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60.2011.215 • TRAP TI 60.2011.215 Generato dall'IA

Transmission of Criminal File to Support Civil Action Regarding Association Decisions

Numero d'incarto 60.2011.215
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellate criminal complaints court addressed a request from a lower court (IS 1) seeking the transmission of specific documents from a criminal file (MP) to support an ongoing ordinary civil action concerning the revocation of an association's assembly decisions, where the parties involved in both the civil and criminal proceedings were substantially the same and the facts overlapped, primarily concerning issues within the association that led to the plaintiff's expulsion in the civil case. The Court reasoned, based on statutory provisions allowing inspection of criminal files after case conclusion when a legitimate legal interest prevails over personal rights, that the clear connection between the proceedings and the potential relevance of the criminal evidence (such as the complaint and testimony) satisfied the requirement for a legitimate legal interest, thus granting the request to transmit the entire criminal file to the requesting court under the obligation to return it upon the conclusion of the civil matter.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Transmission of Criminal File to Support Civil Action Regarding Association Decisions: The Court reasoned, based on statutory provisions allowing inspection of criminal files after case conclusion when a legitimate legal interest prevails over personal rights, that the clear connection between the proceedings and the potential relevance of the criminal evidence (such as the complaint and testimony) satisfied the requirement for a legitimate legal interest, thus granting the request to transmit the entire criminal file to the requesting court under the obligation to return it upon the conclusion of the civil matter.

Parole chiave

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atti penali trasmissione degli atti procedura ordinaria espulsione giudiziaria cooperazione giudiziaria in materia civile diritto legale Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This article was the substantive legal basis for granting the request to inspect and transmit the criminal case files to the civil court.

art. 62 cpv. 4 LOG

The court cited this article in the preamble to its decision, confirming it as the basis for the ruling.

CPC

The costs were ordered to be allocated to the parties based on the rules of the CPC (Code of Civil Procedure).

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Testo completo

Incarto n. 60.2011.215 · Lugano 21 luglio 2011/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente)

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20/21.06.2011 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere ai fini dell’istruttoria della causa civile ordinaria di cui all’incarto __________ la trasmissione di alcuni atti di cui all’incarto penale MP __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito della querela sporta il 14/15.9.2009 da __________, da __________, da __________, da __________ e da __________, nella loro qualità rispettivamente di presidente, vice-direttore nonché membri del comitato dell’__________ __________ __________, Sezione __________ (di seguito __________) nei confronti di PI 1, il quale è stato revisore e membro di tale associazione, per titolo di diffamazione e calunnia [in cui hanno in particolare sostenuto quanto segue: “*da diverso tempo e con diversi interlocutori, anche per iscritto, il revisore PI 1 va dichiarando che il Comitato __________ gli impedisce di accedere ai dati contabili, nonostante la corrispondenza e diversi testimoni possano confermare che i conti sono stati sottoposti ai revisori già il 5 maggio 2009. È arrivato addirittura a comunicare al collega dell’Ufficio di revisione (sig. __________) che i documenti contabili a loro presentati erano stati falsificati. Si tratta chiaramente di una grave calunnia nei confronti dei membri del Comitato, dato che quest’organo si occupa anche di preparare i rapporti e i conti annuali. (…). Anche dinanzi ai soci riuniti in Assemblea lo scorso mese di maggio, il sig. PI 1 non ha tralasciato di lanciare gravi accuse al Comitato nel suo complesso. Non pago, ha addirittura coinvolto l’Amministrazione centrale dell’__________ di __________, segnalando una serie di falsità sull’operato della Sezione __________ cercando di screditarne i membri del Comitato*” (querela penale 14/15.09.2009, p. 2, AI 1; sentenza 24.11.2010, p. 2, inc. CRP __________)], il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 7.04.2010 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini.

Con sentenza 24.11.2010 l’allora Camera dei ricorsi penali ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa 22/23.04.2010 formulata da __________, da __________, da __________ e da __________ avverso il predetto decreto (inc. CRP __________).

2. Presso la IS 1 è pendente un’azione civile ordinaria promossa da PI 1 (patr. da: avv. __________, __________) nei confronti dell’__________ (patr. da: avv. __________, __________), tendente ad ottenere la revoca di alcune decisioni prese dall’assemblea dell’__________ (inc. __________; istanza 20/21.06.2011).

Nel corso dell’udienza preliminare, la parte convenuta ha domandato il richiamo del surriferito incarto penale, ammesso dal pretore Francesco Bertini con ordinanza a verbale del 20.04.2010 (cfr. istanza 20/21.06.2011).

3. Con la presente istanza il pretore della IS

1 chiede la trasmissione della querela penale 14/15.09.2009, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria e dei verbali d’interrogatorio dell’inc. MP __________.

A suffragio della sua domanda ha prodotto uno scritto dell’avv. __________ datato 17.06.2011, in cui precisa in particolare quanto segue:

"*La richiesta è motivata dal fatto che, nonostante sia già stata acquisita agli atti la decisione 24 novembre 2010 della CRP, le deposizioni delle parti e dei vari testi assunti in sede penale sono rilevanti ai fini della causa civile di contestazione dell’espulsione dell’attore dall’associazione convenuta*" (scritto 17.06.2011 annesso all’istanza 20/21.06.2011).

Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico per presentare eventuali osservazioni, poiché le parti coinvolte nel procedimento civile corrispondono in sostanza a quelle del procedimento penale.

4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".

5. Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

6. Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dal pretore e dall’avv. __________

– appare data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale di cui all’inc. MP __________, poiché le parti coinvolte sono in sostanza le stesse in entrambe le sedi e i procedimenti riguardano il medesimo complesso dei fatti, ossia l’__________ e le problematiche sorte in seno alla stessa con riferimento ai fatti che hanno portato all’espulsione dell’attore nella causa civile.

I documenti richiesti potrebbero dunque avere una loro rilevanza ai fini del giudizio civile.

È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

Di conseguenza, per praticità, l’intero incarto penale MP __________ – in cui sono contenuti i documenti richiesti, segnatamente la querela 14/15.09.2009 (AI 1), il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 17.02.2010 (AI 2) e il verbale d’interrogatorio 25.03.2010 del Ministero pubblico di PI 1 (AI 4) – viene trasmesso, in originale, direttamente alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico a procedimento civile concluso.

7. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1 __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera