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60.2012.389 • TRAP TI 60.2012.389 Generato dall'IA

Access to Closed Criminal Investigation Files for Employment Purposes

Numero d'incarto 60.2012.389
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, previously convicted in a finalized criminal proceeding for drug offenses committed while employed at a cannabis shop, sought copies of the investigative case files for employment application purposes. The Court ruled that pursuant to the relevant judicial organization law, which permits inspection of closed criminal proceedings upon demonstrating a legitimate legal interest that outweighs the personal rights of those involved, the former party is presumed to have such a legitimate interest, especially since the request was also supported by the need for job application documentation. Therefore, the Court granted the request to transmit copies of the investigative records and waived court fees and expenses, as the requester was already a party to the concluded proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 19 cifra, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Access to Closed Criminal Investigation Files for Employment Purposes: The Court ruled that pursuant to the relevant judicial organization law, which permits inspection of closed criminal proceedings upon demonstrating a legitimate legal interest that outweighs the personal rights of those involved, the former party is presumed to have such a legitimate interest, especially since the request was also supported by the need for job application documentation. Therefore, the Court granted the request to transmit copies of the investigative records and waived court fees and expenses, as the requester was already a party to the concluded proceedings.

Parole chiave

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atti penali istruzione giudiziaria consultazione degli atti spese legali chiusura dell'istruzione penale diritto processuale Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was the basis for granting the requests for inspection and copying of the investigation files.

art. 62 cpv. 4 LOG

This article was cited in the preamble to the decision alongside all applicable rules.

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Testo completo

Incarto n. 60.2012.389 · Lugano 18 ottobre 2012/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sulle istanze 3.08./9.10.2012 e 7.09./9.10.2012 presentate da

IS 1

tendente ad ottenere gli atti istruttori di un procedimento penale nel frattempo archiviato sfociato in una sentenza di condanna emanata a suo carico;

premesso che la richiesta datata 3.08.2012 e la richiesta datata 7.09.2012 sono giunte al Ministero pubblico il 6.08.2012 rispettivamente il 10.09.2012, che le ha trasmesse erroneamente, per competenza e per evasione diretta, alla Pretura penale con scritto 28.09./1.10.2012, che a sua volta le ha trasmesse, per competenza, a questa Corte l’8/9.10.2012, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che il 14.07.2003 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di infrazione alla LStup giusta l’art. 19 cifra 1 LStup "*per avere, senza essere autorizzata, in veste di commessa presso il negozio di canapaio “__________”, venduto un ingente quantitativo di marijuana, percependo per tale mansione un salario netto mensile di fr. 3'300.--*",

fatti avvenuti a __________ nel periodo compreso tra il mese di marzo 2001 e l’11 giugno 2003, ed ha proposto la sua condanna alla pena di sessanta giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, ordinando parimenti la confisca di cinque chiavi sequestratele dalla polizia l’11.06.2003 (DA __________);

che avverso il predetto decreto il 23/24.07.2003 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha interposto formale opposizione (AI 4 – inc. DA __________);

che con sentenza motivata del 28.10.2003 il presidente della Pretura penale ha in sintesi confermato il contenuto del DA __________ (AI 8 – inc. __________);

che con decreto 13.01.2004 il presidente della Pretura penale ha in particolare dichiarato definitiva la sentenza 28.10.2003 (AI 10 – inc. __________);

che con le presenti due istanze IS 1 chiede la trasmissione, in copia, degli atti istruttori del suddetto procedimento penale nel frattempo archiviato, precisando parimenti di necessitare della documentazione richiesta per una candidatura di impiego (doc. 1.b e doc. 1.c);

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di accusata ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti

istruttori del procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna 28.10.2003, poiché il citato procedimento l’ha interessata

personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che l’istante ha bisogno della documentazione richiesta per presentare la propria candidatura per un posto di lavoro;

che di conseguenza gli atti istruttori dell’incarto __________ della Pretura penale (AI 1 – AI 11) e dell’incarto DA __________ del Ministero pubblico (AI 1 – AI 4) vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Le istanze 3.08./9.10.2012 e 7.09./9.10.2012 sono accolte ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera