State Liability for Appointed Defense Counsel Fees
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a public prosecutor's decree appointing defense counsel ex officio which stipulated that defense costs were the responsibility of the accused, subject to reimbursement by the state only in case of acquittal. The court accepted the appeal, reasoning that under the relevant federal procedural code, the state is the primary debtor for the fees of an appointed defense counsel, establishing a public law relationship between the state and the lawyer, with the accused only being obligated to reimburse the state if their economic condition permits, as explicitly outlined in the relevant articles of the code, overriding any prior cantonal practice or interpretation that made the state's involvement merely subsidiary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 135 CPP, Art. 135 cpv. 4 CPP, Art. 396 cpv. 1 CPP, Art. 390 CPP, Art. 385 CPP, Art. 393 cpv. 1 lit. a CPP; State Liability for Appointed Defense Counsel Fees: The court accepted the appeal, reasoning that under the relevant federal procedural code, the state is the primary debtor for the fees of an appointed defense counsel, establishing a public law relationship between the state and the lawyer, with the accused only being obligated to reimburse the state if their economic condition permits, as explicitly outlined in the relevant articles of the code, overriding any prior cantonal practice or interpretation that made the state's involvement merely subsidiary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the pronouncement as the substantive legal basis for upholding the appeal regarding the cost responsibility for the appointed defense.
Cited in the pronouncement, indicating the procedural basis for the appeal jurisdiction.
Cited in the pronouncement, likely related to procedural aspects or specific cantonal rules referenced for the appeal.
Cited in the pronouncement to detail the possibility and scope of appeal to the Federal Tribunal against the decision.
Cited in the pronouncement to establish the deadline for appealing to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 60.2011.59 · Lugano 6 aprile 2011/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere: · Carlo Iazeolla, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 28.2./1.3.2011 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1 contro
il decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011 emanato dal procuratore pubblico Valentina Tuoni nell’ambito del procedimento penale a suo carico per titolo di lesioni semplici, rapina e minaccia (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 3.3.2011 del procuratore pubblico Marisa Alfier, concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con decreto 17.2.2011, in riferimento agli art. 132 e 133 CPP, il procuratore pubblico Valentina Tuoni ha nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di RE 1 con effetto a partire dall’11.2.2011. Dalla motivazione del decreto, ed in particolare dal riferimento al fatto che non si tratta di un caso bagatella, si deve desumere che la nomina è operata in applicazione dell’art. 132 cpv. 1 lit. b e cpv. 2 CPP.
Il punto 2 del decreto 17.2.2011 stabilisce che “*Le spese della difesa, garantite dallo Stato, sono a carico dell’imputata salvo in caso di proscioglimento*” (decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011, allegato A al doc. 1).
b. Con reclamo 28.2./1.3.2011 RE 1 postula la modifica del punto 2 del decreto 17.2.2011 che, a mente dell’insorgente, dovrebbe essere del seguente tenore: “*Le spese della difesa sono a carico dello Stato, riservato l’art. 134* (recte: 135) *cpv. 4 CPP*” (reclamo 28.2.2011, p. 5).
A sostegno dell’impugnativa RE 1, menzionando alcuni passaggi del messaggio del Consiglio Federale e di dottrina inerenti all’art. 135 CPP, ritiene che la prassi che il Ministero pubblico ticinese sembra voler seguire non sarebbe sostenibile, nella misura in cui intenda accollare in prima battuta le spese di difesa all’imputato, riservata
- ma solo in seconda battuta e verosimilmente dopo un iter esecutivo intrapreso dal difensore nei confronti dell’imputato - la “*garanzia dello Stato*” (reclamo 28.2.2011, p. 4).
c. Nelle proprie osservazioni 3.3.2011 il procuratore pubblico Marisa Alfier fa riferimento alla sentenza DTF 131 I 217 che, a suo dire, resterebbe applicabile nel quadro dell’art. 135 cpv. 4 CPP. Inoltre non si dovrebbe “*dimenticare l’onere finanziario che graverebbe sullo Stato nel caso in cui si dovesse accogliere la richiesta del patrocinatore della signora RE 1 rispetto alla prassi sinora adottata dal Ministero pubblico, secondo la quale lo Stato interviene a saldare la nota d’onorario del difensore solo sussidiariamente quale garante*” (osservazioni 3.3.2011, doc. 3).
in diritto
1. 1.1.
Il decreto di nomina del difensore d’ufficio, in quanto emanato dal procuratore pubblico, può essere impugnato entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art.
390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 28.2/1.3.2011 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. art. 393 cpv. 1 lit. a CPP, contro il decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011, notificato il 18.2.2011, è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
Esso è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Come
descritto sopra, il punto 2 del decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011 stabilisce che “*Le spese della difesa, garantite
dallo Stato, sono a carico dell’imputata salvo in caso di proscioglimento*” (allegato A al doc. 1).
2.2.
Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
Secondo il cpv. 2, il pubblico ministero o l’autorità giudicante sta-bilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento.
Dal canto suo, il cpv. 4 prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (lit. a) e, se del caso, a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lit. b).
Giusta l’art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’articolo
135 capoverso 4.
2.3.
Secondo il messaggio del Consiglio federale, in riferimento all’art. 135 CPP, “*In tutti i casi il difensore d’ufficio è retribuito dallo Stato, quindi anche nel caso in cui viene disposto un difensore d’ufficio per motivi diversi dalla mancanza di mezzi dell’imputato (…) Il capoverso 4 intende chiarire che l’imputato a cui è stato assegnato un difensore d’ufficio non viene avvantaggiato rispetto a chi ha designato personalmente il suo mandatario*” (FF 2005c, p. 1087).
2.4.
Quanto alla dottrina che si è confrontata con l’art.
135 CPP, Galliani-Marcellini rammentano che “*Il Codice non opera una distinzione fra l’istituto del difensore d’ufficio e quello del gratuito patrocinio, come invece faceva il CPP-Ti. Il difensore d’ufficio è quindi sempre retribuito dallo Stato, che chiederà successivamente il rimborso all’imputato condannato al pagamento delle spese processuali, se le sue condizioni economiche lo permetteranno*” (Commentario CPP / GALLIANI-MARCELLINI, art. 135 CPP n. 1).
Dal canto suo, Ruckstuhl rileva che “*Schuldner der Entschädigung der amtlichen Verteidigung ist einzig der Staat, selbst wenn die amtliche Verteidigung nicht wegen Bedürftigkeit (sondern etwa deshalb, weil die beschuldigte Person keine Verteidigung bei Notwendigkeit derselben bezeichnet) eingesetzt wurde. (…) Wurde die amtliche Verteidigung (…) gewährt, weil die beschuldigte Person mittellos war, so muss sie zuerst wieder zu neuen finanziellen Mitteln kommen, bevor die Rückerstattung verlangt werden kann. Liegt die Mittellosigkeit zum Zeitpunkt des Endurteils immer noch vor, so greift die Grundregel von Art. 426 Abs. 1, wonach die Kosten der amtlichen Verteidigung von der Gerichtskasse getragen werden, eben aber unter Vorbehalt von Art. 135 Abs. 4”* (BSK StPO-JStPO / RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 1, 24).
Pure Lieber evidenzia che “*Die amtlich bestellte Verteidigung ist für ihre Tätigkeit durch den Staat (Bund oder Kanton) zu entschädigen. Dies gilt für sämtliche Fälle amtlicher Verteidigung, also auch dann, wenn diese aus anderen Gründen als wegen Mittellosigkeit bestellt wurde. Der Entschädigungsanspruch ist entsprechend der Bestellung der amtlichen Verteidigung durch hoheitlichen Akt öffentlich-rechtlicher Natur; die amtliche Verteidigung entspricht einem Auftrag des Staates an die Verteidigung zugunsten der beschuldigten Person. Es ist somit nicht zulässig, dem amtlich bestellten Verteidiger das Risiko der Nichtbezahlung seines Honorars tragen zu lassen*” (ZK StPO / LIEBER, art. 135 CPP n. 1, 2; cfr. inoltre DTF 131 I 217, consid.
2.4. e 2.5.).
Del medesimo avviso Donatsch, Schwarzenegger e Wohlers, secondo cui “*Beauftragt die beschuldigte Person in einem Fall notwendiger
Verteidigung keinen Verteidiger oder entzieht sie einem solchen das Mandat, so wird ihr durch die Strafverfolgungsbehörde ein „amtlicher Verteidiger“ bestellt (…). Der Anwalt nimmt dabei eine staatliche Aufgabe wahr. Das Verhältnis zwischen Anwalt und Staat bestimmt sich in einem solchen Fall nach dem öffentlichen Recht. Entsprechend besteht auch der Honoraranspruch gegenüber dem Staat. Im Endentscheid können aber die Kosten des amtlichen Verteidigers mit den Gerichtskosten der beschuldigten Person auferlegt werden. Diese ist verpflichtet, die Kosten zu erstatten, wenn sie wirtschaftlich dazu in der Lage ist (Art. 135 Abs. 4 StPO)*” (DONATSCH / SCHWARZENEGGER / WOHLERS, Strafprozessrecht, § 5.4.2).
Anche Schmid rileva che “*Bezahlt wird die amtliche Verteidigung grundsätzlich vom Staat (Bund oder Kanton, StPO 426 I), wobei die Entschädigung nach dem Anwaltstarif des Bundes oder des verfahrensführenden Kantons berechnet wird (StPO 135 I). (…) Die Entschädigung wird am Ende des Verfahrens von der Staatsanwaltschaft bzw. vom urteilenden Gericht festgelegt (StPO 135 II). Für das Honorar haftet allein der Staat. (…) StPO 135 IV regelt in etwas komplizierter und wenig praxisnaher Weise die Rückerstattung der vom Staat für die amtliche Verteidigung gemachten Aufwendungen: Wird die beschuldigte Person im Endentscheid zur Tragung der Verfahrenskosten verurteilt (StPO 426), so hat sie - sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben - (…) Bund oder Kanton die Entschädigungen, die diese für amtliche Verteidigungen leisteten, zurückzuerstatten (StPO 135 IV lit. a)*” (SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 751, 753).
Unica voce dissenziente, a cui si riferisce il procuratore pubblico nelle sue osservazioni, è quella di Harari ed Aliberti, i quali sostengono che “*À notre sens, la jurisprudence du TF précitée (ATF 131 I 217) demeure applicable dans le cadre de CPP 135 IV.* *Ainsi, les dispositions cantonales ou fédérales peuvent prévoir soit que l’Etat s’acquitte de la rémunération du défenseur d’office, soit qu’il la garantit à titre subsidiaire lorsque le client ne paie pas son avocat*”, facendo riferimento alla soluzione esistente precedentemente in Ticino (CR CPP / HARARI-ALIBERTI, art. 135 CPP n. 28).
Gli stessi autori, nel punto precedente, riportano però la posizione del Messaggio e di un commentatore in senso contrario (CR CPP / HARARI-ALIBERTI, art. 135 CPP n. 27).
2.5.
La citata sentenza DTF 131 I 217 regola una situazione diversa, vigente sotto l’egida del precedente diritto cantonale (in casu, del Canton Friborgo).
Per il resto, la sentenza si limita a riportare la soluzione previgente in base al
diritto cantonale ticinese.
In concreto, la decisione del TF non è tale da modificare il chiaro testo della norma del CPP, del messaggio e delle posizioni della dottrina.
2.6.
In sintesi, i cpv. 1 e 4 dell’art. 135 CPP concretizzano quanto rilevato nel messaggio del Consiglio federale, nella dottrina e nella giurisprudenza appena citata: tra Stato e difensore d’ufficio si fonda, con la nomina, un rapporto di
diritto pubblico.
Il debitore della retribuzione del difensore d’ufficio è pertanto lo Stato, con la riserva (“*fatto salvo*”) - nei confronti non del difensore d’ufficio, bensì dell’imputato - di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP. Del resto, il termine “*rimborsare*” contenuto nell’art. 135 cpv. 4 lit. a CPP implica forzatamente che lo Stato abbia già retribuito il difensore d’ufficio nel momento in cui le condizioni economiche dell’imputato permettano, appunto, il rimborso.
In tal senso - lo si ribadisce - è altrettanto chiaro il testo dell’art. 426 cpv.
1 CPP, secondo cui “*in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’articolo 135 capoverso 4”.*
2.7.
Occorre considerare anche che la decisione impugnata, oltre a disattendere il chiaro tenore delle norme del CPP, adotta nel caso concreto una soluzione ancor più restrittiva di quella precedentemente in vigore in Ticino per i casi di gratuito patrocinio. Secondo l’art. 26 cpv. 1 della Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (Lag), infatti, il beneficio del gratuito patrocinio è concesso a chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa dal giudice dell’istruzione e dell’arresto esperite le necessarie indagini ed ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda.
Inoltre, secondo l’art. 28 cpv. 2 Lag, quando, dopo la conclusione del procedimento con sentenza definitiva, il condannato posto al beneficio del gratuito patrocinio sia in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi versati a tale scopo. Tale disposto di legge è in linea con quanto previsto dall’art. 135 cpv. 4 CPP.
2.8.
Il legislatore federale ha disciplinato in modo chiaro ed anche esaustivo questo punto, di modo che è pacifico che una legislazione cantonale non possa intervenire a modificare la soluzione federale. Anche una diversa prassi adottata sinora dal Ministero pubblico non gode più di fondamento giuridico.
Nel caso concreto, pertanto, il punto 2 del decreto 17.2.2011 non è compatibile col
diritto federale in vigore e deve essere modificato come postulato dalla reclamante, e meglio: “*Le spese per la difesa sono a carico dello Stato, riservato l’art. 135* *cpv. 4 CPP*”.
3. Il gravame è accolto ai sensi del precedente considerando. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dello Stato. Vista la condizione di difesa d’ufficio, non vengono assegnate ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132, 135, 385 e 393 ss. CPP, 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste a carico dello Stato. Non vengono assegnate ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
- -
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il cancelliere