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60.2011.396 • TRAP TI 60.2011.396 Generato dall'IA

Access to Archived Criminal Proceedings Files Based on Spousal Conflict

Numero d'incarto 60.2011.396
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party representative sought access to all notifications and correspondence related to their client in several previously archived criminal proceedings concerning the client and their spouse, based on a mandate to protect the client's interests. The court granted the request, reasoning that under the relevant statute, former parties to concluded criminal proceedings are presumed to have a legitimate legal interest to inspect the case files, and the existing spousal conflict further confirmed this legitimate interest to access the archived files where the client was personally involved as a party.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Access to Archived Criminal Proceedings Files Based on Spousal Conflict: The court granted the request, reasoning that under the relevant statute, former parties to concluded criminal proceedings are presumed to have a legitimate legal interest to inspect the case files, and the existing spousal conflict further confirmed this legitimate interest to access the archived files where the client was personally involved as a party.

Parole chiave

Generato dall'IA
atti penali consultazione degli atti procedure connesse coniuge conflitto d'interessi documenti sensibili

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was the legal basis explicitly cited for granting the request to inspect case files.

art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was cited in the preamble to the final orders, although it primarily relates to the substance of the decision.

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Testo completo

Incarto n. 60.2011.396 · Lugano 12 gennaio 2012/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/15.12.2011 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere la trasmissione di ogni notifica e/o corrispondenza inerente alla sua mandante;

premesso che la richiesta datata 12.12.2011 è giunta al Ministero pubblico il 13.12.2011, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 15.12.2011, producendo sei incarti penali nel frattempo archiviati, precisando che non vi sarebbero pendenti ulteriori procedimenti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’avv. PR 1, patrocinatore di IS 1, chiede di inviarle ogni notifica e/o corrispondenza inerente alla sua mandante, che le ha conferito l’incarico di tutelare i suoi interessi nei confronti del marito __________, allegando parimenti copia della relativa procura datata 4.12.2011 (doc. 1.a e doc. 1.b);

che, come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha trasmesso a questa Corte sei incarti penali inerenti a IS 1 ed al marito PI 2, tutti nel frattempo archiviati (incarti DA __________ – NLP __________ – NLP __________ – NLP __________ – NLP __________ e NLP __________);

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il marito della qui istante, essendo stata IS 1 parte ai suddetti procedimenti penali;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale parte lesa/parte civile/querelante ai sensi

del CPP TI rispettivamente vittima/persona informata sui fatti ai sensi del CPP) nei procedimenti nel frattempo terminati,

essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – vista la situazione creatasi tra i coniugi IS 1 e PI

2 e considerato inoltre il contenuto dei procedimenti penali nel frattempo archiviati che concernono entrambi – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante rispettivamente del suo patrocinatore ex art. 62 cpv. 4 LOG a compulsare gli atti degli incarti penali DA __________, NLP __________, NLP __________, NLP __________, NLP __________ e NLP __________ nel frattempo archiviati, poiché hanno interessato IS 1 personalmente in veste di parte (parte lesa/parte civile/querelante ai sensi del CPP TI rispettivamente vittima/persona informata sui fatti ai sensi del CPP);

che IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore, avv. PR 1, sono autorizzati ad esaminare gli atti degli incarti DA __________, NLP __________, NLP __________, NLP __________, NLP __________ e NLP __________ presso il Ministero pubblico di __________, concordando i tempi di accesso con la responsabile amministrativa __________;

che essi potranno, se necessario, fotocopiare gli atti utili ai fini delle loro incombenze;

che l’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni;

che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera