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60.2011.391 • CRP TI 60.2011.391 Generato dall'IA

Applicant's Request for Interrogation Record Denied Due to Lack of Legitimate Legal Interest After Charge Withdrawal

Numero d'incarto 60.2011.391
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual who initiated a criminal complaint for threats, which subsequently led to a non-lieu order after the complainant withdrew the charge, sought a copy of the opposing party's interrogation record from the appellate court, which has jurisdiction over post-conclusion inspection of case files under the relevant law, provided the applicant demonstrates a legitimate legal interest prevailing over the personal rights of those involved. The Court denied the request because the withdrawal of the complaint was definitive, meaning the former complainant failed to establish a legitimate legal interest that would outweigh the personal rights of the person previously accused, especially since no reasons were provided for the request.

Regesto Legislator

Ufficiale

Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante. non è adempiuto un interesse giuridico legittimo da parte dell'istante prevalente sui diritti personali del querelato, avendo desistito dalla querela giusta l'art. 33 cpv. 1 CP in maniera definitiva

Parole chiave

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ritiro della querela penale minaccia nel diritto penale incompetenza per materia fascicolo personale facoltà di astenersi dal testimoniare casellario giudiziale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application (Order 1).

art. 90 a 93 LTF

These provisions govern the possibility of appealing the final decision to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 LTF

This provision sets the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.

art. 95 a 98 LTF

These provisions define the grounds for appeal to the Federal Tribunal.

art. 81 LTF

This provision regulates the standing to appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 60.2011.391 · Lugano 21 dicembre 2011/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 1/6.12.2011 presentata da

IS 1 tendente ad ottenere copia di un verbale d’interrogatorio inerente ad un incarto penale nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 1.12.2011

è giunta al Ministero pubblico il 2.12.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa

Corte con scritto 5/6.12.2011, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

a seguito della querela 22/24.06.2011 sporta da IS 1 nei confronti di PI 2 in relazione a presunti fatti avvenuti, il 9.06.2011, a __________, presso un esercizio pubblico,

il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo per l’ipotesi di reato di minaccia giusta l’art. 180 cpv. 1 CP sfociato nel decreto di non luogo a procedere 5.08.2011 (NLP __________), per ritiro della querela in applicazione dell’art. 33 CP (inc. MP __________);

che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv.

2 CPP;

che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede di poter ottenere copia del verbale d’interrogatorio 22.07.2011 di PI 2 di cui al surriferito procedimento penale;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che a prescindere dal fatto che il qui istante ha omesso di indicare i motivi che stanno alla base della sua richiesta, a giudizio di questa Corte – considerato che nella fattispecie in esame il procedimento penale è sfociato nel decreto di non luogo a procedere 5.08.2011 (NLP __________) poiché in data 27.07.2011 il qui istante ha ritirato la querela penale – non è adempiuto un interesse giuridico legittimo da parte di IS 1 prevalente sui diritti personali di PI 2, avendo desistito dalla querela giusta l’art. 33 cpv. 1 CP in maniera definitiva;

che alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza deve essere respinta;

che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è respinta.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera