Criminal Court Judgment Transmission for Legal Entity Use
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA legal entity requested the transmission of two final criminal court judgments, cited in a specific report, for use by its assistants, prompting the appellate criminal review court to rule on the petition filed under the law governing judicial organization. The court reasoned that although the petitioner failed to specify the grounds for the request, a legitimate legal interest existed under the relevant article because the judgments were cited in public materials and could be useful for the entity's duties, leading the court to grant the request for transmission of the records in anonymized form to protect the rights of the previously involved parties, while waiving the collection of fees and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 cpv. 4 LOG, Art. 27 CPP; Criminal Court Judgment Transmission for Legal Entity Use: The court reasoned that although the petitioner failed to specify the grounds for the request, a legitimate legal interest existed under the relevant article because the judgments were cited in public materials and could be useful for the entity's duties, leading the court to grant the request for transmission of the records in anonymized form to protect the rights of the previously involved parties, while waiving the collection of fees and costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the basis for granting the request to transmit the anonymized court records.
Testo completo
Incarto n. 60.2012.105 · Lugano 4 aprile 2012/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/21.03.2012 presentata dallo
IS 1 tendente ad ottenere la trasmissione di due sentenze anonimizzate (passate in giudicato) citate nel REP. 94;
premesso che la richiesta datata 16.03.2012 è stata inviata il medesimo giorno, via fax, al Tribunale penale cantonale, che il 20/21.03.2012 l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con il presente scritto – trasmesso dal Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – un’assistente dello IS 1 postula la trasmissione delle sentenze datate __________ e __________ emanate dalla Corte delle assise criminali e citate nel REP. 94 del 1961;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – appare adempiuto un interesse giuridico da parte dello Studio legale istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ad ottenere la trasmissione, in copia e in forma anonimizzata, delle due sentenze in questione, essendo citate nel REP. 94 (e quindi verosimilmente anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza) e potendo dunque essere utili ai suoi collaboratori per le loro incombenze;
che in siffatte circostanze le sentenze datate __________ e __________ emanate dalla Corte delle assise criminali vengono trasmesse, in copia e in forma anonimizzata (e ciò evidentemente a tutela degli interessi delle parti coinvolte nei procedimenti penali nel frattempo archiviati), all’istante unitamente alla presente decisione;
che vista la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera