Access to Dismissed Criminal File for Civil Forgery Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party sought the civil referral of a criminal case file following the criminal proceeding's conclusion with a dismissal order for an investigation into document forgery related to a debt acknowledgment. The Court, applying the law that allows the inspection and copying of criminal case files after the conclusion of proceedings if a legitimate legal interest prevails over personal rights, granted the request because the civil action involved an exception of forgery, establishing a clear nexus between the civil dispute and the prior criminal investigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF, art. 90 a 93 LTF; Access to Dismissed Criminal File for Civil Forgery Claim: The Court, applying the law that allows the inspection and copying of criminal case files after the conclusion of proceedings if a legitimate legal interest prevails over personal rights, granted the request because the civil action involved an exception of forgery, establishing a clear nexus between the civil dispute and the prior criminal investigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the legal basis cited in the final orders for granting the request to recall the criminal file.
These articles are cited to define the types of decisions against which an appeal to the Federal Tribunal is possible.
This article specifies the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
These articles specify the grounds upon which an appeal to the Federal Tribunal may be based.
This article governs the standing to appeal to the Federal Tribunal.
This article governs the permissibility of the criminal appeal to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 60.2011.50 · Lugano 14 marzo 2011/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/25.2.2011 presentata dalla
IS 1, tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;
premesso che l'istanza è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l'ha trasmessa a questa Corte in data 24/25.2.2011;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito
di una denuncia sporta da PI 2 in data 12/15.2.2010, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) per titolo di falsità in
documenti, in relazione alla sottoscrizione di un riconoscimento di debito a favore di PI 3. Il procedimento si è concluso con un decreto di non luogo a procedere emanato il 14.12.2010 (NLP 9256/2010).
2. Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria (inc. OA __________) tra PI 2 e PI 3. In relazione ad un’eccezione di falso, il giudice civile chiede il richiamo dell’incarto penale surriferito.
3. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nel presente caso è pacifico il nesso tra la procedura civile in corso (e la relativa eccezione di falso) e l’incarto penale richiamato.
6. L'istanza viene accolta. Gli atti sono trasmessi in allegato alla presente decisione destinata alla Pretura istante, con l’obbligo di poi ritornarli al Ministero pubblico.
7. Si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
__________
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La segretaria