Legislator Giurisprudenza & Legislazione
60.2012.104 • TRAP TI 60.2012.104 Generato dall'IA

Prosecutor's Dismissal of Defamation Appeal Upheld in Marital Dispute Context

Numero d'incarto 60.2012.104
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged a public prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings for defamation, slander, and breach of professional secrecy, initiated after the opposing party (a separated spouse) alleged the appellant had a "labile psychological profile" with "narcissistic-paranoid characteropathy associated with a persecutory mania" in court observations related to an ongoing dispute between them. The court rejected the appeal, reasoning that the allegedly defamatory statements, while medical in nature, were made in the context of adversarial legal proceedings arising from their strained marital relationship, and thus were not based on information obtained under a professional medical duty of confidentiality, but rather through private, shared experiences such as couple's therapy, meaning the objective element for breach of professional secrecy was absent, and the statements did not meet the threshold to be objectively considered damaging to the appellant's general honor.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 396 cpv. 1 CPP, Art. 393 cpv. 2 lit. a CPP, Art. 393 cpv. 2 lit. b CPP, Art. 393 cpv. 2 lit. c CPP, Art. 390 CPP, Art. 385 CPP; Prosecutor's Dismissal of Defamation Appeal Upheld in Marital Dispute Context: The court rejected the appeal, reasoning that the allegedly defamatory statements, while medical in nature, were made in the context of adversarial legal proceedings arising from their strained marital relationship, and thus were not based on information obtained under a professional medical duty of confidentiality, but rather through private, shared experiences such as couple's therapy, meaning the objective element for breach of professional secrecy was absent, and the statements did not meet the threshold to be objectively considered damaging to the appellant's general honor.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura per diffamazione violazione del segreto professionale doveri del ministero pubblico pubblicità della procedura abbandono per lesioni personali coniuge

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 119 IV 44
Journalist Defamation Good Faith Defense Federal Supreme Court Ruling
DTF 128 IV 53
Defamation: Anonymous Political Posters Against Pro-Choice Politicians
DTF 97 II 370
Tale consenso dev’essere dato dalla persona titolare del segreto, segnatamente colui che ha un interesse al mantenimento dello stesso e che non deve necessariamente essere la persona che ha comunicato l’informazione (DTF 97 II 370).
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 322 cpv. 2 CPP

Cited in the final considerations, this provision governs the appeal against a non-lieu order.

art. 310 cpv. 1 lit. a CPP

Cited in the final considerations, this provision defines the grounds for admitting an appeal against a non-lieu order (presence of sufficient indications of a crime).

art. 309 cpv. 1 lit. a CPP

Cited in the final considerations, this provision details the existence of sufficient indications of a crime as a basis for admitting the appeal.

art. 393 ss. CPP

Cited in the final considerations, these articles refer to the scope and grounds of review for the appeal.

art. 385 CPP

Cited in the final considerations, this provision concerns the formal requirements for the appeal motion, specifically motivation.

art. 322 CPP

Cited in the final considerations, this provision relates to appealing a non-lieu order.

art. 310 CPP

Cited in the final considerations, this provision outlines the conditions for upholding an appeal against a non-lieu order.

art. 174 CP

Cited in the final considerations, this article defines the crime of calumny, which was examined regarding the appeal.

art. 173 CP

Cited in the final considerations, this article defines the crime of defamation, which was examined regarding the appeal.

art. 321 CP

Cited in the final considerations, this article defines the crime of violation of professional secrecy, which was examined regarding the appeal.

art. 66 LTG

Cited in the final considerations, this provision likely relates to the authority of the court (Tribunale d'appello).

art. 25 LTG

Cited in the final considerations, this provision likely relates to the organization or procedure of the court.

art. 78 LTF

Cited in the final dispositive section (Order 3), this provision concerns the possibility of recourse to the Federal Supreme Court.

art. 95 a 98 LTF

Cited in Order 3, these provisions list the grounds for appeal to the Federal Supreme Court.

art. 90 a 93 LTF

Cited in Order 3, these provisions define the types of decisions appealable to the Federal Supreme Court.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in Order 3, this provision sets the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 81 LTF

Cited in Order 3, this provision regulates the legitimacy to appeal to the Federal Supreme Court.

art. 66 LTF

Cited in the final dispositive section (Order 2), this provision governs the imposition of court costs.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 60.2012.104 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 20/21.3.2012 presentato da

RE 1 contro

il decreto di non luogo a procedere 7.3.2012 emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua querela 20/22.2.2012 nei confronti di PI 1, __________, per titolo di diffamazione, calunnia e violazione del segreto professionale (NLP __________);

richiamate le osservazioni 22/23.3.2012 del magistrato inquirente, mediante le quali si riconferma nelle motivazioni contenute nel decreto impugnato, rimettendosi – nel contempo – al giudizio di questa Corte;

richiamate le osservazioni 29.3/3.4.2012 di PI 1, mediante le quali chiede la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.Con esposto 20/22.2.2012 RE 1 ha sporto querela nei confronti di PI 1, dal quale è separata legalmente dal 2009, per titolo di diffamazione,

calunnia e violazione del segreto professionale, in relazione al contenuto delle osservazioni 31.12.2011/5.1.2012 che lo stesso ha presentato presso questa Corte nell’ambito di un procedimento penale pendente tra le parti (cfr. inc. CRP __________).

Lo scritto di cui sopra ha il seguente tenore: “*(...). Faccio presente che l’istante* (ndr: RE 1) *presenta un profilo psicologico labile, inaffidabile, in relazione ad una caratteropatia narcisistico-paranoide, il tutto associato ad una mania persecutoria. (...).*” (osservazioni 31.12.2011/5.1.2012 di PI 1).

b. Con decisione 7.3.2012 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in capo al suddetto procedimento penale, in mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati in sede di querela (NLP __________).

c. Con tempestivo gravame RE 1 chiede l’annullamento del decreto impugnato e l’apertura di un “*procedimento penale*” a carico di PI 1 (reclamo 20/21.3.2012, p. 2).

La reclamante contesta la conclusione alla quale è giunto il magistrato inquirente, sostenendo che il querelato è stato ufficialmente anche suo medico curante. A riprova di ciò la stessa allega al reclamo delle fatture nonché delle ricette ad opera di PI 1.

La stessa ritiene di essere stata calunniata, diffamata e che il querelato “*abbia violato gravemente il segreto tra medico-paziente. La circostanza che nel contempo vi sia una relazione matrimoniale, non autorizza il medico ad esporre pubblicamente dichiarazioni ‘di chiara configurazione tecnico-medica’*” (reclamo 20/21.3.2012, p. 2).

in diritto

1. 1.1.

Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP le parti possono impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di reclamo.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 20/21.3.2012 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di non luogo a procedere 7.3.2012 (NLP __________), è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE 1, quale accusatrice privata, è pacificamente legittimata a reclamare ex art.

382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2. Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art.

310 cpv. 1 lit. c CPP).

Si ricorda che l’azione penale - per principio - è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.

3. 3.1.

A carico di PI 1 sono innanzitutto stati ipotizzati i reati di diffamazione giusta l’art. 173 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri

fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 2. ed., art.

173 CP n. 1 ss.)] e calunnia giusta l’art. 174 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 174 CP n. 1 ss.)].

3.2.

L’onore protetto giusta l’art. 173 CP è il diritto di ognuno di non essere considerato

una persona da disprezzare (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 5 ss.; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Kurzkommentar, 2. ed., art. 173 CP n. 1).

Gli art. 173 ss. CP proteggono l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. La norma tutela l'onore, che è uno dei diritti della personalità, da esternazioni di terzi suscettibili di provocare disprezzo – ossia pregiudizio alla considerazione sociale – per

comportamenti o particolarità individuali moralmente riprovevoli (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2.

ed., art. 173 CP n. 2 a 8). Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle espressioni che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito

professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé stessa (StGB PK – S. TRECHSEL / V. LIEBER, Zurigo/S. Gallo 2008, n. 1

ss. ad *vor* art. 173 CP; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., n. 5 ss. ad *vor* art. 173 CP; DTF

119 IV 44 consid. 2a, 117 IV 27 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_600/2007 del 22.2.2008).

Se l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle

circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44; REP. 1995,

9; B. CORBOZ, op. cit., art.

173 CP n. 42; S. TRECHSEL, op. cit., art. 173 ss. CP n. 11; StGB PK – S. TRECHSEL / V. LIEBER, op. cit., n. 11 ad *vor* art. 173 CP).

L’intenzionalità si deve riferire all’affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare *“animus iniurandi”*, bastando che l’autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr. BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 7 s.).

3.3.

Oggetto della querela penale 20/22.2.2012

sono le osservazioni 31.12.2011/5.1.2012 che PI 1 ha inviato a questa Corte nell’ambito di un procedimento penale pendente tra le parti (inc. CRP __________).

La reclamante ritiene lesivo del suo onore penalmente protetto giusta gli art. 173 ss. CP, in particolare,

il seguente passaggio (querela penale 20/22.2.2012, p. 2): “*(…).* *Faccio presente che l’istante* (ndr: RE 1) *presenta un profilo

psicologico labile, inaffidabile, in relazione ad una caratteropatia narcisistico-paranoide, il tutto associato ad una mania persecutoria. (…)*”.

Ora, come detto al considerando precedente, per determinare se un’affermazione sia lesiva dell’onore non ci si deve fondare sul senso che le dà la persona interessata, ma sul senso che nelle circostanze concrete le attribuisce un destinatario non prevenuto, tenendo conto del contesto (interpretazione oggettiva) nel quale la stessa è stata espressa.

La lettura integrale dello scritto incriminato permette di dire che il querelato ha cercato di portare la sua versione dei fatti, nell’ambito di un procedimento penale nel quale lui è stato, tra gli altri, querelato/denunciato sempre da RE

1 per titolo di vie di fatto e aggressione.

Le affermazioni riportate nello scritto non conferiscono l’impressione che a RE 1 manchino quelle qualità di carattere che la fanno apparire degna di rispetto.

Nella valutazione della valenza di un’esternazione, deve come detto essere considerato anche il contesto in cui essa è stata proferita, poiché un’identica espressione può avere valenze diverse a dipendenza dell’ambito in cui essa è stata fatta. Nel caso concreto le osservazioni del querelato sono pervenute a codesta Corte, la quale ha dovuto determinarsi sul procedimento penale pendente tra le parti nell’ambito dell’inc. CRP __________.

Lo scritto è pertanto stato inviato ad una cerchia ristretta di persone perfettamente coscienti del particolare contesto in cui le affermazioni esposte sono state formulate, segnatamente i rapporti alquanto tesi tra gli ex-coniugi [cfr., in analogia, la giurisprudenza di cui alla sentenza 2.9.2009 dell’allora Corte di cassazione e di revisione penale in re G.S., inc. __________, confermata dall’Alta Corte il 22.12.2009 (inc. 6B_906/2009)].

Il decreto impugnato è quindi, sotto tale aspetto, meritevole di tutela.

4. 4.1.

A carico di PI 1 viene poi ipotizzato il reato di violazione del segreto professionale giusta l’art. 321 cifra 1 CP secondo cui gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Sono parimenti puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell’esercizio della professione o dopo la fine degli studi.

Ai sensi della cifra 2 di tale disposizione, la rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell’interessato o con l’autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall’autorità superiore o dall’autorità di vigilanza.

4.2.

La lista delle professioni enumerate è esaustiva. L’infrazione presuppone l’esistenza di un segreto, concernente un fatto, che non deve essere già noto. Deve inoltre esserci un interesse a che il segreto resti confidenziale (B. CORBOZ, op. cit., art. 321 CP n. 19 e ss.).

La persona che esercita una delle professioni enumerate all’art. 321 cifra 1 CP, deve essere venuta a conoscenza del segreto nell’ambito di tale professione. Ciò che comporta due ipotesi: qualcuno confida un segreto alla persona in quanto la stessa esercita una delle professioni menzionate oppure si tratta di un segreto che il professionista apprende nell’esercizio delle sue funzioni, anche all’insaputa del cliente (B. CORBOZ, op. cit., art. 321 CP n. 25 e ss.).

Tramite il consenso dell’interessato, il segreto può essere reso accessibile. Tale consenso dev’essere dato dalla persona titolare del segreto, segnatamente colui che ha un interesse al mantenimento dello stesso e che non deve necessariamente essere la persona che ha comunicato l’informazione (DTF 97 II 370). Tale diritto alla levata del segreto è strettamente personale. Il consenso non è subordinato ad alcuna esigenza di forma; può essere espresso, tacito o risultare da atti concludenti.

L’atto delittuoso consiste quindi a rendere il segreto accessibile ad una persona non autorizzata. In ragione del loro dovere di mantenere il segreto, le persone menzionate all’art.

321 cifra 1 CP si trovano in una posizione di garante e possono commettere l’infrazione anche per omissione. Il segreto deve essere custodito anche nei confronti di un’autorità, salvo l’autorità disciplinare e le ipotesi di cui all’art. 321 cifra 3 CP. Il fatto che il terzo non autorizzato sia lui stesso tenuto a mantenere il segreto non esclude la commissione dell’infrazione (B. CORBOZ, op. cit., art. 321 CP n. 67 e ss.).

Tale infrazione può essere commessa unicamente intenzionalmente. L’intenzione, anche sotto forma di dolo eventuale, deve riguardare tutti i fatti che rendono il comportamento illecito. Si tratta dei fatti che danno all’informazione il suo carattere segreto, che fondano la qualità professionale prevista dall’art. 321 cifra 1 CP, che creano il legame necessario tra il segreto e la professione ed infine che realizzano la rivelazione ad una persona non autorizzata. Se il segreto è stato reso accessibile per negligenza, il comportamento non è quindi punibile (B. CORBOZ, op. cit., art. 321 CP n. 80 e ss.).

4.3.

Presupposto oggettivo della disposizione di cui all’art. 321 CP è quindi il fatto di svelare un segreto ad uno dei professionisti indicati e nell’ambito della loro professione o di cui gli stessi hanno avuto conoscenza nell’esercizio della stessa o in occasione dei loro studi.

Se l’informazione è comunicata agli stessi in quanto persone private, l’art. 321 CP non trova applicazione (PC CP - M. DUPUIS / B. GELLER /

G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL, art. 321 CP n. 26 e ss).

Ora, dopo il passaggio incriminato, PI 1 specifica che “*a tale conclusione giungo dopo anni di convivenza con laRE 1, pluriannuale terapia di coppia in comune, nonché grazie alle mie nozioni professionali*” (osservazioni 31.12.2011/5.1.2012).

In siffatte circostanze, questa Corte non può che confermare la conclusione alla quale è giunto il magistrato inquirente secondo cui “*le incriminate dichiarazioni, seppur di chiara configurazione tecnico-medica, non si fondano sulla circostanza che tra querelato e querelante vi fosse un rapporto professionale, bensì sul fatto che i due fossero coniugi*” (decreto di non luogo a procedere 7.3.2012, p. 2, NLP __________).

Per stessa ammissione della reclamante infatti, unitamente all’ex-marito, quest’ultima ha seguito una terapia di coppia presso i dr. med. __________ e __________ (cfr. verbale di

interrogatorio 26.5.2011 di RE 1, p. 4, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, AI 8, inc. MP __________).

In tale ambito, quindi in veste privata e non di medico curante dell’ex-moglie, PI 1 è venuto a conoscenza di quanto indicato nelle osservazioni incriminate, come da lui stesso confermato.

Il fatto poi che il querelato abbia curato la reclamante - durante il loro matrimonio - per delle malattie generiche ed ordinarie, quali ad esempio il raffreddore e/o l’influenza, come risulta dai documenti allegati al presente reclamo, non significa che lo stesso sia il suo medico curante per quanto riguarda questioni psicologiche, e che lo stesso sia quindi – in tale ambito – venuto a conoscenza di informazioni coperte dal segreto professionale.

In queste circostanze, in assenza del presupposto oggettivo si deve necessariamente confermare il decreto di non luogo a procedere anche per il reato di cui all’art. 321 CP.

5. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 173, 174 e 321 CP, 309

- 310, 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera