Petitioner Access to Final Criminal Indictment as Injured Civil Party
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe petitioner, represented by counsel, sought a copy of a final criminal indictment related to an offense that occurred in 2008, in which the petitioner was the injured civil party. The court granted the request based on the relevant organizational law, reasoning that because the petitioner was a party in the concluded criminal proceeding, she possessed a legitimate legal interest in obtaining a copy of the indictment concerning the injuries inflicted upon her, and this interest is presumed for former parties to a closed criminal case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 cpv. 4 LOG, Art. 27 CPP; Petitioner Access to Final Criminal Indictment as Injured Civil Party: The court granted the request based on the relevant organizational law, reasoning that because the petitioner was a party in the concluded criminal proceeding, she possessed a legitimate legal interest in obtaining a copy of the indictment concerning the injuries inflicted upon her, and this interest is presumed for former parties to a closed criminal case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was explicitly cited in the preamble to the ruling and justifies granting the request to access the file records.
This provision was cited in the preamble to determine the procedural basis for the decision.
Testo completo
Incarto n. 60.2012.242 · Lugano 20 giugno 2012/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/8.06.2012 presentata da
IS 1 , , patr. da: PR 1, tendente ad ottenere copia di un decreto di accusa passato in giudicato;
premesso che la richiesta spedita l’1.06.2012
è giunta al Ministero pubblico l’8.06.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte con scritto 13/15.06.2012, comunicando parimenti che nulla osta all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 6.10.2008 PI 2 è stato posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale, siccome ritenuto colpevole, tra l’altro, di lesioni semplici ai danni della moglie IS 1, la quale è stata rinviata al competente foro per le pretese di natura civile, e meglio come descritto nel DA __________ emanato dall’allora procuratore pubblico Luca Maghetti (inc. MP __________ e inc. MP __________);
che il suddetto decreto è passato in giudicato il 24.11.2008;
che con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG – l’avv. PR 1, patrocinatore di IS 1, chiede la trasmissione, in copia, del surriferito decreto, poiché difende gli interessi della sua assistita in __________;
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico Andrea Pagani ha comunicato a questa Corte che nulla osta all’accoglimento dell’istanza;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, essendo stata la qui istante parte (parte civile ai sensi del CPP TI) al procedimento penale sfociato nel DA __________;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale parte civile ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – considerato che l’avv. PR 1 ha assunto il patrocinio di IS 1 a tutela dei suoi interessi e ritenuto inoltre il contenuto del
decreto di accusa di cui domanda la copia (in particolare con riferimento al reato di lesioni semplici ai di lei danni) – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante (e di riflesso del suo patrocinatore) ex art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del citato decreto, poiché l’ha interessata personalmente in veste di parte civile ai sensi del CPP TI;
che di conseguenza il decreto di accusa 6.10.2008 emanato dall’allora procuratore pubblico Luca Maghetti (DA __________) viene trasmesso, in copia, al patrocinatore della qui istante unitamente alla presente decisione;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stata l’istante parte al procedimento penale sfociato nel DA __________ (passato in giudicato).
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera