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60.2012.106 • TRAP TI 60.2012.106 Generato dall'IA

Father and Sister Seek Access to Archived Criminal Proceedings Following Death

Numero d'incarto 60.2012.106
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The applicants, the father and sister of an individual who sustained severe injuries in an altercation in 2005 and later died in 2007, sought authorization to review the archived criminal proceedings related to the incident, arguing a legitimate interest as close relatives. The court granted the father's request for inspection and copying of the case files, reasoning that under the relevant judicial organization law, the court may permit inspection after the conclusion of criminal proceedings if the applicant demonstrates a legitimate legal interest that outweighs the personal rights of those involved, and established that the father, as a parent of the deceased who left no children, possessed such a legitimate interest based on the circumstances presented in the request.

Regesto Legislator

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Art. 123 CP, Art. 122 CP, Art. 125 cpv. 2 CP, Art. 186 CPP, Art. 125 cpv. 1 CP, Art. 27 CPP; Father and Sister Seek Access to Archived Criminal Proceedings Following Death: The court granted the father's request for inspection and copying of the case files, reasoning that under the relevant judicial organization law, the court may permit inspection after the conclusion of criminal proceedings if the applicant demonstrates a legitimate legal interest that outweighs the personal rights of those involved, and established that the father, as a parent of the deceased who left no children, possessed such a legitimate interest based on the circumstances presented in the request.

Parole chiave

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atti penali diritto di visita de cujus consultazione degli atti sopralluogo procedure connesse

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision served as the legal basis for granting the request to inspect the case files.

art. 78 LTF

This article is cited in the section detailing the right to appeal to the Federal Tribunal against the decision.

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Testo completo

Incarto n. 60.2012.106 · Lugano 25 settembre 2012/dr · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/20.03.2012 presentata da

IS 1 IS 2

tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere gli atti di un procedimento penale inerenti ad un loro parente nel frattempo deceduto;

premesso che la richiesta (priva di data) è

giunta al Ministero pubblico il 16.03.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa

Corte il 19/20.03.2012, precisando che gli istanti sono il padre rispettivamente la sorella di PI 3, deceduto il 1°.10.2007;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che a seguito di un alterco avvenuto l’11.05.2005, a __________, presso il piazzale di un esercizio pubblico tra PI 2 (__________) e PI 3 (__________), cittadino __________, quest’ultimo ha riportato un trauma cranico con frattura occipitale infossata sinistra ed è rimasto degente presso l’Ospedale Regionale di __________ fino al 17.05.2005 (AI 1 e AI 20 – inc. MP __________);

che di conseguenza il Ministero pubblico ha aperto, d’ufficio, un procedimento penale contro terzi per titolo di lesioni gravi, sub. lesioni colpose gravi (AI 2 – inc. MP __________);

che l’8.06.2005 PI 3, trovato in stato d’incoscienza presso la sua abitazione, è stato nuovamente ricoverato d’urgenza dapprima presso l’Ospedale regionale di __________ poi presso l’Ospedale regionale di __________; a seguito di questo ulteriore evento PI 3 è entrato in coma (AI

20 e decreto di non luogo a procedere 12.06.2006, p. 1, NLP __________ – inc. MP __________; sentenza 22.03.2007, p. 3, inc. __________ della Pretura penale);

che da quel giorno PI 3 non ha più ripreso conoscenza;

che l’11/12.08.2005 PI 3, per il tramite del suo curatore e di sua moglie, ha sporto denuncia/querela penale contro PI 2 per titolo di lesioni semplici (art.

123 CP), con richiesta di estensione al reato di lesioni gravi (art. 122 CP) (AI 8 – inc. MP __________);

che il 12.06.2006 l’allora sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di PI 2 per i reati di lesioni gravi (art. 122 CP) e lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), avendo stabilito che non vi era alcun nesso di causalità tra il comportamento assunto da quest’ultimo l’11.05.2005 e lo stato fisico in cui versava PI 3 il giorno dell’emanazione della decisione (decreto di non luogo a procedere 12.06.2006, NLP __________ – inc. MP __________);

che avverso il suddetto decreto non è stata presentata un’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI all’allora Camera dei ricorsi penali; il medesimo è quindi passato in giudicato;

che lo stesso giorno (12.06.2006) l’allora sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli ha contestualmente posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 e lo ha ritenuto autore colpevole di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) "*per avere, a __________ presso il piazzale del Ristorante __________, in data 11.05.2005, cagionato per imprevidenza colpevole un danno al corpo o alla salute di PI 3, e meglio per avere, alla guida dell’autofurgone targato __________, dopo aver inserito la prima marcia, sebbene PI 3 si trovasse in piedi attaccato con le mani al finestrino lato conducente, percorso alcuni metri, dal cui fatto ne derivò che IS 2 perse l’equilibrio e cadendo a terra riportò una frattura

occipitale infossata sinistra così come da documentazione medica agli atti*" ed ha proposto la sua condanna alla pena di dieci

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando la parte civile al foro civile per le proprie pretese risarcitorie (DA __________);

che al predetto decreto di accusa PI 2 ha interposto opposizione;

che statuendo sull’opposizione, con sentenza 22.03.2007 il presidente della Pretura penale ha riconosciuto PI 2 autore colpevole di lesioni colpose, condannandolo alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere di CHF 90.--, per complessivi CHF 900.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della multa di CHF 500.--, della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando la parte civile al competente foro per le sue pretese di natura civile (inc. __________ della Pretura penale);

che con sentenza 14.05.2007 l’allora Corte di cassazione e di revisione penale (di seguito CCRP) ha dichiarato inammissibile il ricorso 2.05.2007 presentato da PI 2, per il tramite del suo patrocinatore, contro la suddetta decisione (inc. CCRP __________);

che la sentenza della Pretura penale e la decisione dell’allora CCRP sono entrambe passate in giudicato il 25.06.2007;

che PI 3 è deceduto in __________ l’1.10.2007 (istanza 16/20.03.2012, p. 1, doc. 1.a);

che con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 e IS 2, padre rispettivamente sorella di ┼PI 3, con riferimento ai fatti accaduti a quest’ultimo di cui si è detto poc’anzi, hanno in particolare esposto che "*(…). A quattro anni dalla morte del nostro caro PI 3 vogliamo e abbiamo il diritto come famigliari stretti di avere in mano gli atti riguardanti il sinistro occorso ad PI 3 dato che non siamo mai stati informati di nulla*" (istanza 16/20.03.2012, p. 1 e 2);

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che gli istanti non hanno prodotto alcun documento ufficiale attestante il loro effettivo rapporto di parentela con ┼PI 3;

che dagli atti del procedimento penale in questione emerge in ogni caso che IS 1 é il padre del defunto ┼PI 3 e che quest’ultimo non aveva figli e quindi è certamente erede legale;

che in siffatte circostanze nella

fattispecie in esame – stante i motivi apportati nella presente richiesta – appare adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG

perlomeno da parte di IS 1, in qualità di genitore, ad esaminare gli atti del procedimento penale archiviato inerente al di lui figlio PI 3, nel frattempo deceduto;

che di conseguenza IS 1 è autorizzato ad esaminare e, se del caso, a fotocopiare, presso questa Corte l’incarto MP __________, l’incarto __________ della Pretura penale e l’incarto CCRP __________ inerenti a ┼PI 3, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;

che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;

che stante la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera