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60.2012.101 • TRAP TI 60.2012.101 Generato dall'IA

Extinguishment of Criminal Action Upon Death Pending Appeal of Detention Order

Numero d'incarto 60.2012.101
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant was ordered into pre-trial detention following an altercation leading to charges including attempted intentional homicide, but he subsequently died in custody four days after filing his appeal challenging the detention order and arguing self-defense. The court determined that because the appellant died while the appeal was pending, the criminal action is extinguished and the appeal is now inadmissible due to the loss of the appellant's current, legally protected interest, although it acknowledged the family's request for a ruling to verify the validity of the detention, concluding that the merits of the detention grounds do not constitute the exceptional circumstances required to overcome the lack of current interest following the death.

Regesto Legislator

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Art. 222 CPP, Art. 233 CPP, Art. 396 cpv. 1 CPP, Art. 390 CPP, Art. 385 CPP, Art. 62 cpv. 2 LOG; Extinguishment of Criminal Action Upon Death Pending Appeal of Detention Order: The court determined that because the appellant died while the appeal was pending, the criminal action is extinguished and the appeal is now inadmissible due to the loss of the appellant's current, legally protected interest, although it acknowledged the family's request for a ruling to verify the validity of the detention, concluding that the merits of the detention grounds do not constitute the exceptional circumstances required to overcome the lack of current interest following the death.

Parole chiave

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carcerazione preventiva tentato omicidio omicidio eccezioni difensive circostanze eccezionali sentenze sulla validità di un atto

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 222 CPP

The appeal was declared inadmissible because it concerned a decision ordering preventive detention, as regulated by this article, and its handling was examined based on this provision.

art. 393 ss. CPP

Cited as applicable law regarding the general procedure for the court's decision.

art. 379 ss. CPP

Cited as applicable law regarding the general procedure for the court's decision.

art. 212, 220 CPP

Cited as applicable law regarding the general procedure for the court's decision.

art. 90 a 93 LTF

Cited to specify the types of decisions against which an appeal to the Federal Tribunal is possible.

art. 81 LTF

Cited to define the standing (legitimacy) to appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 60.2012.101 · Lugano 9 maggio 2012/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 20.3.2012 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1 contro

la decisione 12.3.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin (inc. GPC __________) che ha ordinato la sua carcerazione preventiva in relazione al procedimento penale inc. MP __________;

ritenuto che in data 24.3.2012 il reclamante è deceduto in carcere, come da comunicazione 26.3.2012 del Ministero pubblico;

richiamate le osservazioni 27/28.3.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, mediante le quali afferma che al momento dell’emanazione della decisione erano dati i presupposti per la conferma della domanda di carcerazione, e per il resto rinvia alla decisione impugnata e si rimette al giudizio di questa Corte;

ritenuto che in data 28.3.2012 questa Corte ha interpellato il patrocinatore del reclamante circa la sussistenza di circostanze particolari tali da giustificare l’emanazione della decisione in assenza di un interesse giuridico attuale;

preso atto dello scritto 5/6.4.2012 del patrocinatore mediante il quale comunica che la sorella e la moglie del defunto desiderano che la decisione su reclamo ex art. 222 CPP sia emanata per avere una verifica sull’effettiva validità della detenzione preventiva;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. A seguito di una colluttazione avvenuta a __________ la sera dell’__________, RE

1 è stato fermato. Sentito prima in polizia (il 9.3.2012) e poi dal procuratore pubblico (il 10.3.2012), la sua carcerazione preventiva è stata richiesta da quest’ultimo il medesimo giorno per le ipotesi di reato di omicidio intenzionale tentato, lesioni gravi, semplici e disobbedienza a decisioni dell’autorità.

b.Il medesimo giorno, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha indetto l’udienza (inc. GPC __________).

In data 12.3.2012, il magistrato ha ordinato la carcerazione preventiva del reclamante, per un periodo di un mese (accogliendo solo parzialmente la richiesta del procuratore pubblico di due mesi).

Il magistrato ha ammesso l’esistenza di gravi e sufficienti indizi di colpevolezza in base alle parziali ammissioni del reclamante, sommate a quanto riferito da __________ e dalla moglie separata del reclamante.

Ha pure ammesso l’esistenza di un pericolo di collusione, sia con __________ (rispetto al quale era necessario procedere con un confronto), sia rispretto alla moglie separata.

Il magistrato ha lasciato aperta la questione a sapere se fosse dato anche un pericolo di recidiva ed un pericolo di commissione di un grave crimine.

c. Contro tale decisione il reclamante ha interposto gravame, affermando in sostanza di non essere autore del reato, ma di essersi limitato unicamente a difendersi, esercitando quindi una legittima difesa con il coltellino tuttofare.

Contesta che __________ possa essere qualificato di vittima della situazione, essendo stato quest’ultimo ad affrontarlo con fare aggressivo e munito di un’arma (bastone tattico), impedendogli in tal modo l’unica via di fuga.

Contesta categoricamente la versione dei fatti fornita da __________ e dalla di lui moglie separata: quest’ultima, indicata quale ragazza di __________, avrebbe preso parte a favore di quest’ultimo.

Il reclamante contesta l’esistenza di un pericolo di collusione, in quanto __________ e la sua ragazza (ovvero la moglie separata del reclamante) avrebbero avuto tutto il tempo per concordare e confezionare le loro versioni, nel tragitto tra il luogo dei fatti e l’ospedale, subito dopo i fatti incriminati.

Inoltre, se ammesso un pericolo di collusione, lo stesso sarebbe dato anche in capo all’altro protagonista dell’episodio violento. Infine sarebbe difficile anche solo credere che il reclamante possa inquinare le versioni dell’altro protagonista e della sua ragazza (moglie separata del reclamante).

Il reclamante contesta pure il pericolo di recidiva o di possibile commissione di un grave reato, così come ritiene che, in base al principio della proporzionalità, esisterebbero delle misure sostitutive idonee (quali l’obbligo di dimora presso il proprio domicilio e il divieto di contattare __________ e la moglie separata) in luogo della carcerazione preventiva.

in diritto

1. 1.1.

A’ sensi dell’art. 222 CPP il carcerato [e il procuratore pubblico (decisioni TF 1B_64/2011 del 17.2.2011, 1B_65/2011 del 22.2.2011 e 1B_83/2011 del 24.2.2011)] può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) o di sicurezza (art. 229 ss. CPP). E’ fatto salvo l’art. 233 CPP.

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame, presentato il 20.3.2012 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 12.3.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di carcerazione preventiva (inc. GPC__________), è tempestivo.

RE 1, quale imputato e quale persona in stato di carcerazione preventiva, era pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

1.3.

RE

1 è deceduto quattro giorni dopo la presentazione del gravame.

Di principio occorre ricordare che il decesso dell’imputato comporta estinzione dell’azione penale. Ciò esclude di principio l’emanazione di una decisione.

Considerato l’intervenuto decesso, è inoltre venuto meno l’interesse attuale all’emanazione della decisione.

Occorre quindi chinarsi preliminarmente sulla questione a sapere se un interesse anche solo virtuale in capo agli eredi sia sufficiente per entrare nel merito del gravame.

1.3.1.

Interpellato a proposito da questa Corte, il patrocinatore del defunto reclamante ha comunicato che la sorella e la moglie desiderano che la decisione su reclamo ex art. 222 CPP sia emanata per avere una verifica sull’effettiva validità della detenzione preventiva.

1.3.2.

Il presupposto della legittimazione è concretizzato dall’art. 382 cpv. 1 CPP: sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.

Per stabilire se sia dato un *interesse giuridicamente protetto* secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP, è necessario considerare la disposizione violata ed il bene giuridico difeso. Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), legittimato è colui che subisce l’illecito. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare legittimati coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell’azione delittuosa (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L’*interesse giuridicamente protetto* implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

Quanto alla nozione di *parti*, si fa riferimento agli art. 104 e 105 CPP, che includono l’accusatore privato (art. 104 cpv. 1 lit. b CPP).

1.3.3.

Sotto la vigenza dell’art. 88 della vecchia OG il Tribunale federale ha ritenuto che, di principio, un detenuto posto in libertà non avesse un interesse pratico ed attuale da far valere in una procedura di ricorso di diritto pubblico contro la sua carcerazione: la censura di violazione dell’art. 5 CEDU e dei diritti di difesa conferiti dalla Costituzione e dalla legge potevano essere sollevati nell’ambito della procedura di indennizzo.

Solo eccezionalmente il Tribunale federale rinunciava all’esigenza dell’interesse attuale e pratico, se confrontato con una censura che, come tale, poteva ripresentarsi in modo simile in altre situazioni, la cui soluzione presentava un significato fondamentale e se era dato un interesse pubblico sufficiente (DTF 125 I 394).

Anche con riferimento all’art. 81 LTF (in virtù del quale ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata), il Tribunale federale non entra nel merito di un gravame in mancanza di un interesse attuale e pratico del ricorrente, ritenendo che debba occuparsi di problemi concreti e non teorici, in applicazione del principio di economia di procedura.

In una recente sentenza, il Tribunale federale ha ammesso che, in presenza di circostanze particolari, può esaminare nel merito un ricorso (in materia di libertà personale) nonostante la scarcerazione del ricorrente. Queste circostanze particolari sono realizzate ad esempio in un caso di manifesta violazione della CEDU e nel quale la riparazione chiesta dal ricorrente poteva essergli accordata immediatamente, mediante l’accertamento di questa lesione e una riparazione dei costi a lui più favorevole, e ciò al fine di garantire una via giudiziaria effettiva davanti ad un’istanza nazionale, giusta l’art. 13 CEDU (DTF 136 I 274).

Nel caso specifico, una persona arrestata era stata tradotta avanti il giudice dell’arresto solo 65 ore dopo il fermo, in violazione dell’art. 5 § 3 CEDU e della relativa giurisprudenza del Tribunale federale che consente al massimo un termine di 48 ore per la comparizione.

1.3.4.

Il gravame qui in esame mira esclusivamente a contestare l’esistenza dei presupposti per ordinare la carcerazione preventiva.

È manifesto che queste contestazioni non realizzino un caso particolare ai sensi della surriferita giurisprudenza del TF, tale da giustificare l’esame del merito nonostante il decesso.

1.3.5

Ci si può chiedere se l’intervenuto decesso in carcere possa giustificare un esame a posteriore delle condizioni della carcerazione preventiva.

Considerato come comunque il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale riferito al decesso in carcere del defunto reclamante, se di rilievo, il quesito sarà chiarito in quella sede.

1.3.6.

In ragione dell’intervenuto decesso del reclamante nelle more del reclamo, e richiamato quanto esposto, venuto meno l’interesse attuale, il gravame è irricevibile.

2. Data la particolare situazione, e considerato come il motivo che ha reso irricevibile il gravame è intervenuto dopo la presentazione dello stesso, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 212, 220 ss., 379 ss. e

393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.In quanto non divenuto privo d’oggetto il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera