Former Defendant's Request for Criminal File Deposition Denied
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, who was previously investigated in a criminal proceeding for corruption that resulted in a decision of non-lieu, requested a copy of their deposition from the criminal investigation file, citing the need for their personal records and a potential future transfer to a specific penal institution. The appellate court rejected the request, reasoning that after the conclusion of a criminal proceeding, access to the file and copies are governed by a statute requiring a legitimate legal interest that prevails over the personal rights of others involved; despite the requester being a former party, the court found that their current status of being under sentence did not establish such a prevailing legitimate interest, especially as the relevance of the specific deposition for their stated purpose (the prison transfer) was not apparent.
Regesto Legislator
UfficialeIstanza di ispezione degli atti. già indagato quale istante (non è adempiuto un interesse giuridico legittimo da parte dell'istante prevalente sugli interessi personali delle altre parti coinvolte nel procedimento penale, poiché si trova ancora in espiazione della pena)
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was the main ground used to reject the request to inspect case files.
Cited in the section detailing the means of legal remedy (appeal to the Federal Tribunal).
Cited in the section detailing the types of decisions against which an appeal is admissible.
Cited to specify the deadline for filing the appeal.
Cited to specify the grounds for an appeal to the Federal Tribunal.
Cited to specify the rules governing the standing to appeal.
Testo completo
Incarto n. 60.2011.89 · Lugano 21 dicembre 2011/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/21.03.2011 presentata da
IS 1 tendente ad ottenere copia di un suo verbale d’interrogatorio;
premesso che la richiesta datata 3.03.2011, spedita il 7.03.2007, è giunta al Ministero pubblico l’8.03.2011, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 21.03.2011, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 20.12.2005 il Ministero pubblico ha avviato, d’ufficio, delle indagini preliminari, tra l’altro, a carico di IS 1 (__________) per corruzione di pubblici ufficiali svizzeri / corruzione attiva giusta l’art.
322 ter CP;
che il procedimento è sfociato nel decreto di non luogo a procedere interno 20.02.2008 emanato dall’allora procuratore generale Bruno Balestra per inesistenza degli estremi di reato (NLP __________ – inc. MP __________);
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere copia del verbale della sua deposizione resa il 22.12.2005 nell’ambito del surriferito procedimento penale (doc. 1.a);
che su richiesta 23.03.2011 di questa Corte (sollecitata l’11.04.2011), IS 1 ha precisato di necessitare copia del surriferito verbale per i suoi atti, poiché nessuno lo avrebbe autorizzato a vedere cosa fosse stato scritto nel medesimo ed essendo l’anno prossimo intenzionato a trasferirsi presso il PCT La Stampa (doc. 2 – doc. 4);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale indagato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
che a giudizio di questa Corte nella fattispecie in esame non è adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 prevalente sugli interessi personali delle altre parti coinvolte nel suddetto procedimento penale (inc. MP __________), poiché il medesimo si trova ancora in espiazione della pena;
che a ciò aggiungasi che dalla lettura del postulato verbale d’interrogatorio 22.12.2005 non emerge nulla di rilevante;
che in siffatte circostanze mal si vede in che modo questo verbale possa servire al qui istante per chiedere eventualmente il suo trasferimento presso il PCT La Stampa;
che
per questi motivi l’istanza deve essere respinta;
che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera