Social Insurance Recourse Application Lacking Legal Interest and Proper Language
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn applicant sought a copy of a police report related to a deceased insured person to examine potential rights of recourse under social insurance law, but the request was repeatedly submitted in German despite the proceedings being required to be in Italian and lacking sufficient clarity regarding the legal basis and the specific nature of the recourse sought against whom. The court rejected the application because the applicant failed to adequately demonstrate a legitimate legal interest as required by the relevant procedural law, particularly by not providing documentation proving its standing as a social insurance body entitled to pursue recourse and confirming the deceased was its insured, though it granted the possibility to file a new, properly motivated, and Italian-language application.
Regesto Legislator
UfficialeIstanza di ispezione degli atti. organo delle assicurazioni sociali quale istante. istanza respinta non avendo sufficientemente dimostrato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG (legittimazione / assicurato)
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the main ground for rejecting the request because the applicant failed to sufficiently demonstrate a legitimate legal interest.
Cited in the remedies section, specifying the conditions for filing an appeal in criminal matters against the final decision.
Cited in the remedies section, concerning the legitimacy to appeal.
Cited in the remedies section, defining the types of decisions subject to appeal.
Cited in the remedies section, specifying the grounds for appeal.
Cited in the remedies section, defining the deadline for filing an appeal.
Testo completo
Incarto n. 60.2012.391 · Lugano 6 dicembre 2012/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18.09./10.10.2012 presentata dalla
IS 1 tendente ad ottenere, in copia, un rapporto di polizia;
premesso che la richiesta datata 18.09.2012 è giunta alla Polizia cantonale il 24.09.2012, la quale l’ha inviata al
Ministero pubblico (che l’ha ricevuta il 25.09.2012), che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 9/10.10.2012, rilevando contestualmente che la domanda di accesso agli atti non risulta sufficientemente chiara;
che gli eredi fu __________, interpellati da questa Corte, non hanno presentato osservazioni in merito alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con istanza datata 18.09.2012 – redatta in lingua tedesca – l’IS 1 (di seguito IS 1) chiede, con riferimento al decesso del suo assicurato ┼__________, la trasmissione del relativo rapporto di polizia, dovendo esaminare eventuali possibilità di regresso, richiamando parimenti l’art. 32 cpv. 1 lit. d LPGA (doc. 1.a);
che, come esposto in entrata, con scritto 9/10.10.2012 il procuratore pubblico ha trasmesso, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte, la suddetta istanza, rilevando nondimeno che "*(…) dalla domanda di accesso agli atti (fra i quali vi è anche documentazione medica) non risulta sufficientemente chiaro a che titolo la IS 1 ne chieda la compulsazione, segnatamente per quale motivo essa intende fare valere eventuali diritti di regresso (“allfällige Regressmöglichkeiten”) e contro chi (eredi?) tale regresso è ipotizzabile*" (scritto PP 9/10.10.2012, doc. 1);
che gli eredi fu __________, dal canto loro, interpellati da questa Corte, non hanno presentato osservazioni in merito alla richiesta;
che con scritto 6.11.2012 questa Corte ha informato la IS 1 che, per poter stabilire se in casu sia adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, deve poter disporre di informazioni minime riguardo ai motivi della richiesta (doc. 4);
che con scritto 30.11./3.12.2012 – redatto sempre in tedesco – l’autorità istante ha ribadito esattamente quanto già esposto nella sua precedente istanza del 18.09.2012 (doc. 5);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che va anzitutto rilevato che, in applicazione dell’art. 8 LOG, la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie – ovverossia, in casu la Corte dei reclami competente a decidere ex art. 62 cpv. 4 LOG – è l'italiano, lingua ufficiale del Cantone Ticino, e non il tedesco;
che, a prescindere da ciò, nonostante questa Corte abbia invitato l’autorità istante a completare la sua richiesta ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, quest’ultima non vi ha dato seguito;
che in particolare la IS 1 non ha apportato alcun documento attestante che essa è un organo delle assicurazioni sociali che può intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili (art. 32 cpv. 1 lit. d LPGA) in relazione al decesso di †__________ e che quest’ultimo è (stato) un suo assicurato;
che di conseguenza l’istanza deve essere respinta, non essendo stato sufficientemente dimostrato un interesse giuridico legittimo giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che la IS 1 può in ogni caso proporre una nuova istanza a questa Corte, redatta in lingua italiana (e non in tedesco) e debitamente motivata ex art. 62 cpv. 4 LOG, in cui vengono indicati nel dettaglio i motivi che stanno alla base della sua richiesta mediante la produzione della documentazione attestante la sua
legittimazione in virtù dell’art. 32 LPGA e comprovante che †__________ è (stato) effettivamente un suo assicurato;
che considerata la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LPGA ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza, per quanto ricevibile, è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera