Access to Archived Criminal Proceedings Files Based on Spousal Conflict
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party representative sought access to all notifications and correspondence related to their client in several previously archived criminal proceedings concerning the client and their spouse, based on a mandate to protect the client's interests. The court granted the request, reasoning that under the relevant statute, former parties to concluded criminal proceedings are presumed to have a legitimate legal interest to inspect the case files, and the existing spousal conflict further confirmed this legitimate interest to access the archived files where the client was personally involved as a party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Access to Archived Criminal Proceedings Files Based on Spousal Conflict: The court granted the request, reasoning that under the relevant statute, former parties to concluded criminal proceedings are presumed to have a legitimate legal interest to inspect the case files, and the existing spousal conflict further confirmed this legitimate interest to access the archived files where the client was personally involved as a party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was the legal basis explicitly cited for granting the request to inspect case files.
This provision was cited in the preamble to the final orders, although it primarily relates to the substance of the decision.
Testo completo
Incarto n. 60.2011.396 · Lugano 12 gennaio 2012/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/15.12.2011 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere la trasmissione di ogni notifica e/o corrispondenza inerente alla sua mandante;
premesso che la richiesta datata 12.12.2011 è giunta al Ministero pubblico il 13.12.2011, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 15.12.2011, producendo sei incarti penali nel frattempo archiviati, precisando che non vi sarebbero pendenti ulteriori procedimenti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’avv. PR 1, patrocinatore di IS 1, chiede di inviarle ogni notifica e/o corrispondenza inerente alla sua mandante, che le ha conferito l’incarico di tutelare i suoi interessi nei confronti del marito __________, allegando parimenti copia della relativa procura datata 4.12.2011 (doc. 1.a e doc. 1.b);
che, come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha trasmesso a questa Corte sei incarti penali inerenti a IS 1 ed al marito PI 2, tutti nel frattempo archiviati (incarti DA __________ – NLP __________ – NLP __________ – NLP __________ – NLP __________ e NLP __________);
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il marito della qui istante, essendo stata IS 1 parte ai suddetti procedimenti penali;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale parte lesa/parte civile/querelante ai sensi
del CPP TI rispettivamente vittima/persona informata sui fatti ai sensi del CPP) nei procedimenti nel frattempo terminati,
essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – vista la situazione creatasi tra i coniugi IS 1 e PI
2 e considerato inoltre il contenuto dei procedimenti penali nel frattempo archiviati che concernono entrambi – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante rispettivamente del suo patrocinatore ex art. 62 cpv. 4 LOG a compulsare gli atti degli incarti penali DA __________, NLP __________, NLP __________, NLP __________, NLP __________ e NLP __________ nel frattempo archiviati, poiché hanno interessato IS 1 personalmente in veste di parte (parte lesa/parte civile/querelante ai sensi del CPP TI rispettivamente vittima/persona informata sui fatti ai sensi del CPP);
che IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore, avv. PR 1, sono autorizzati ad esaminare gli atti degli incarti DA __________, NLP __________, NLP __________, NLP __________, NLP __________ e NLP __________ presso il Ministero pubblico di __________, concordando i tempi di accesso con la responsabile amministrativa __________;
che essi potranno, se necessario, fotocopiare gli atti utili ai fini delle loro incombenze;
che l’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni;
che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera