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60.2012.224 • TRAP TI 60.2012.224 Generato dall'IA

Access to Criminal Records for Entry Ban Appeal

Numero d'incarto 60.2012.224
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, convicted in a final judgment for drug offenses and driving without a license, sought authorization through their counsel to examine the records of those finalized criminal proceedings, asserting the information was necessary for an ongoing appeal concerning an entry ban. The appellate court granted the request, reasoning that under the relevant procedural law, former parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection of the files, especially when the contents may be relevant to a subsequent proceeding like the ban appeal.

Regesto Legislator

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Art. 89 cpv. 6 CP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 27 CPP, ogni altra norma applicabile; Access to Criminal Records for Entry Ban Appeal: The appellate court granted the request, reasoning that under the relevant procedural law, former parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection of the files, especially when the contents may be relevant to a subsequent proceeding like the ban appeal.

Parole chiave

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casellario giudiziale divieto d'entrata consultazione degli atti presunzione accesso all'informazione inutilizzabilità delle prove illecite Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was the legal basis for granting the request to inspect the case files.

ogni altra norma applicabile

This general reference accompanies the main applicable provision in the final ruling.

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Testo completo

Incarto n. 60.2012.224 · Lugano 6 giugno 2012/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 31.05./1.06.2012 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare due incarti penali sfociati in una sentenza di condanna passata in giudicato;

premesso che la richiesta datata 31.05.2012 è giunta, via fax, al Tribunale penale cantonale il medesimo giorno, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 1°.06.2012, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che il 15.10.2009 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, giudice Mauro Ermani, ha dichiarato IS 1 autore colpevole di infrazione alla LStup, contravvenzione alla LStup e guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, lo ha prosciolto dall’infrazione alla LStup (per il quantitativo di 35 gr di eroina di cui al punto no. 2 del relativo DA) e, avendo agito in stato di scemata imputabilità, lo ha condannato alla pena detentiva di quattordici mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto) a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 89 cpv. 6 CP, comprensiva del ripristino del residuo di pena di sessanta giorni di cui ai DA 21.02.2005 e 4.07.2005 del Ministero pubblico di Lugano e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (inc. TPC __________ e __________);

che la suddetta decisione è passata in giudicato il medesimo giorno;

che con la presente richiesta – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – il patrocinatore di IS 1 chiede di poter esaminare gli atti degli incarti penali TPC __________ e __________, sfociati nella sentenza di condanna 15.10.2009;

che

a suffragio della sua richiesta il legale precisa di patrocinare IS 1 in una procedura di ricorso inerente al divieto di entrata nell’ambito della quale gli è stato concesso

un termine scadente il 5.07.2012 per produrre eventuali prove dinanzi al TFA e che l’accesso agli incarti penali in questione sarebbe importante per verificare l’ammissibilità o meno del citato divieto (doc. 1.a);

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo la

conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante (e di riflesso del suo patrocinatore) in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare gli incarti penali TPC __________ e __________ sfociati nella sentenza di condanna 15.10.2009 (passata in giudicato), poiché l’hanno interessato personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che il contenuto degli stessi potrebbe essere utile per la procedura di ricorso in materia di divieto d’entrata;

che di conseguenza IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore avv. PR 1 sono autorizzati ad esaminare gli atti degli incarti penali TPC __________ e __________ sfociati nella sentenza di condanna 15.10.2009 presso il Tribunale penale cantonale, compatibilmente con gli impegni dei collaboratori della cancelleria;

che gli stessi sono, se del caso, autorizzati a fotocopiare i documenti utili alle loro incombenze;

che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte ai procedimenti penali di cui agli incarti TPC __________ e __________ nel frattempo archiviati.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera