Access to Archived Criminal File for Subsequent Civil Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant, previously convicted in a criminal proceeding which is now finalized, requested access to the archived case file to evaluate a civil matter stemming from a subrogation claim of CHF 16,064 made against him by his health insurer related to the same facts. The Court ruled that under the applicable law concerning post-conclusion inspection of case files, former parties are presumed to have a legitimate legal interest justifying access, especially when, as here, the access is necessary to address subsequent civil claims arising from the criminal conduct. Therefore, the Court granted the request, authorizing the appellant and his counsel to inspect and copy all relevant case documents held by the Public Prosecutor's Office, and waived all associated court fees and expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF, art. 90 a 93 LTF; Access to Archived Criminal File for Subsequent Civil Claim: The Court ruled that under the applicable law concerning post-conclusion inspection of case files, former parties are presumed to have a legitimate legal interest justifying access, especially when, as here, the access is necessary to address subsequent civil claims arising from the criminal conduct. Therefore, the Court granted the request, authorizing the appellant and his counsel to inspect and copy all relevant case documents held by the Public Prosecutor's Office, and waived all associated court fees and expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article forms the basis for granting the request to inspect the criminal file.
Cited in the section on the right to appeal (Rimedio di diritto) concerning the types of decisions reviewable by the Federal Tribunal.
Cited in the section on the right to appeal regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Cited in the section on the right to appeal, defining the possibility of filing a criminal appeal with the Federal Tribunal.
Cited in the section on the right to appeal to specify the rules governing the legitimacy to appeal.
Testo completo
Incarto n. 60.2012.27 · Lugano 20 marzo 2012/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/25.01.2012 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere la messa a disposizione di un incarto penale nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 2.01.2012 è giunta al Ministero pubblico il 4.01.2012, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte in data 23/25.01.2012, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia/querela 30.07./5.08.2010 sporta da __________ nei confronti di IS 1 per diverse ipotesi di reato, l’allora sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo sfociato nel decreto di accusa 20.09.2010 (DA __________), mediante il quale lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di vie di fatto e di ingiuria in relazione ai fatti avvenuti il 29.07.2010, a __________, presso l’esercizio pubblico Bar __________, ai danni di __________;
che ha, tra l’altro, proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 900.-- (corrispondente a 10 aliquote da CHF 90.--cadauna), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 400.--, rinviando la parte civile (ai sensi del CPP TI)
al competente foro per le pretese di natura civile e meglio come ivi descritto (DA __________ – inc. MP __________);
che il citato decreto è passato in giudicato il 25.10.2010;
che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1, chiede che gli sia messo a disposizione l’intero incarto penale sfociato nel DA __________ allo scopo di poter valutare la situazione del suo cliente dal profilo civile, avendo la cassa malati __________ fatto valere un regresso per la somma di CHF 16'064.-- in relazione ai fatti accaduti il 29.07.2010 (cfr. doc. 1.a e documentazione ivi annessa);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’istante rispettivamente del suo patrocinatore ad ottenere l’autorizzazione per poter esaminare l’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di accusa 20.09.2010 (DA __________), cresciuto in giudicato il 25.10.2010, poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte (accusato);
che a ciò aggiungasi che l’istante rispettivamente il suo patrocinatore necessitano degli atti del predetto incarto penale, avendo la cassa malati della parte civile fatto valere un regresso nei confronti di IS 1 per la somma di CHF 16'064.-- in relazione ai fatti per i quali quest’ultimo è stato condannato nel decreto di accusa 20.09.2010 (DA __________);
che di conseguenza questa Corte autorizza IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore, avv. PR 1, ad esaminare tutti gli atti dell’incarto penale MP __________ presso il Ministero pubblico di Lugano, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Amos Pagnamenta, compatibilmente con i suoi impegni;
che gli stessi sono, se del caso, autorizzati a fotocopiare i documenti utili ai fini delle loro incombenze;
che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte al procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera