Student Access to Archived Financial Crime Records for Statistical Analysis
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA political economy student sought authorization to examine archived criminal proceedings records concerning financial crimes from 2001-2011, including extracting anonymized data from the AGITI system for a statistical analysis for their Master's thesis and internship, and the appellate criminal court granted the request, reasoning that the request established a legitimate legal interest under the relevant statute, as the scientific and public interest in analyzing the evolution of financial crime outweighed the personal rights of the implicated individuals, particularly since the data processing would be anonymous, thus avoiding issues related to the right to be forgotten and the need for consent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF, art. 90 a 93 LTF; Student Access to Archived Financial Crime Records for Statistical Analysis: materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision served as the legal basis for accepting the request to inspect the records.
This provision is cited to describe the appeal options available against the decision.
This provision is cited to specify the deadline for filing an appeal.
This provision is cited to specify the grounds for an appeal.
This provision is cited regarding the admissibility of the appeal in criminal matters.
This provision is cited to regulate the standing to appeal.
Testo completo
Incarto n. 60.2012.213 · Lugano 31 maggio 2012/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/25.05.2012 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti di procedimenti penali inerenti a reati finanziari riguardanti il periodo 2001-2011 e di estrapolare i relativi dati anonimizzati dal sistema informatico AGITI;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che IS 1, studentessa di economia politica, chiede di poter visionare gli atti di procedimenti penali riguardanti reati finanziari inerenti agli anni 2001-2011 e di estrapolare i relativi dati anonimizzati dal sistema informatico AGITI per effettuare un’analisi statistica ed econometrica, ovverossia per redigere un rapporto statistico-descrittivo sull’evoluzione del criminale finanziario "*tipo*" presso la Sezione Reati economico-finanziari della Polizia cantonale (ove farà uno stage dal 25.06.2012) sotto la supervisione di __________ e per la sua tesi di Master presso l’Università di __________ (cfr., nel dettaglio, istanza 22/25.05.2012 e documentazione ivi annessa);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti da IS 1 nella sua richiesta e la finalità perseguita – si deve senz’altro ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, essendo alla presenza di un interesse sia scientifico sia pubblico prevalente sui diritti personali delle persone coinvolte nei procedimenti penali finanziari riguardanti il periodo 2001-2011 e nel frattempo archiviati;
che considerato come il trattamento dei dati sia anonimo, non si pongono problemi inerente al diritto all’oblio e non è necessario ottenere il consenso di tutti gli interessati;
che in siffatte circostanze IS 1 è autorizzata da questa Corte ad accedere agli atti dei procedimenti penali finanziari nel frattempo archiviati inerenti agli anni 2001-2011 mediante il sistema informatico AGITI in uso al Ministero pubblico e, se del caso, in uso al Tribunale penale cantonale, e ad estrapolare i dati necessari per la sua ricerca, e ciò in forma anonimizzata;
che nell’ipotesi in cui alcuni documenti non dovessero essere disponibili nel sistema informatico AGITI, per i procedimenti penali finanziari inerenti agli anni 2001-2011 sfociati in un processo, l’accesso agli atti da parte di IS 1 potrà avvenire presso il Tribunale penale cantonale, compatibilmente con gli impegni dei collaboratori della sua cancelleria;
che per i procedimenti penali finanziari inerenti agli anni 2001-2011 non sfociati in un atto d’accusa, l’accesso agli atti da parte di IS 1 potrà avvenire presso il Ministero pubblico, compatibilmente con gli impegni dei collaboratori della sua cancelleria/dei procuratori pubblici;
che l’eventuale accesso agli atti – limitato al rilievo dei dati utili ai fini della ricerca – potrà avvenire unicamente presso uffici messi a disposizione dal Tribunale penale cantonale, dal Ministero pubblico o presso il Palazzo di giustizia di Lugano;
che IS 1 non potrà estrarre fotocopie, così come non potrà asportare atti/documenti dalla sede dell’esame degli atti;
che la trattazione dei dati dovrà essere anonima;
che IS 1, prima di iniziare il suo lavoro di ricerca, dovrà sottoscrivere una dichiarazione con la quale s’impegna a rispettare il segreto d’ufficio;
che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;
che stante lo scopo della presente richiesta, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera