Victim Access to Criminal Case Files for Civil Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe applicant, a victim in a previously concluded criminal case concerning domestic violence that resulted in a non-prosecution order, requested copies of her statement and related photographs, citing the need for these documents in ongoing separation proceedings. The court granted the request, reasoning that under the relevant judicial organization law, former parties to a closed criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest justifying access to case files and copies, especially when, as here, the request is supported by a current need in civil matters, and the prosecuting authority did not object.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 55a cifra, Art. 55a cpv. 2 CP, Art. 185 cpv. 1 CPP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Victim Access to Criminal Case Files for Civil Proceedings: The court granted the request, reasoning that under the relevant judicial organization law, former parties to a closed criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest justifying access to case files and copies, especially when, as here, the request is supported by a current need in civil matters, and the prosecuting authority did not object.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article governs the Court's authority to allow inspection of case files and extraction of copies after the criminal proceeding has concluded, which is the basis for granting the request.
Cited in the preamble to the orders as the primary legal basis for the decision to grant the motion.
Testo completo
Incarto n. 60.2011.369 · Lugano 28 novembre 2011/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/21.11.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un verbale e delle fotografie di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 2.11.2011 è giunta alla cancelleria della Polizia cantonale il 16.11.2011, che l’ha
inviata al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Zaccaria Akbas (il quale ha personalmente ricevuto
l’istanza il 18.11.2011) – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 21.11.2011, osservando di non avere obiezioni all’invio di quanto richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito di quanto accaduto il 9.10.2009 (violenza domestica) è stato aperto d’ufficio un procedimento penale nei confronti di PI 2 per titolo di lesioni semplici, vie di fatto reiterate e minaccia (inc. NLP __________);
che il 10.10.2009 IS 1, la moglie del denunciato, ha acconsentito alla sospensione del procedimento in applicazione dell’art. 55a cifra 1 lit. b CP (AI 1 – inc. NLP __________);
che il 28.05.2010 l’allora sostituto procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere (non motivato), essendo trascorso il termine di sei mesi di cui all’art. 55a cpv. 2 CP senza che IS 1 abbia revocato la sospensione provvisoria del procedimento penale richiesta il 10.10.2009 (NLP __________);
che non è stata postulata la motivazione scritta del suddetto decreto ex art. 185 cpv. 1 CPP TI;
che con la presente istanza – giunta alla polizia e trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS
1 chiede di ottenere la trasmissione del suo verbale d’interrogatorio e delle fotografie inerenti al surriferito incarto penale, essendo in fase di separazione con il marito (doc. 1.a);
che come esposto in entrata il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, essendo stata l’istante parte al procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ in qualità di vittima;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale vittima) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad ottenere copia del
suo verbale d’interrogatorio e delle fotografie inerenti all’incarto NLP __________, poiché l’ha interessata personalmente in
veste di parte;
che a ciò aggiungasi che la stessa ha bisogno di questa documentazione nell’ambito della procedura di separazione con il marito;
che di conseguenza, il rapporto d’inchiesta di polizia 27.10.2009 (in cui sono contenuti
il verbale e le fotografie richiesti) (AI 1 – inc. NLP __________), viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che l’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stata l’istante parte al procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera