Applicant Access to Concluded Criminal Records Granted
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn applicant requested copies of records from two previously concluded criminal proceedings—one where the applicant was the complainant/accuser and another where the applicant was the accused—stating the documents were needed for counsel review after losing the originals. The Court, relying on the relevant procedural law stipulating that inspection of records after case closure is permitted if a legitimate legal interest supersedes the personal rights of involved parties, ruled in favor of the applicant because as a former party (complainant and accused) in the concluded proceedings, the applicant possessed an automatically presumed legitimate legal interest justifying access, resulting in the granting of the document copies without court fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 177 cpv. 2 CP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Applicant Access to Concluded Criminal Records Granted: The Court, relying on the relevant procedural law stipulating that inspection of records after case closure is permitted if a legitimate legal interest supersedes the personal rights of involved parties, ruled in favor of the applicant because as a former party (complainant and accused) in the concluded proceedings, the applicant possessed an automatically presumed legitimate legal interest justifying access, resulting in the granting of the document copies without court fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was the legal basis for accepting the request to inspect and copy case files because the applicant had a legitimate legal interest as a former party.
The final order explicitly cites this article as grounds for the decision.
Testo completo
Incarto n. 60.2012.210 · Lugano 27 giugno 2012/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/24.05.2012 – completata l’11/15.06.2012 –presentata da
IS 1
tendente ad ottenere gli atti dei procedimenti penali di cui agli incarti MP __________ e DA __________ nel frattempo archiviati;
premesso che la richiesta datata 12.05.2012
è giunta al Ministero pubblico il 18.05.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Zaccaria Akbas – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 23/24.05.2012, osservando di non avere obiezioni all’invio di quanto richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia/querela penale datata 13.03.2009 (spedita il 15.03.2009 e giunta al Ministero pubblico il 18.03.2009) sporta da IS 1 – completata il 24.03.2009 e il 2.04.2009 dinanzi alla polizia – nei confronti di __________, di __________ e contro ignoti per diverse ipotesi di reato in relazione ai fatti accaduti a __________ la sera dell’8.03.2009, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato in tre decreti distinti datati 27.04.2009 emanati dall’allora sostituto procuratore pubblico Margherita Lanzillo, segnatamente nel DA __________ a carico di __________ (ritenuto colpevole di vie di fatto, ma mandato esente da pena, ritenuto il comportamento sconveniente di IS 1 ai sensi dell’art. 177 cpv. 2 CP, applicato per analogia), nel decreto di non luogo a procedere NLP __________ a carico di __________ (per le ipotesi di reato di aggressione, danneggiamento e minaccia) e infine nel decreto di non luogo a procedere NLP __________ a carico di __________ (per le ipotesi di reato di vie di fatto e di aggressione);
che i citati decreti sono passati in giudicato;
che l’1.03.2010 l’allora sostituto procuratore pubblico Zaccaria Akbas ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni in relazione ai fatti avvenuti nel periodo compreso tra il 28.02.2009 e l’1.03.2009 ai danni di __________ ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 100.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________;
che il suddetto decreto è passato in giudicato il 12.04.2010;
che con la presente istanza – completata su richiesta di questa Corte con scritto 11/15.06.2012 – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, "*(…) dei documenti della denuncia penale a carico mio (…), del sig. __________ e della sig.ra __________* " (istanze 12/24.05.2012 e 11/15.06.2012);
che a suffragio della sua richiesta precisa di necessitare di copia di tale documentazione avendo smarrito l’intero incarto e dovendo sottoporlo al giudizio del suo patrocinatore (istanza 11/15.06.2012);
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, __________, __________ e il procuratore pubblico Margherita Lanzillo, essendo stato il qui istante parte (in qualità di denunciante/querelante rispettivamente di imputato) ai due procedimenti penali in questione nel frattempo archiviati;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciante/querelante rispettivamente imputato) nei due procedimenti penali nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che, nella fattispecie in esame, è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art.
62 cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, poiché i procedimenti penali di cui agli
incarti MP __________ e DA __________ lo hanno interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che egli necessita di tale documentazione per sottoporla al suo patrocinatore;
che di conseguenza, tutti gli atti dell’incarto MP __________ e tutti gli atti dell’incarto DA __________, vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte ai citati procedimenti penali nel frattempo archiviati.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera