Access to Finalized Criminal Case File for Civil Litigation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, who was a civil party in a criminal proceeding concerning repeated embezzlement and document forgery that concluded with a finalized indictment decree in 2005, successfully petitioned for a copy of that decree, which they claimed they no longer possessed and needed for potential civil litigation. The appellate criminal complaints court granted the request, reasoning that under the relevant procedural law, a former party to a concluded proceeding is presumed to have a legitimate legal interest sufficient to outweigh the privacy rights of others involved, thereby justifying access to the case file documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 25 LTG; Access to Finalized Criminal Case File for Civil Litigation: The appellate criminal complaints court granted the request, reasoning that under the relevant procedural law, a former party to a concluded proceeding is presumed to have a legitimate legal interest sufficient to outweigh the privacy rights of others involved, thereby justifying access to the case file documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article formed the basis for granting the request to inspect the file and obtain a copy of the indictment.
This procedural norm was cited in relation to the decision on costs and justice fees.
This procedural norm was cited in relation to the decision on costs and justice fees (as costs are generally governed by procedural law).
Testo completo
Incarto n. 60.2011.66 · Lugano 25 marzo 2011/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/4.3.2011 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere copia del decreto di accusa 18.3.2005 (DA __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In data 18.3.2005 l’allora procuratore pubblico Giuseppe Muschietti ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ siccome ritenuto colpevole di ripetuta appropriazione indebita e ripetuta falsità in documenti, commessi anche in relazione ad un’autovettura presa in leasing dall’istante e finanziata dalla già __________ (punto 1.1. e punto 2.2. del DA __________), ed ha proposto la sua condanna (tra l’altro) alla pena di tre mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e meglio come descritto nel DA __________.
Il surriferito decreto di accusa è cresciuto in giudicato il 20.4.2005.
2.Con la presente istanza il patrocinatore di IS 1, avv. PR 1, chiede la trasmissione, in copia, del suddetto decreto di accusa, poiché il suo assistito "*(…) non è più in possesso del decreto originale che gli era stato notificato e ne ha bisogno per tutelarsi in un eventuale causa civile che __________ __________ __________ potrebbe promuovere nei suoi confronti*" (istanza 3/4.3.2011).
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale parte civile) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
In base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l'art. 62 cpv. 4 LOG.
5. Nella fattispecie in esame – a prescindere dalla finalità della richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad ottenere copia del decreto di accusa 18.3.2005 (DA __________), poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte civile, come emerge dallo stesso decreto (p. 4 del DA __________).
Di conseguenza copia del decreto di accusa 18.3.2005 (DA __________) viene trasmessa all’istante unitamente alla presente decisione.
6. L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera