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60.2012.318 • TRAP TI 60.2012.318 Generato dall'IA

Former Criminal Defendant's Right to Case File Inspection

Numero d'incarto 60.2012.318
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, previously a party (accused/defendant) in a criminal proceeding that has since concluded, filed a request for a copy of a specific document attached to the original criminal complaint against them. The reviewing court determined that under the relevant law regarding post-conclusion inspection of case files, a former party to a criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest justifying the request for documents pertaining to that case. Consequently, the court granted the request to transmit a copy of the requested document, recognizing the applicant's direct personal interest as a former party, and waived any administrative fees.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, non si prelevano tassa di giustizia e spese; Former Criminal Defendant's Right to Case File Inspection: The reviewing court determined that under the relevant law regarding post-conclusion inspection of case files, a former party to a criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest justifying the request for documents pertaining to that case. Consequently, the court granted the request to transmit a copy of the requested document, recognizing the applicant's direct personal interest as a former party, and waived any administrative fees.

Parole chiave

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atti penali diritto di controllo esame delle censure formali spese legali diritto di accesso ai documenti accesso agli atti del contribuente Istanza di ispezione degli atti. già denunciato/imputato quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This article provided the legal basis for granting the request to inspect and copy case files after the conclusion of criminal proceedings.

art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was cited in the concluding preamble alongside all applicable rules for the court's decision.

non si prelevano tassa di giustizia e spese

The dispositive explicitly orders that no court fees or expenses are to be collected.

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Testo completo

Incarto n. 60.2012.318 · Lugano 18 settembre 2012/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 2/8.08.2012 presentata dal

IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di uno scritto datato __________;

premesso che la richiesta datata 2.08.2012 è giunta alla Pretura penale il 3.08.2012, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 6/8.08.2012, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decisione __________ il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui

era ammissibile, il ricorso presentato dal __________ IS 1 in materia penale contro la sentenza __________ emanata dall’allora Corte di cassazione e di revisione

penale e contro la sentenza __________ emanata dalla Corte di appello e di revisione penale (cfr., nel dettaglio, decisione TF __________ del __________);

che ai considerandi 4.1. e 4.2. della predetta decisione l’Alta Corte ha esposto quanto segue:

"";

che con la presente richiesta il __________ IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, chiede – richiamando i considerandi della suddetta decisione – di poter ottenere, in copia, lo scritto __________ che la __________ ha inviato alla __________, non avendo mai consultato il voluminoso fascicolo processuale (doc. 1.a);

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al procedimento, essendo stato il qui istante parte (quale denunciato/imputato) al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che va anzitutto rilevato che lo scritto __________ richiesto dal qui istante è stato allegato alla denuncia penale __________ presentata dalla __________, per il tramite del suo patrocinatore, nei confronti del __________ IS 1 e di un’altra persona (AI 2 – inc. MP __________);

che il Ministero pubblico a seguito del suddetto esposto penale ha aperto un procedimento penale a carico del __________ qui istante e di un’altra persona sfociato da un lato in un decreto di accusa nei confronti di quest’ultima e dall’altro lato nella decisione TF __________ del __________ di cui si è detto poc’anzi, avendo il procedimento a carico del qui istante conosciuto diversi gradi di giudizio (doc. 3);

che in siffatte circostanze, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciato/imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che, nella fattispecie in esame – alla luce di quanto sopra esposto – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere, in copia, lo scritto __________

annesso all’esposto penale __________ di cui al procedimento penale sfociato, tra l’altro, nella decisione TF __________ del __________,

poiché lo ha interessato personalmente in veste di parte;

che di conseguenza lo scritto __________ richiesto viene trasmesso, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;

che non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera