Presumption of Legitimate Interest for Convict Seeking Own Judgment Copy
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, previously convicted and sentenced for drug offenses in a criminal proceeding that concluded and was archived, requested a copy of the final judgment. The court, applying the relevant procedural law which requires demonstrating a legitimate legal interest for inspecting closed case files, determined that as the petitioner was a direct party (the accused) to the original proceedings, their legitimate legal interest in obtaining a copy of the judgment concerning them is presumed, regardless of the stated reason for the request, and consequently granted the application, ordering the transmission of the sentence without imposing court fees or expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Presumption of Legitimate Interest for Convict Seeking Own Judgment Copy: The court, applying the relevant procedural law which requires demonstrating a legitimate legal interest for inspecting closed case files, determined that as the petitioner was a direct party (the accused) to the original proceedings, their legitimate legal interest in obtaining a copy of the judgment concerning them is presumed, regardless of the stated reason for the request, and consequently granted the application, ordering the transmission of the sentence without imposing court fees or expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was applied as the main ground for granting the request to obtain a copy of the sentence.
This procedural rule was cited in the final order regarding the admissibility of the request.
Testo completo
Incarto n. 60.2011.299 · Lugano 30 settembre 2011/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/19.09.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di una sentenza emanata a suo carico inerente al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In data 1.02.2006 l’allora presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Giovanna Roggero-Will, ha dichiarato IS 1 autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup (in parte per complicità) e contravvenzione alla LStup e lo ha condannato, avendo dimostrato sincero pentimento e agito in stato di scemata responsabilità, alla pena di tre mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ordinando parimenti la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro (cfr., nel dettaglio, sentenza 1.02.2006, inc. TPC __________).
La predetta decisione è cresciuta in giudicato il 20.02.2006.
2.Con la presente istanza IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, della surriferita sentenza, omettendo nondimeno di indicare i motivi della sua richiesta.
Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il Tribunale penale cantonale, essendo stato il qui istante parte al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ in qualità di accusato.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex
parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.Nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia della sentenza richiesta, poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte.
Di conseguenza, la sentenza 1.02.2006 (inc. TPC __________) viene trasmessa, in originale, all’istante unitamente alla presente decisione.
6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che l’istante è già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera