Administrative Authority Access to Acquittal Decision in Physician's Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn administrative authority filed a request for a certified copy of a Federal Tribunal decision concerning a physician previously acquitted in criminal proceedings for serious negligent bodily harm, which was necessary for the authority to conclude an ongoing administrative procedure against the physician. The court granted the request, reasoning that the administrative authority demonstrated a legitimate legal interest under the relevant procedural law, which outweighed the personal rights of the implicated physician, especially given that the criminal proceedings against him had concluded with an acquittal and the requested decision was already publicly available in an anonymized form.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 cpv. 4 LOG, Art. 27 CPP, LSan, ogni altra norma applicabile; Administrative Authority Access to Acquittal Decision in Physician's Case: The court granted the request, reasoning that the administrative authority demonstrated a legitimate legal interest under the relevant procedural law, which outweighed the personal rights of the implicated physician, especially given that the criminal proceedings against him had concluded with an acquittal and the requested decision was already publicly available in an anonymized form.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision serves as the main ground for granting the request to transmit the court documents based on a legitimate legal interest.
This law is cited alongside Art. 62 para. 4 LOG in the preamble to the decision, indicating its relevance to the underlying administrative case.
This general reference is included in the preamble to the ruling as a standard catch-all legal basis.
Testo completo
Incarto n. 60.2012.328 · Lugano 31 agosto 2012/dr · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/17.08.2012 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di una sentenza allo scopo di poter evadere la pratica amministrativa in corso;
premesso che la richiesta datata 10.08.2012 è giunta alla Corte di appello e di revisione penale il 14.08.2012, che – per il tramite del suo presidente Giovanna Roggero-Will – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 16/17.08.2012;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia sporta in data 18.06.2001 da un paziente a carico del dr. med. PI 2 per titolo di lesioni colpose gravi, sub. lesioni semplici in relazione all’intervento ambulatoriale cui è stato sottoposto il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nei confronti del medico (inc. MP __________);
che con sentenza 15.03.2007 la Pretura penale ha prosciolto l’accusato da ogni capo d’imputazione, respingendo parimenti le pretese avanzate dalla parte civile;
che il 24.06.2008 l’allora Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto, nella misura della loro ammissibilità, i ricorsi presentati dal procuratore pubblico e dalla parte civile contro la sentenza di primo grado (inc. CCRP __________);
che con sentenza 1.10.2008 il Tribunale federale ha respinto il ricorso (nella misura della sua ammissibilità) inoltrato dal procuratore pubblico (decisione TF __________ dell’__________);
che la suddetta decisione è regolarmente passata in giudicato;
che con scritto 10/14.08.2012 l’IS 1, per il tramite del suo capo ufficio, ha postulato alla Corte di appello e di revisione penale la trasmissione, in copia, della sentenza definitiva emanata dal Tribunale federale a carico del dr. med. PI 2 allo scopo di poter evadere la pratica in corso, essendo tuttora pendente nei suoi confronti un procedimento amministrativo (doc. 1.a);
che ha inoltre prodotto lo scritto 14.01.2005 dell’allora procuratore pubblico Maria Branda, che già a suo tempo aveva autorizzato l’Ufficio istante a consultare gli atti dell’incarto MP __________ inerente al dr. med. PI 2 (doc. 1.b);
che il 16/17.08.2012 il presidente della Corte di appello e di revisione penale, giudice Giovanna Roggero-Will, ha trasmesso, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte la presente istanza (doc. 1);
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il dr. med. PI 2, considerato l’esito del procedimento penale che lo concerne personalmente (nel frattempo archiviato), in cui è stato prosciolto da ogni capo d’imputazione;
che a ciò aggiungasi che la sentenza del Tribunale federale richiesta dall’Ufficio istante è stata pubblicata, in forma anonimizzata ma facilmente riconoscibile all’istante sul sito dell’Alta Corte;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nella fattispecie in esame – visti in particolare i motivi posti alla base della presente istanza, le competenze dell’Ufficio istante, la LSan e l’esito del procedimento penale a carico del dr. med. PI 2, il quale, come visto, è stato prosciolto da ogni capo d’imputazione – è adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’IS 1 ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza del Tribunale federale (peraltro pubblicata, in forma anonimizzata sul apposito sito) richiesta ai fini delle sue incombenze;
che in siffatte circostanze questa Corte autorizza il presidente della Corte di appello e di revisione penale a trasmettere all’IS 1 – in copia, in versione integrale e munita di timbro d’intimazione – la sentenza __________ dell’__________ emanata dal Tribunale federale inerente al dr. med. PI 2;
che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;
che stante la natura dell’autorità istante e la finalità della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la LSan ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera