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60.2011.356 • TRAP TI 60.2011.356 Generato dall'IA

Right to Inspection of Criminal Records by Former Party

Numero d'incarto 60.2011.356
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual, previously convicted *in absentia* for repeated fraud and breach of trust and sentenced to eighteen months suspended imprisonment by a final judgment from 2007, petitioned the Appellate Criminal Court for a copy of that conviction. The Court granted the request, reasoning that pursuant to the applicable statute, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to possess a legitimate legal interest in inspecting the case file and obtaining copies of relevant documents, regardless of whether the specific motivation for the request was stated.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, ogni altra norma applicabile; Right to Inspection of Criminal Records by Former Party: The Court granted the request, reasoning that pursuant to the applicable statute, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to possess a legitimate legal interest in inspecting the case file and obtaining copies of relevant documents, regardless of whether the specific motivation for the request was stated.

Parole chiave

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atti penali presunzione diritto di controllo truffa diritto di petizione commisurazione della pena Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This article provided the basis for granting the request for the inspection of the file (the issuance of the copy of the sentence).

ogni altra norma applicabile

This is a generic procedural reference included in the final decision.

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Testo completo

Incarto n. 60.2011.356 · Lugano 22 novembre 2011/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/14.11.2011 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere copia di una sentenza di condanna (cresciuta in giudicato) emanata nei suoi confronti;

premesso che la richiesta datata 8.11.2011 è giunta al Tribunale penale cantonale il 10.11.2011, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 10/14.11.2011, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che il 27.02.2007 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali, ha – tra l’altro – dichiarato IS 1 autore colpevole di truffa ripetuta e di amministrazione infedele e lo ha condannato, nelle forme contumaciali, alla pena detentiva di diciotto mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese e a versare alla parte civile la somma di € 60'000.-- (inc. TPC __________);

che la predetta sentenza è cresciuta in giudicato il 15.03.2007;

che con la presente istanza – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede l’invio, in copia, della surriferita decisione (doc. 1.a);

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.

27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di indicare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo

ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere copia della sentenza di condanna 27.02.2007 (inc. TPC __________), poiché l’ha interessato personalmente in

veste di parte;

che di conseguenza, la sentenza 27.02.2007 (inc. TPC __________) viene trasmessa, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;

che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;

che non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera