Transmission of Criminal File for Use in Civil Proceeding
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn applicant sought the transmission of a criminal file, which had resulted in a dismissal order that was upheld on appeal, for use in a pending ordinary civil proceeding concerning contractual execution or damages related to investment management on two bank accounts. The court granted the request, reasoning that both proceedings originated from the same facts—the management of the respective accounts by the bank employee—and that the criminal file's documents, including bank statements and interrogation records, were relevant to establishing the claims in the civil case, thereby satisfying the requirement of a legitimate legal interest under the relevant organizational law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186 CPP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile; Transmission of Criminal File for Use in Civil Proceeding: The court granted the request, reasoning that both proceedings originated from the same facts—the management of the respective accounts by the bank employee—and that the criminal file's documents, including bank statements and interrogation records, were relevant to establishing the claims in the civil case, thereby satisfying the requirement of a legitimate legal interest under the relevant organizational law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the basis for granting the request to transmit the criminal case files for use in the civil investigation.
The court invoked this article when concluding that a legitimate legal interest existed for accessing the files.
This provision, along with others, was cited in the preamble to the decision that pronounces the judgment.
The costs were ordered to be allocated among the parties according to the provisions of the CPC (Code of Civil Procedure).
Testo completo
Incarto n. 60.2011.284 · Lugano 4 ottobre 2011/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/5.09.2011 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale NLP __________ (MP __________) nel frattempo archiviato ai fini dell’istruttoria civile ordinaria di cui all’incarto __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito della denuncia sporta l’11.05.2007 da IS 1 e da PI 2 (entrambi patr. da: avv. PR 1, __________) – titolare e avente diritto economico del conto no. __________ rispettivamente titolare e avente diritto economico del conto no. __________, aperti il 17.4.2001 presso Banca __________ (Svizzera) __________, __________ [già __________ (Svizzera) __________, ora __________, __________] – nei confronti di __________, allora dipendente dell’istituto bancario quale *junior portfolio manager* / consulente, per titolo di truffa, di amministrazione infedele e di falsità in documenti, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo sfociato nel decreto di non luogo a procedere 16.04.2009 emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi in difetto di seri e concreti indizi di colpevolezza circa i reati ipotizzati dai denuncianti, le cui tesi erano – al contrario – in urto con la documentazione acquisita agli atti, tra cui gli scarichi da loro stessi sottoscritti (NLP __________).
In data 2.10.2009 l’allora Camera dei ricorsi penali ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa 27/28.04.2009 giusta l’art. 186 CPP TI presentata da PI 1 e da PI 2 contro il surriferito decreto (inc. CRP __________).
Con sentenza 26.01.2010 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da PI 1 e da PI 2 avverso la predetta decisione (inc. __________).
2. Presso la Pretura istante è pendente una procedura civile ordinaria di cui all’incarto __________ promossa da PI 2 contro __________, __________, nell’ambito della quale l’attrice ha chiesto, in via principale, che l’istituto bancario sia condannato a versarle l’importo di EUR 690'837.70, di USD 367'744.10, di YEN 2'188'584.-- e di CHF 40'410.-- (oltre accessori) "*a titolo di esecuzione contrattuale*" e la somma di USD 31'810.--, di USD 3'912.96, di EUR 45'340.-- e di EUR 2'707.-- (oltre accessori) per commissioni, spese e interessi percepiti dalla parte convenuta; in via subordinata, che sia condannato a versarle gli stessi importi (oltre accessori) a titolo di risarcimento del danno rispettivamente per commissioni, spese e interessi percepiti dalla convenuta, riguardo alle operazioni eseguite sul conto no. __________, di cui, come visto, l’attrice era titolare e avente diritto economico, e meglio come descritto nel riassunto di causa 2.09.2011 dell’avv. PR 1 annesso alla presente istanza (doc. 1.a).
Il pretore, con il consenso delle parti, ha ammesso, in sede civile, il richiamo dell’incarto penale in questione (istanza 2/5.09.2011).
3. Con la presente istanza la IS 1 chiede, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________, la trasmissione dell’incarto MP __________ (NLP __________), producendo, a suffragio della sua richiesta, un riassunto scritto 2.09.2011 dell’avv. PR 1 di cui si è detto sopra e copia della procura di __________ (doc. 1. e doc. 1.a e doc. 1.b).
A mente del predetto legale, i documenti bancari acquisiti nell’ambito del procedimento penale in questione inerenti ai conti no. __________ e no. __________ costituirebbero "*(…) elementi di fatto pertinenti per il procedimento civile pendente ritenuto che contengono evidenza dell’identicità delle diverse operazioni poste in atto sui due conti e sulle modalità di conferimento di tali ordini*" (riassunto scritto 2.09.2011 dell’avv. PR 1, p. 4, doc. 1.a). Inoltre l’incarto richiesto conterrebbe "*(…) le evidenze bancarie delle operazioni poste in atto, degli ordini – contestati – asseritamente conferiti al consulente __________ e dei verbali da questi resi (…) pertinenti per dimostrare il fondamento delle domande di causa dell’attrice*" (riassunto scritto 2.09.2011 dell’avv. PR 1, p. 4, doc. 1.a).
Per il fatto che __________, titolare e avente diritto economico del conto no. __________, sia persona estranea al procedimento civile, l’avv. PR 1 lo ha interpellato ed egli ha dato il suo consenso al richiamo dell’incarto penale, precisando parimenti di rappresentarlo nell’ambito della procedura per risarcimento danni inerente alla gestione del predetto conto essendogli stato conferito procura in tal senso (copia procura 29.12.2006, doc. 1.b).
Per questi motivi e ritenuto inoltre che __________ e PI 2 sono stati parte (quali denuncianti) al procedimento penale di cui è stato richiamato l’incarto, questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico, __________ e __________ per presentare eventuali osservazioni.
4. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".
5. Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
6. Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti dalla Pretura istante rispettivamente dall’avv. PR 1, il contenuto e l’esito del procedimento penale in questione – è certamente data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 16.04.2009 (NLP __________), cresciuto in giudicato dopo la decisione emanata il 26.01.2010 dal Tribunale federale (inc. __________).
In sostanza, entrambi i procedimenti traggono le loro origini dalla medesima fattispecie, ossia la gestione dei conti no. __________ (di cui PI 1 è titolare e ADE) e no. __________ (di cui PI 2 è titolare e ADE) e gli investimenti effettuati sugli stessi da parte del consulente __________, allora dipendente della già __________ (Svizzera) __________, ora __________, __________.
Gli atti dell’incarto richiamato, in particolare i documenti bancari e i verbali d’interrogatorio, potrebbero avere, in effetti, una loro rilevanza ai fini del giudizio civile.
È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
L’incarto penale NLP __________ (un cubo) viene trasmesso, in originale, direttamente alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso.
7. L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1 , che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera