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60.2012.182 • TRAP TI 60.2012.182 Generato dall'IA

Case Concerning Access to Decades-Old Criminal Record Based on Alleged Kinship

Numero d'incarto 60.2012.182
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual sought authorization to inspect a criminal court sentence from 1921 concerning a relative, claiming a personal interest in reconstructing family history; however, the court rejected the request because the applicant failed to sufficiently prove the exact degree of kinship required to establish a legitimate legal interest superseding the personal rights of the convicted person (who was deceased) and any potential heirs, especially given that over ninety years had passed since the conviction and the original document was largely illegible.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF; Case Concerning Access to Decades-Old Criminal Record Based on Alleged Kinship: materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

Parole chiave

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casellario giudiziale accesso ai documenti parentela libretto di famiglia diritti degli eredi diritto di conoscere i propri ascendenti

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision established the substantive ground for rejecting the request to inspect the acts, as the required legitimate legal interest was not met.

art. 78 LTF

Cited in the section regarding the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal against this final decision.

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Testo completo

Incarto n. 60.2012.182 · Lugano 7 agosto 2012/dr · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 25.04./4.05.2012 presentata da

IS 1 tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare una sentenza del 13.04.1921;

premesso che la richiesta datata 25.04.2012 è giunta al Tribunale penale cantonale il 30.04.2012, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 3/4.05.2012, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con la presente istanza – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede di poter accedere alla sentenza emanata dalla Corte delle assisi criminali il 13.04.1921 inerente alla persona di ____________________);

che a suffragio della sua richiesta precisa che desidererebbe "*(…) accedere a questo importante documento, nell’ambito della ricostruzione che sto effettuando, a scopo e titolo personale, della storia di famiglia. Conoscere le motivazioni della corte, mi sarebbe utile per capire come furono recepiti e valutati i numerosi elementi emersi nel corso del processo, da parte di chi conosceva i fatti e poté udire direttamente le testimonianze di diversi testimoni*" (istanza 25.04./4.05.2012, doc. 1.a);

che con scritto 23.05.2012 (sollecitato il 9.07.2012) questa Corte ha chiesto alla qui istante di produrre un documento attestante il suo grado di parentela con __________ (doc. 2 e doc. 3);

che con lettera 17/20.07.2012 IS 1 afferma in particolare di non essere in grado di

produrre un atto ufficiale attestante il legame di parentela con la sua prozia ┼__________ (nata il __________ e deceduta il __________) e

sorella di suo nonno (nato il __________), producendo copia di alcuni documenti che attesterebbero i legami esistenti tra ┼__________ e la qui istante (doc. 4);

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che la documentazione prodotta dalla qui istante non è, in effetti, sufficiente per dimostrare l’effettivo grado di parentela tra la qui istante e ┼__________ (cfr., al proposito, doc. 4.a –doc. 4.f);

che dai fatti accaduti e dalla condanna di ┼__________, nel frattempo deceduta, sono comunque trascorsi oltre novant’anni;

che non va inoltre dimenticato il diritto all’oblio della persona che ha subito la condanna, anche se nel frattempo è deceduta, e dei di lei eventuali eredi;

che va in ogni modo rilevato che la sentenza richiesta inerente alla persona di ┼__________ e trasmessa a questa Corte, in copia, dal Tribunale penale cantonale è purtroppo per la maggior parte difficilmente leggibile essendo stata emanata nel lontano 1921;

che in siffatte circostanze a giudizio di questa Corte non è adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG di IS 1 prevalente sugli interessi personali di ┼__________ rispettivamente dei suoi eventuali eredi per poter accedere alla sua sentenza di condanna del 13.04.1921;

che l’istanza deve dunque essere respinta;

che stante la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è respinta.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera