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60.2012.353 • TRAP TI 60.2012.353 Generato dall'IA

Anonymized Indictment Access for Legal Scholar Granted

Numero d'incarto 60.2012.353
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A legal representative requested an anonymized copy of a final and unappealable indictment concerning corruption of foreign public officials, asserting the need for the document to prepare a scientific contribution regarding the relevant penal code article. The court granted the request, finding that the stated purpose fulfilled the requirement under the relevant procedural law for demonstrating a legitimate legal interest that outweighs the personal rights of the individuals involved in the concluded criminal proceedings, and ordered the document transmitted in anonymized form while waiving court fees.

Regesto Legislator

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Art. 322septies CP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Anonymized Indictment Access for Legal Scholar Granted: The court granted the request, finding that the stated purpose fulfilled the requirement under the relevant procedural law for demonstrating a legitimate legal interest that outweighs the personal rights of the individuals involved in the concluded criminal proceedings, and ordered the document transmitted in anonymized form while waiving court fees.

Parole chiave

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accusa diritto di accesso ai documenti diritto estero pubblico ufficiale pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete anonimato Istanza di ispezione degli atti. terzo (avvocato - studio legale) quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was explicitly cited as the legal basis for granting the request to transmit the documents.

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Testo completo

Incarto n. 60.2012.353 · Lugano 24 settembre 2012/dr · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/10.09.2012 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione, in copia e in forma anonimizzata, di un decreto di accusa passato in giudicato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con la presente istanza l’avv. IS 1 dello Studio legale __________ postula la trasmissione, in copia e in forma anonimizzata, del decreto di accusa 1.03.2001 (DAC __________), passato in giudicato il 2.04.2001, emanato dall’allora procuratore generale Luca Marcellini nei confronti di una persona ritenuta colpevole, tra l’altro, di ripetuta corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322septies CP);

che a suffragio della sua richiesta il legale precisa di aver bisogno del surriferito decreto che riguarda l’art. 322septies CP (corruzione di pubblici ufficiali stranieri) essendo intenzionato a pubblicare un "contributo scientifico";

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare adempiuto un interesse giuridico da parte dell’avvocato istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ad ottenere la trasmissione, in copia e in forma anonimizzata, del decreto richiesto, potendo essere utile per le sue incombenze;

che in siffatte circostanze il decreto di accusa 1.03.2001 (DAC __________) viene trasmesso, in copia e in forma anonimizzata (e ciò evidentemente a tutela degli interessi della parte coinvolta nel procedimento penale nel frattempo archiviato), all’istante unitamente alla presente decisione;

che vista la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera