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60.2012.349 • TRAP TI 60.2012.349 Generato dall'IA

Physician Access to Autopsy Results for Scientific Purposes

Numero d'incarto 60.2012.349
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A former treating physician requested access to the autopsy results concerning a recently deceased patient whose sudden death in her home led to a criminal investigation. The court granted the request, reasoning that the applicant demonstrated a legitimate legal interest under the relevant procedural law (art. 62 para. 4 LOG) because the information was sought for scientific/professional purposes to better understand the unexpected death of a former patient, provided the physician remains bound by professional secrecy.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, ogni altra norma applicabile; Physician Access to Autopsy Results for Scientific Purposes: The court granted the request, reasoning that the applicant demonstrated a legitimate legal interest under the relevant procedural law (art. 62 para. 4 LOG) because the information was sought for scientific/professional purposes to better understand the unexpected death of a former patient, provided the physician remains bound by professional secrecy.

Parole chiave

Generato dall'IA
autopsia richiesta di informazioni segreto professionale in materia di ricerca medica inchiesta penale assegno di morte visita medica

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was the basis for granting the request to inspect the acts and receive a copy of the autopsy report.

ogni altra norma applicabile

Cited generally alongside Art. 62 cpv. 4 LOG in the preamble to the ruling.

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Testo completo

Incarto n. 60.2012.349 · Lugano 24 settembre 2012/dr · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20.8./6.09.2012 presentata dal

IS 1 tendente ad ottenere informazioni riguardo al risultato dell’autopsia eseguita ad una sua defunta paziente;

premesso che la richiesta datata 20.08.2012 è giunta al Ministero pubblico il 21.08.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Valentina Tuoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 5/6.09.2012, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che a seguito dell’improvviso decesso di PI

2 (__________) nella propria abitazione, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nell’ambito del quale il 29.03.2012 il procuratore pubblico ha incaricato l’Istituto di medicinale legale di __________ a esperire un’autopsia sulla salma allo scopo di stabilire le cause e il momento del decesso, le circostanze nelle quali è avvenuto e la presenza di lesioni/patologie e ogni altro elemento utile all’inchiesta (inc. AI 1 e AI 2, inc. NLP __________);

che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’istante, già medico curante della persona deceduta, chiede di poter essere informata riguardo al risultato dell’autopsia effettuata su quest’ultima;

che a suffragio della sua richiesta precisa che il suo decesso l’ha molto sorpresa e turbata e vuole dunque conoscerne le cause per giustificare la sua morte improvvisa all’età di 47 anni;

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni in merito;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza – è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte del medico istante, essendo la richiesta stata formulata sostanzialmente a fini scientifici/professionali per approfondire le proprie conoscenze mediche riguardo all’improvviso decesso di una ex paziente;

che in siffatte circostanze la relazione (definitiva) medico legale sugli accertamenti necroscopici eseguiti sulla salma di PI 2 (nata il __________ e deceduta il __________) del 17.07.2012 (AI 7) viene trasmessa, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

che l’istante, quale medico, è ovviamente tenuto al segreto professionale;

che vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera