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60.2012.337 • TRAP TI 60.2012.337 Generato dall'IA

Access to Dismissal Decree for Civil Proceedings

Numero d'incarto 60.2012.337
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, who had previously been the accused in a criminal proceeding that resulted in a final dismissal (non-lieu à procéder) for simple battery and assault, sought a copy of that dismissal decree through their legal counsel, stating the necessity for use in ongoing civil separation/divorce proceedings. The court granted the request, reasoning that under the applicable law, former parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest justifying access to the case file, particularly when the requested document is required for related civil matters, and thus the motion to obtain the copy was accepted without imposing court fees.

Regesto Legislator

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Art. 123 cifra, Art. 126 cpv. 1 CP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Access to Dismissal Decree for Civil Proceedings: The court granted the request, reasoning that under the applicable law, former parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest justifying access to the case file, particularly when the requested document is required for related civil matters, and thus the motion to obtain the copy was accepted without imposing court fees.

Parole chiave

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sentenza di divorzio atti penali accesso ai documenti separazione dei coniugi procedura civile abbandono per lesioni personali Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was the legal basis cited to grant the request for inspection and copies of the case file.

art. 62 cpv. 4 LOG

This procedural basis was cited in the final order, although the court ultimately waived the fee.

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Testo completo

Incarto n. 60.2012.337 · Lugano 24 settembre 2012/dr · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21/28.08.2012 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere copia di un decreto di non luogo a procedere emanato a suo carico;

premesso che la richiesta datata 21.08.2012 è giunta al Ministero pubblico il 24.08.2012, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 27/28.08.2012, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che a seguito di una discussione avvenuta il 26.08.2011 durante la notte con il marito, PI 1 si è rivolta alla polizia, ove il medesimo giorno sono stati sentiti entrambi i coniugi;

che l’1.09.2011 il procuratore pubblico Amos Pagnamenta ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di IS 1 per le ipotesi di reato di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) e vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) (NLP __________);

che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv.

2 CPP;

che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1, chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di non luogo a procedere emanato a carico di quest’ultimo negli scorsi anni, allegando parimenti la relativa procura (doc. 1.a);

che dalla procura datata 2.07.2012 emerge che il legale patrocina IS 1 nell’ambito di un procedimento di separazione/divorzio con la moglie PI 1 (doc. 1.a);

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni;

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 1, accusatrice privata nel procedimento penale sfociato nel NLP __________ (regolarmente passato in giudicato), essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) del citato procedimento nel frattempo archiviato;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del decreto di non luogo a procedere 1.09.2011 (NLP __________), poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che egli necessita verosimilmente di questo documento in sede civile nell’ambito del procedimento di separazione/divorzio;

che di conseguenza il decreto di non luogo a procedere richiesto viene trasmesso, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale MP __________ nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera