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60.2012.365 • TRAP TI 60.2012.365 Generato dall'IA

Access to Criminal Case Files by Former Defendant

Numero d'incarto 60.2012.365
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual, previously accused and convicted of property damage in a finalized criminal proceeding stemming from claims by a former partner, sought copies of the prior appeal and charging decisions to forward to an attorney abroad. The court granted the request because, pursuant to statutory provisions, a former party in a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest justifying the inspection and copying of case files, especially when the documents are needed for external legal representation.

Regesto Legislator

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Art. 186 CPP, Art. 144 cpv. 1 CP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Access to Criminal Case Files by Former Defendant: The court granted the request because, pursuant to statutory provisions, a former party in a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest justifying the inspection and copying of case files, especially when the documents are needed for external legal representation.

Parole chiave

Generato dall'IA
atti penali accesso ai documenti rappresentanza legale azione mobiliare status giuridico anteriore parte al procedimento Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision determined the granting of the request to transmit the decisions.

art. 62 cpv. 4 LOG

This provision determined the basis for granting the request for inspection of the acts.

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Testo completo

Incarto n. 60.2012.365 · Lugano 4 ottobre 2012/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20/21.09.2012 presentata da

IS 1 tendente ad ottenere la trasmissione di due decisioni (passate in giudicato);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che il 28/30.01.2008 __________ ha sporto denuncia/querela nei confronti di IS 1, il quale è stato suo compagno nel periodo compreso tra il 2004 e la fine del 2007, per titolo di appropriazione indebita, furto, danneggiamento, truffa, diffamazione e calunnia in relazione ai fatti occorsi tra l’11.11.2007 ed il 16.01.2008 quando la denunciante/querelante si trovava all’estero (inc. MP __________);

che il 6.05.2009 il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi ha decretato il non luogo a procedere in capo alla suddetta denuncia/querela (NLP __________);

che adita dalla denunciante/querelante, in data 2.11.2009 l’allora Camera dei ricorsi penali ha parzialmente accolto la sua istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI, annullando parzialmente il surriferito decreto di non luogo a procedere ai sensi dei considerandi, ordinando parimenti al magistrato inquirente la completazione delle informazioni preliminari (inc. CRP __________);

che esperita la completazione delle informazioni preliminari, in data 3.05.2010 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS

1 siccome ritenuto colpevole di danneggiamento giusta l’art. 144 cpv. 1 CP ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 400.-- (corrispondente a 5 aliquote da CHF 80.-- cadauna), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________;

che il suddetto decreto è passato in giudicato il 7.06.2010;

che con la presente istanza manoscritta IS 1 chiede in sintesi la trasmissione, in copia, delle citate decisioni che egli dovrà poi consegnare, previa traduzione, al suo avvocato in __________ (cfr., nel dettaglio istanza manoscritta del 20/21.09.2012, doc. 1);

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, denunciante/querelante ai sensi del CPP TI nel procedimento penale in questione, essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusato) al medesimo;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS

1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza 2.11.2009 (inc. CRP __________) e del decreto di accusa 3.05.2010 (DA __________), poiché entrambe le decisioni l’hanno interessato personalmente in veste di parte e gli sono già a suo tempo state intimate per il tramite del suo allora patrocinatore;

che a ciò aggiungasi che egli ha affermato di aver bisogno di queste decisioni per poterle trasmettere al suo avvocato in __________;

che di conseguenza la sentenza 2.11.2009 (inc. CRP __________) e il decreto di accusa 3.05.2010 (__________) vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera