allegations of fraud and counterfeiting that concluded with a final dismissal, sought authorization to inspect the sealed case files to resolve an external legal matter. The Court of Criminal Appeals granted the request, reasoning that under the relevant judicial organization law, former parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest justifying the inspection of the case records, provided this interest outweighs the personal rights of others involved, and noting the public prosecutor's lack of opposition and the stated need for the files regarding an overseas issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 146 cpv. 1 CP, Art. 155 cifra, Art. 251 cifra, Art. 322 cpv. 2 CPP, Art. 251 CP, Art. 27 CPP; Case File Access for Former Defendant in Dismissed Fraud Case: The Court of Criminal Appeals granted the request, reasoning that under the relevant judicial organization law, former parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest justifying the inspection of the case records, provided this interest outweighs the personal rights of others involved, and noting the public prosecutor's lack of opposition and the stated need for the files regarding an overseas issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the legal basis for granting the request to inspect the files.
This provision governs the conditions for granting file inspection, which was the main subject of the order.
Testo completo
Incarto n. 60.2012.412 · Lugano 30 ottobre 2012/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/23.10.2012 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ispezionare gli atti del procedimento penale di cui all’incarto ABB __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 15.10.2012
è giunta al Ministero pubblico il 16.10.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 22/23.10.2012, comunicando parimenti che, di principio, nulla osta da parte sua a che gli istanti possano visionare gli atti del procedimento penale in questione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 26.10.2007 la __________, __________, per il tramite del suo patrocinatore avv. __________, ha sporto denuncia/querela nei confronti di ignoti in relazione ad una fornitura, effettuata nel corso del 2006, da parte delle società __________ e __________ (entrambe riconducibili a IS 1) di accessori di pelletteria marca __________ asseritamente contraffatti (AI 1 – inc. ABB __________);
che a seguito di ciò il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di IS 1 (patr. da: avv. PR 1, __________) e di un’altra persona per titolo di truffa (art. 146 cpv. 1 CP), contraffazione di merci (art. 155 cifra 1 CP) e falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) sfociato, per quanto qui ci interessa, nel decreto di abbandono 4.04.2011 (ABB __________) a carico di entrambi gli imputati;
che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 322 cpv. 2 CPP e 393 ss. CPP; il medesimo è dunque passato;
che, sempre nell’ambito del medesimo procedimento penale, il 4.04.2011 il procuratore pubblico ha decretato l’apertura del procedimento penale nei confronti di ignoti per titolo di falsità in documenti giusta l’art. 251 CP (AI 13 – inc. MP __________);
che il medesimo giorno il magistrato inquirente ha sospeso la procedura in quanto si è alla presenza di autore ignoto e in attesa di nuovi sviluppi (AI 14 – inc. MP __________);
che con la presente istanza (trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte) il patrocinatore di IS 1 chiede di essere autorizzato ad ispezionare gli atti del surriferito procedimento penale (inc. ABB __________), al fine di risolvere una questione estera che vede interessato il suo assistito (doc. 1.a);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha comunicato che, di principio, nulla osta da parte sua a che gli istanti possano visionare gli atti del procedimento penale in questione;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte nel procedimento penale sfociato in particolare nell’ABB __________, essendo il qui istante stato parte (in qualità di indiziato/imputato) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di indiziato/imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS
1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG di poter ispezionare gli atti del procedimento penale sfociato nell’ABB __________, poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il suo patrocinatore ha affermato di necessitare di visionare gli atti istruttori dell’incarto penale in questione per risolvere una questione estera che riguarda il suo assistito;
che di conseguenza IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore, avv. PR 1, sono autorizzati ad ispezionare, presso questa Corte, gli atti istruttori dell’incarto penale sfociato nell’ABB __________, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;
che gli stessi sono, se del caso, autorizzati a fotocopiare gli atti utili per le loro incombenze;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale sfociato nell’ABB __________ (regolarmente passato in giudicato).
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera