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60.2012.395 • TRAP TI 60.2012.395 Generato dall'IA

Access to Archived Criminal Correspondence Granted to Former Defendant

Numero d'incarto 60.2012.395
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, previously convicted in a final judgment for fraud and document forgery, filed a motion requesting authorization for a specific medical institution to directly transmit correspondence it held with the Public Prosecutor's Office concerning a now-archived criminal proceeding, citing a need for all relevant documents for a personal reconstruction process. The court granted the request, reasoning that under the applicable law, although proceedings are concluded, the applicant—as a former party (accused) in the case—is presumed to have a legitimate legal interest in inspecting and copying the case files, especially when the stated purpose relates to their personal situation stemming from that proceeding, and thus authorized the release of the specified correspondence.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, ogni altra norma applicabile; Access to Archived Criminal Correspondence Granted to Former Defendant: The court granted the request, reasoning that under the applicable law, although proceedings are concluded, the applicant—as a former party (accused) in the case—is presumed to have a legitimate legal interest in inspecting and copying the case files, especially when the stated purpose relates to their personal situation stemming from that proceeding, and thus authorized the release of the specified correspondence.

Parole chiave

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atti penali accesso ai documenti falsità in documenti presunzione procedure connesse istituto di diritto pubblico Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision authorizes the granting of the request to inspect case files and extract copies after the conclusion of criminal proceedings.

ogni altra norma applicabile

Cited generally alongside the main applicable law in the preamble to the dispositive orders.

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Testo completo

Incarto n. 60.2012.395 · Lugano 8 novembre 2012/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, ricusatosi)

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 5/11.10.2012 – completata con scritto 15/16.10.2012 – presentata dal

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione affinché la PI 3 gli possa trasmettere la corrispondenza avuta con il Ministero pubblico nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 5.10.2012 è stata inviata al Tribunale penale cantonale, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 10/11.10.2012, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con sentenza __________ (passata in giudicato il 17.06.2005) la Corte delle assise criminali di __________ ha condannato il dr. med. IS 1 alla pena di due anni di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto) per titolo di truffa e falsità in documenti (inc. TPC __________);

che con la presente istanza – completata su richiesta di questa Corte con scritto 15/16.10.2012 – IS 1 chiede che la PI 3 venga formalmente e direttamente autorizzata a trasmettergli la corrispondenza intercorsa con il Ministero pubblico nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato (doc. 1), avendo richiesto la propria cartella clinica "*(…) con tutta la corrispondenza intrattenuta con il Ministero pubblico, nell’ambito di un processo di ricostruzione della propria persona con la necessità di disporre di tutti i tasselli ritenuti significativi a tale scopo*" (doc. 1, istanza 5/11.10.2012 e doc. 3, scritto 15/16.10.2012);

che l’istante, unitamente al presente gravame, ha prodotto copia dello scambio epistolare intercorso con il procuratore pubblico Arturo Garzoni e la PI 3, da cui emerge

in particolare che il 13.08.2012 il dr. med. IS 1 ha postulato alla PI 3 la trasmissione della sua cartella clinica, e che la __________ stessa l’ha

in particolare informato che tra gli atti vi è della corrispondenza con il Ministero pubblico di __________ nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ (doc. 1.c e doc. 1.d);

che il magistrato inquirente (interpellato dal patrocinatore del qui istante) ha confermato in particolare che nell’ambito del procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nella decisione di condanna __________ (inc. TPC __________) a carico del dr. med. IS 1, l’allora procuratore pubblico Marco Bertoli aveva avuto uno scambio epistolare con la PI 3 (in particolare durante il suo ricovero in stato di detenzione) e che la relativa documentazione è stata allegata all’incarto penale MP __________ (doc. 1.b);

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti, essendo stato il qui istante parte (quale accusato) al procedimento penale nel frattempo archiviato;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che, nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG del dr. med. IS 1 ad ottenere, in copia, la corrispondenza epistolare che vi è stata tra la PI 3 e il Ministero pubblico nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nella sentenza di condanna __________ (inc. TPC __________), considerato come il procedimento penale lo ha interessato personalmente in veste di parte (accusato) e ritenuto inoltre che egli necessita di questa documentazione nel processo di ricostruzione della sua persona;

che di conseguenza questa Corte autorizza la PI 3 di __________ a trasmettere direttamente al dr. med. __________, rispettivamente al suo patrocinatore avv. PR 1, la corrispondenza intercorsa con il Ministero pubblico nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________;

che non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte al procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera