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60.2012.107 • TRAP TI 60.2012.107 Generato dall'IA

Access to Archived Criminal Files for Civil Fee Dispute

Numero d'incarto 60.2012.107
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The reviewing court granted a request from a lower court to transmit archived criminal case files to be used as evidence in an ongoing civil case concerning a professional fee dispute, which required examining legal services rendered within the now-closed criminal proceedings. The court reasoned that the request satisfied the legal requirement under Article 62(4) of the Judicial Organization Act, as there was a definite connection between the civil litigation and the prior criminal matter, establishing a legitimate legal interest in accessing the documents to verify the assistance provided and the related billing, outweighing the privacy rights of those involved, provided the files were returned once the civil matter concluded.

Regesto Legislator

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Art. 186 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 27 CPP, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF; Access to Archived Criminal Files for Civil Fee Dispute: The court reasoned that the request satisfied the legal requirement under Article 62(4) of the Judicial Organization Act, as there was a definite connection between the civil litigation and the prior criminal matter, establishing a legitimate legal interest in accessing the documents to verify the assistance provided and the related billing, outweighing the privacy rights of those involved, provided the files were returned once the civil matter concluded.

Parole chiave

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atti penali diritto di accesso ai documenti assistenza giudiziaria in materia civile sindacato giurisdizionale momento del deposito oggetto della lite Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was the legal basis cited for accepting the request to transmit the criminal files for use in a civil case.

Art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section detailing the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 90 a 93 LTF

Cited as the scope for appealable decisions when filing a recourse to the Federal Tribunal.

Art. 95 a 98 LTF

Cited as the grounds for filing a recourse to the Federal Tribunal.

Art. 78 LTF

Cited as the general rule governing recourse in criminal matters to the Federal Tribunal.

Art. 81 LTF

Cited as the rule governing the legitimacy to appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 60.2012.107 · Lugano 27 aprile 2012/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20/21.03.2012 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale MP __________ (corrispondente agli inc. NLP __________ e NLP __________) nel frattempo archiviato ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;

richiamate le osservazioni 13.04.2012 del procuratore pubblico Paolo Bordoli, che si rimette al prudente giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che a seguito della denuncia 13/18.03.2002 sporta da __________, per il tramite del tutore avv. __________, e per essa dell’avv. __________, contro ignoti per l’ipotesi di reato di truffa, sub. appropriazione indebita, in relazione alla sparizione del patrimonio (a lui riconducibile) transitato sul conto della società __________, __________, presso __________ (__________), il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), successivamente archiviato il 22.08.2005 con un decreto di non luogo a procedere interno, avendo le parti trovato un accordo e comunicato il conseguente disinteresse al procedimento penale (inc. NLP __________);

che il 27/31.08.2007 l’ente religioso PI 3 (di seguito: PI 3) – istituito erede universale da __________, deceduto il __________ – e __________ (già di pertinenza del de cujus), per il tramite del loro allora patrocinatore avv. PI 2, hanno sporto denuncia penale contro __________, nipote di __________, per l’ipotesi di reato di falsa testimonianza in relazione alla sua deposizione resa il 28.01.2002 dinanzi ad un tribunale __________, postulando parimenti la riattivazione del surriferito procedimento penale, nel frattempo archiviato (AI 1, inc. NLP __________);

che il procedimento penale (inc. MP __________) è stato riattivato ed è poi sfociato

– esperite le indagini preliminari – nel decreto di non luogo a procedere 25.03.2008 emanato dall’allora procuratore pubblico Maria Galliani, in difetto dei presupposti dei reati ipotizzati e degli estremi di un qualsivoglia reato (NLP __________);

che con decisione datata 28.07.2008 l’allora Camera dei ricorsi penali ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI presentata dall’PI 3 e da __________ (patr. da: avv. PI 2 e avv. __________) contro il citato NLP __________ (inc. CRP __________);

che con scritto 20/21.03.2012 – a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – la IS

1 postula la trasmissione dell’incarto penale MP __________ (corrispondente agli incarti NLP __________ e NLP __________) nel frattempo archiviato, essendo stato richiamato con il consenso del giudice e delle parti ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________ promossa dall’avv. PI 2 contro l’PI 3;

che a suffragio della sua richiesta la Pretura istante ha prodotto uno scritto datato 16.03.2012 dell’avv. PR 1, patrocinatore dell’avv. PI 2 nel procedimento civile, in cui sono state riassunte le motivazioni che stanno alla base della presente istanza (doc. 1.a);

che l’avv. PR 1 ha precisato in particolare che il 29.12.2010 l’avv. PI 2 ha presentato una petizione presso la Pretura istante contro l’PI 3 avente quale oggetto l’incasso, da parte dell’attrice, del saldo inerente a una sua nota professionale emessa per le prestazioni svolte nel periodo compreso tra il 2005 e il mese di maggio 2010 a favore della parte convenuta riguardante anche prestazioni effettuate nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ (inc. NLP __________ e inc. NLP __________) richiamato in sede di Pretura, adducendo parimenti che la sua acquisizione agli atti nell’ambito della causa civile è necessaria per verificare le prestazioni e l’assistenza svolte dall’avv. PI 2 e fatturate alla parte convenuta (cfr., nel dettaglio, doc. 1.a);

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico Paolo Bordoli si rimette al prudente giudizio di questa Corte;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente; inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante;

che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – è certamente data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale dell’incarto MP __________ (inc. NLP __________ e inc. NLP __________) sfociato nel decreto di non luogo a procedere 25.03.2008 (NLP __________), nel frattempo passato in giudicato, poiché il medesimo è senz’altro utile ai fini del giudizio civile per procedere all’esame e alla ricostruzione del patrocinio in ambito penale dell’avv. PI 2 a favore dell’PI 3 e della relativa nota professionale;

che per gli stessi motivi pure l’incarto CRP __________ dell’allora Camera dei ricorsi penali è certamente necessario ai fini dell’istruttoria civile, avendo tra l’altro l’avv. PI 2 patrocinato l’PI 3 nell’ambito di quella procedura (inc. CRP __________);

che nella fattispecie in esame è quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG;

che di conseguenza gli incarti penali NLP __________ (una mappetta) e NLP __________ (un cubo) [entrambi riconducibili all’incarto penale MP __________] nonché l’incarto CRP __________ dell’allora Camera dei ricorsi penali (una mappetta arancione) verranno trasmessi alla Pretura istante, con l’obbligo di restituirli direttamente al Ministero pubblico rispettivamente alla Corte dei reclami penali, al più tardi, a procedimento civile concluso, ma solo dopo che sarà consegnato a questa Corte lo svincolo dato dal cliente oppure ottenuto dalla CAN;

che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera