Access to Archived Criminal Records for Naturalization
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, previously convicted in 2009 for theft, property damage, trespassing, and narcotics violations via a final decree, sought authorization to view the archived criminal file, specifically the conviction decision, because the record emerged during a pending application for facilitated naturalization. The court granted the request, reasoning that under the relevant procedural law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest in inspecting the acts, especially when the documents are needed for personal administrative procedures like naturalization, and the public prosecutor did not oppose the petition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, ogni altra norma applicabile; Access to Archived Criminal Records for Naturalization: The court granted the request, reasoning that under the relevant procedural law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest in inspecting the acts, especially when the documents are needed for personal administrative procedures like naturalization, and the public prosecutor did not oppose the petition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited as the primary legal basis for granting the request to inspect the criminal file.
This is a general procedural reference cited alongside the main ground in the preamble to the operative part.
Testo completo
Incarto n. 60.2012.186 · Lugano 18 maggio 2012/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27.04./4.05.2012 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare un incarto penale nel frattempo archiviato, in particolare la decisione emanata a suo carico;
premesso che la richiesta datata 27.04.2012
è giunta al Ministero pubblico il 30.04.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 4.05.2012, informando parimenti che nulla osta alla visione dell’incarto penale (con eventuale estrapolazione di copie) da parte dell’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 30.06.2009 l’allora procuratore pubblico Clarissa Torricelli ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di furto, di danneggiamento e di violazione di domicilio (in relazione ai fatti accaduti ad __________ il 5.01.2009), nonché di contravvenzione alla LStup, e preso atto del consenso espresso il 28.03.2009, ha proposto la sua condanna al lavoro di pubblica utilità di centoventi ore e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando la parte civile al competente foro per le sue pretese, e meglio come descritto nel DA __________ (inc. MP __________ e MP __________);
che il suddetto decreto è passato in giudicato il 3.08.2009;
che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – il patrocinatore di IS 1 evidenzia che nell’ambito della domanda di naturalizzazione agevolata presentata dal suo assistito è emerso che egli, il 30.06.2009, è stato condannato per alcuni reati; di conseguenza chiede di poter esaminare l’incarto penale sfociato nel decreto di accusa 30.06.2009, in particolare la predetta decisione (doc. 1.a e procura ivi annessa);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere copia del decreto di accusa 30.06.2009 (DA __________) emanato a suo carico (passato in giudicato il 3.08.2009), poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che egli necessita di tale documento per la sua domanda di naturalizzazione;
che di conseguenza il decreto di accusa 30.06.2009 (DA __________) viene trasmesso, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;
che questa Corte autorizza inoltre IS 1, rispettivamente i collaboratori dello PR 1, __________, ad esaminare presso il Ministero pubblico tutti gli atti degli incarti penali MP __________ e MP __________ e, se del caso, a fotocopiare i documenti utili alle loro incombenze, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Andrea Pagani;
che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante già parte ai procedimenti penali MP __________ e MP __________ (sfociati nel DA __________) nel frattempo archiviati;
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera