Former Defendant Access to Archived Drug Case File for Administrative Proceeding
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, previously questioned as a suspect in a drug offense case that resulted in a non-lieu order, requested access to the archived case file to support a parallel administrative proceeding concerning the revocation of their driving license. The appellate criminal court granted the request, reasoning that under the relevant judicial organization law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest for file inspection, provided the request is limited to the aspects directly concerning them, thus overriding privacy concerns for other implicated parties, although access was restricted to the elements pertinent to the requesting individual.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF, art. 90 a 93 LTF; Former Defendant Access to Archived Drug Case File for Administrative Proceeding: The appellate criminal court granted the request, reasoning that under the relevant judicial organization law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest for file inspection, provided the request is limited to the aspects directly concerning them, thus overriding privacy concerns for other implicated parties, although access was restricted to the elements pertinent to the requesting individual.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the court's authority to grant inspection of case files after the conclusion of criminal proceedings based on a legitimate legal interest.
These articles are cited to indicate the types of decisions against which an appeal to the Federal Tribunal is possible.
This article is cited regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.
These articles specify the grounds for appeal to the Federal Tribunal.
This article is cited regarding the possibility of filing an appeal in criminal matters to the Federal Tribunal.
This article governs the standing to appeal to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 60.2012.202 · Lugano 21 maggio 2012/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/16.05.2012 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del incarto penale NLP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 9.05.2012 (anticipata via fax) è giunta al Ministero pubblico di Bellinzona il 14.05.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 15/16.05.2012, comunicando in particolare che nulla osta da parte del Ministero pubblico affinché le parti possano visionare gli atti del procedimento penale in questione, segnalando che il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 15.03.2012 (inc. NLP __________) concerne anche altre tre persone (di cui una è minorenne);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 15.03.2012 IS 1 è stato interrogato dinanzi alla polizia in qualità di imputato per l’ipotesi di reato di contravvenzione alla LStup nell’ambito di un procedimento penale aperto a carico di un’altra persona (AI 1 – doc. 7, inc. NLP __________);
che il 30.03.2012 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha decretato il non luogo a procedere in ordine al suddetto procedimento penale, ma ha formalmente ammonito IS 1 (NLP __________ – inc. MP __________);
che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP ed è dunque passato in giudicato;
che con la presente istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore MLaw __________, chiede di poter esaminare gli atti del procedimento penale in questione, avendo la Sezione della circolazione stradale aperto nei suoi confronti un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre, impartendo un termine per presentare osservazioni (doc. 1.a e copia della procura ivi annessa);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta, rilevando nondimeno che il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria concerne anche altre tre persone (di cui una è minorenne);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza, la finalità della richiesta e il contenuto del decreto di non luogo a procedere 30.03.2012 (NLP __________) – è, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo di IS 1 (e di riflesso del suo patrocinatore) ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare gli atti dell’incarto penale NLP __________ nel frattempo archiviato, poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte, tuttavia limitatamente alla fattispecie che lo ha toccato direttamente;
che considerato come il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 15.03.2012 (AI 1), quale unico atto istruttorio dell’incarto penale in questione, concerne anche altre persone/altre fattispecie, al patrocinatore dell’istante viene trasmesso, in copia, il verbale d’interrogatorio 15.03.2012 di IS 1 con la documentazione ivi annessa (doc. 7 di cui al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 15.03.2012, AI 1 – inc. NLP __________) e il decreto di non luogo a procedere 30.12.2012 emanato a suo carico (NLP __________), e ciò a tutela degli interessi delle altre parti citate nel predetto rapporto;
che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che l’istante è già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera