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60.2012.240 • TRAP TI 60.2012.240 Generato dall'IA

Disciplinary Body Access to Sealed Criminal Case Records

Numero d'incarto 60.2012.240
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A legal professional sought transmission of a decision dismissing criminal proceedings against a magistrate, as well as subsequent appellate and federal court decisions that upheld the dismissal, because the professional's disciplinary body required these documents to proceed with a parallel disciplinary action against the professional, which had been suspended pending the criminal matter. The Court granted the request, reasoning that under the relevant law governing access to judicial records after case closure, the disciplinary body demonstrated a legitimate legal interest, pursuant to its supervisory duties over lawyers, that outweighed the personal rights of the professional against disclosure of the archived records.

Regesto Legislator

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Art. 186 CPP, Art. 36 LAvv, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 25 cpv. 2 LAvv, Art. 100 cpv. 1 LTF; Disciplinary Body Access to Sealed Criminal Case Records: The Court granted the request, reasoning that under the relevant law governing access to judicial records after case closure, the disciplinary body demonstrated a legitimate legal interest, pursuant to its supervisory duties over lawyers, that outweighed the personal rights of the professional against disclosure of the archived records.

Parole chiave

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diritto disciplinare diritto di accesso ai documenti obbligo legale d'informazione organo di controllo procedura pendente casellario giudiziale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 62 cpv. 4 LOG

This article was the legal basis cited for granting the request to transmit the documents.

art. 62 cpv. 4 LOG

Cited in the preamble ('visti') as the legal ground applied for the decision.

LAvv

Cited in the preamble ('visti') as an applicable law, though the specific article (Art. 36 LAvv) was mentioned earlier in the reasoning but not explicitly in the dispositive orders 1-4.

art. 78 LTF

Cited as the provision governing the possibility of appeal against final and certain interlocutory decisions.

art. 81 LTF

Cited as the provision governing the standing to appeal to the Federal Tribunal.

art. 90 a 93 LTF

Cited as defining the types of decisions subject to appeal to the Federal Tribunal.

art. 95 a 98 LTF

Cited as defining the grounds for appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited as defining the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 25 cpv. 2 LAvv

Cited in the reasoning section to support the applicant's legitimate legal interest, but not explicitly in the numbered dispositive orders 1-4 (only the general 'LAvv' is cited in the preamble).

art. 24 cpv. 1 LAvv

Cited in the reasoning section to support the applicant's legitimate legal interest, but not explicitly in the numbered dispositive orders 1-4 (only the general 'LAvv' is cited in the preamble).

art. 24, 25, 33 ss. e 40 cpv. 4 LAvv

Cited in the reasoning section to support the applicant's legitimate legal interest, but not explicitly in the numbered dispositive orders 1-4 (only the general 'LAvv' is cited in the preamble).

art. 36 LAvv

Cited in the reasoning section as the basis for the initial request, but not explicitly in the numbered dispositive orders 1-4 (only the general 'LAvv' is cited in the preamble).

art. 186 CPP TI

Cited in the reasoning section regarding the prior request for prosecution, but not in the final orders.

Art. 66 al. 1 LTF

While costs are mentioned in order 2, no specific procedural article for costs like Art. 66 al. 1 LTF is explicitly cited in the dispositive orders 1-4.

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Testo completo

Incarto n. 60.2012.240 · Lugano 23 luglio 2012 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13.06.2012 presentata dalla

IS 1 rappr. da: RA 1

tendente ad ottenere la trasmissione del decreto di non luogo a procedere 25.11.2010 (NLP __________) e delle relative decisioni emanate dall’allora Camera dei ricorsi penali e dal Tribunale federale di cui all’incarto MP __________ (NLP __________) nel frattempo archiviato;

letti ed esaminati gli atti;

richiamate le osservazioni 11/13.07.2012 dell’avv. PI 2 di cui si dirà, nella misura del necessario, in seguito;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con esposto 2.11.2010, completato il 15/16.11.2010, l’avv. PI 2 ha denunciato/querelato __________, pretore di __________, per titolo di minaccia, coazione, falsità

in documenti, discriminazione razziale, denuncia mendace e abuso di autorità in relazione a quanto asseritamente avvenuto nell’ambito di udienze inerenti a cause nelle quali lei era parte, nel contesto dello scioglimento dello studio legale __________ condotto con un altro avvocato e riguardante la sublocazione dei locali del predetto studio;

che con decisione 25.11.2010 l’allora procuratore generale Bruno Balestra ha decretato il non luogo a procedere in capo alla suddetta denuncia/querela penale in assenza dei presupposti dei reati ipotizzati (NLP __________);

che in data 16.02.2011 l’allora Camera dei ricorsi penale ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI presentata dall’avv. PI 2 avverso il surriferito decreto (inc. CRP __________);

che con sentenza 5.07.2011 il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso presentato dall’avv. PI 2 avverso la decisione dell’allora Camera dei ricorsi penali (inc. TF __________);

che con la presente richiesta, richiamando l’art. 36 LAvv, la IS 1 chiede la trasmissione del decreto di non luogo a procedere 25.11.2010 (NLP __________) e delle relative decisioni emanate dall’allora Camera dei ricorsi penali e dal Tribunale federale, avendo – a seguito della segnalazione del pretore __________ – a suo tempo aperto un procedimento disciplinare a carico dell’avv. PI 2, successivamente sospeso in quanto oggetto di parallello procedimento penale (doc. 1);

che con osservazioni 11/13.07.2012 l’avv. PI 2 chiede la reiezione dell’istanza, sostenendo in particolare che le decisioni menzionate dalla IS 1 istante nulla avrebbero a che fare con questo procedimento poiché "*(…) come già reiteratamente evidenziato, il procedimento aperto a seguito della segnalazione della Pretora Avv. __________ per i fatti del 21 ottobre 2010, è tuttora in fase istruttoria, e quindi coperta da segreto istruttorio*" e che "*Ad abundantiam, non è dato* (a) *sapere la base legale della multipla iniziativa della signora avv. __________ per la IS 1, ovvero in base a quale norma di

diritto o di giurisprudenza ella avrebbe il diritto di accedere a degli atti che si trovano in fase di istruzione*" (osservazioni 11/13.07.2011, p. 2);

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nella fattispecie in esame – stante le decisioni 7.04.2011 (inc. CRP __________) e 25.05.2012 (inc. CRP __________) di questa Corte e la finalità della richiesta dell’autorità istante in considerazione delle sue competenze (art. 24, 25, 33 ss. e 40 cpv. 4 LAvv) – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG della IS 1 prevalente sui

diritti personali dell’avv. PI 2 ad ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di non luogo a procedere 25.11.2010

(NLP __________), della decisione 16.02.2011 (inc. CRP __________) dell’allora

Camera dei ricorsi penali e della decisione TF __________ del 5.07.2011 del Tribunale federale di cui all’incarto MP __________

(NLP __________) nel frattempo archiviato, potendo il loro contenuto essere utile ai fini delle sue incombenze;

che la richiesta dell’avv. PI 2 di respingere la presente istanza non può essere evidentemente accolta da questa Corte, considerato che le postulate decisioni fanno parte dell’incarto penale MP __________ (NLP __________) nel frattempo archiviato e ritenuto inoltre che la IS 1, quale autorità di prima istanza, esercita il potere disciplinare sugli avvocati (e sui praticanti) per tutte le violazioni da essi commesse alla LLCA, alla LAvv, ad altre leggi cantonali e federali, al regolamento, alle norme deontologiche e allo statuto (art. 24 cpv. 1 e art. 25 cpv. 2 LAvv);

che ciò è sufficiente per ammettere un interesse giuridico legittimo prevalente della IS 1 istante sui diritti personali dell’avv. PI 2 ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG;

che in siffatte circostanze – dopo la crescita in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà, in copia, all’avv. RA 1 il decreto di non luogo a procedere 25.11.2010 (NLP __________), la decisione 16.02.2011 (inc. CRP __________) dell’allora

Camera dei ricorsi penali e la decisione TF __________ del 5.07.2011 del Tribunale federale di cui all’incarto MP __________

(NLP __________) nel frattempo archiviato;

che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;

che non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della funzione che svolge la IS 1 e della finalità della richiesta.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LAvv ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera