Access to Closed Criminal Verdict for Naturalization
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual requested a copy of a 1993 guilty verdict and conviction for theft, which had become final, stating the document was needed for a naturalization process. The court, applying the rule allowing inspection of closed case files if a legitimate legal interest outweighs privacy rights, determined that as the former accused party, the requester was presumed to have the requisite legitimate legal interest under the relevant procedural law (Article 62 para. 4 LOG), leading to the granting of the request and the transmission of the requested decree, with costs assessed against the requester.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 25 LTG; Access to Closed Criminal Verdict for Naturalization: The court, applying the rule allowing inspection of closed case files if a legitimate legal interest outweighs privacy rights, determined that as the former accused party, the requester was presumed to have the requisite legitimate legal interest under the relevant procedural law (Article 62 para. 4 LOG), leading to the granting of the request and the transmission of the requested decree, with costs assessed against the requester.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was used as the substantive ground for granting the request to obtain a copy of the decision.
This procedural rule was cited in conjunction with the main ground for the decision regarding costs.
Testo completo
Incarto n. 60.2011.65 · Lugano 25 marzo 2011/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16.2./4.3.2011 presentata da
IS 1 tendente ad ottenere copia del decreto di accusa 2.11.1993 emanato a suo carico;
premesso che l’istanza 16.2.2011 è stata indirizzata al Ministero pubblico della Confederazione, Lugano, che l’ha ricevuta il 17.2.2011, che con scritto 18/21.2.2011 l’ha trasmessa al Ministero pubblico di Lugano, che a sua volta – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 3/4.3.2011, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di quanto accaduto il 27.2.1993 a __________ e degli esposti penali 12.3.1993 sporti dalla __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (tra l’altro) a carico di IS 1 per titolo di furto, sfociato nel decreto di accusa 2.11.1993 emanato dall’allora procuratore pubblico Franco Lardelli (mediante il quale ha, tra l’altro, dichiarato IS 1 autore colpevole di furto in relazione ai fatti avvenuti il 27.2.1993, a __________, e lo ha condannato alla pena di dieci giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DAP __________, AI 9 – inc. MP __________).
Il succitato decreto, con riferimento alla persona di IS 1, è cresciuto in giudicato il 22.11.1993.
2. Con scritto 16.2.2011 – trasmesso, per competenza, a questa Corte il 3/4.3.2011 – IS
1 chiede di ottenere copia del decreto di accusa 2.11.1993, poiché "*(…) l’ufficio di vigilanza sullo stato civile ne ha bisogno per completare il mio incarto di naturalizzazione*", allegando parimenti copia del suo permesso di domicilio (istanza 16.2./4.3.2011 e documento ivi annesso).
3. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
In base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l'art. 62 cpv. 4 LOG.
5. Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’istante nella sua richiesta e la giurisprudenza di questa Corte – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 ad ottenere copia del decreto di accusa 2.11.1993 (DAP __________), che peraltro l’ha interessato personalmente in qualità di accusato.
Di conseguenza, copia del decreto di accusa 2.11.1993 (DAP __________) viene trasmessa al qui istante unitamente alla presente decisione.
6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera