Former Criminal Defendant Access to Criminal Complaint for Civil Arbitration
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party to a previously dismissed criminal proceeding, which involved allegations of misappropriation and document forgery arising from a sales contract deemed to be primarily civil in nature, sought access to a copy of the original criminal complaint. The Court granted the request, reasoning that under the relevant procedural law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest, overriding the personal rights of others involved, to inspect the file and obtain copies, especially when the document is needed for ongoing civil arbitration proceedings initiated by the original complainant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, ogni altra norma applicabile; Former Criminal Defendant Access to Criminal Complaint for Civil Arbitration: The Court granted the request, reasoning that under the relevant procedural law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest, overriding the personal rights of others involved, to inspect the file and obtain copies, especially when the document is needed for ongoing civil arbitration proceedings initiated by the original complainant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision grounds the decision to grant the request for the inspection and copying of case files.
This provision is cited in the ruling preamble as the applicable norm.
This general reference is cited in the ruling preamble alongside the main ground for the decision.
Testo completo
Incarto n. 60.2012.305 · Lugano 7 agosto 2012/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/30.07.2012 presentata da
IS 1 tendente ad ottenere copia della denuncia di cui all’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 25.07.2012
è giunta al Ministero pubblico il 26.07.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Natalia Ferrara Micocci – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 27/30.07.2012, segnalando di non avere osservazioni da formulare in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con esposto datato 12.10.2011, ma inviato al Ministero pubblico soltanto il 25/28.11.2011, __________, __________, ha sporto denuncia penale nei confronti di __________, avente diritto economico di __________, __________ (quest’ultima azionista di __________ SA, __________), e __________, amministratore delle due predette società presso la __________ SA, per titolo di appropriazione semplice, appropriazione indebita, furto e falsità in documenti (AI 1, inc. MP __________);
che con decisione 7.12.2011 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in capo al procedimento penale in difetto dei presupposti dei reati ipotizzati: *“(…) appare (…) evidente che la fattispecie, che concerne le contestazioni sorte in merito ad un contratto di compera vendita, ha mera natura civilistica e dovrà se del caso essere risolta nella competente sede (…)”* (decreto di non luogo a procedere 7.12.2011, p. 2, NLP __________);
che con sentenza 7.03.2012 questa Corte ha dichiarato irricevibile il reclamo 16/19.01.2011 presentato da __________ avverso il surriferito decreto (inc. CRP __________);
che la predetta sentenza non è stata impugnata al Tribunale federale;
che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, della denuncia di cui all’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato;
che a suffragio della sua richiesta precisa di necessitare dell’esposto penale nell’ambito del procedimento arbitrale civile promosso da ____________________ nei suoi confronti, ove ne ha richiesto l’edizione, alla quale la società si è nondimeno opposta (doc. 1.a);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte, essendo il qui istante stato parte nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di denunciato/imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia dell’esposto penale datato 12.10.2011,
poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che egli necessita di questo atto nell’ambito del procedimento arbitrale civile promosso nei suoi confronti da __________., denunciante nel procedimento di cui all’incarto MP __________;
che di conseguenza l’esposto penale datato 12.10.2011 (con gli allegati) viene trasmesso, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale MP __________ nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera