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60.2011.202 • TRAP TI 60.2011.202 Generato dall'IA

Oversight Authority Access to Criminal Records for Administrative Proceeding

Numero d'incarto 60.2011.202
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An oversight authority requested access to the records of a concluded criminal proceeding concerning an alleged document forgery that was the subject of a criminal complaint, which resulted in a non-lieu order, because the same document was central to an appeal filed by a company against bankruptcy threats issued against it. The Court granted the request, reasoning that the requesting authority demonstrated a legitimate legal interest under the relevant statute, as the criminal matter directly involved the validity of the document upon which the authority’s own administrative proceedings were based, and the other involved parties did not object.

Regesto Legislator

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Art. 251 cifra, Art. 186 CPP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF; Oversight Authority Access to Criminal Records for Administrative Proceeding: The Court granted the request, reasoning that the requesting authority demonstrated a legitimate legal interest under the relevant statute, as the criminal matter directly involved the validity of the document upon which the authority’s own administrative proceedings were based, and the other involved parties did not object.

Parole chiave

Generato dall'IA
autorità amministrativa accesso ai documenti denuncia penale procedimento per falsità minaccia contro le autorità permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 62 cpv. 4 LOG

The request was granted based on this article, which governs the inspection of case files after the conclusion of criminal proceedings.

art. 62 cpv. 4 LOG

Cited as the legal basis (along with other applicable norms) for granting the request in the operative part.

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Testo completo

Incarto n. 60.2011.202 · Lugano 19 agosto 2011/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/10.06.2011 presentata dalla

IS 1 tendente ad ottenere informazioni inerenti a un procedimento penale;

premesso che la richiesta datata 7.06.2011

è giunta al Ministero pubblico l’8.06.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa

Corte il 9/10.06.2011, comunicando il suo nulla osta a che l’istante possa essere informato sullo stadio del procedimento penale rispettivamente di compulsarne gli atti;

richiamate le osservazioni 7/11.07.2011 di PI

2 (patr. da: avv. PR 1, __________), che comunica di non opporsi alle richieste d’informazioni presentate dall’istante;

rilevato che PI 3 – interpellato da questa Corte – non ha presentato osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito della denuncia penale 8/9.10.2008 sporta da PI

3 (che in quel periodo era socio e gerente della __________, con sede a __________) nei confronti di PI 2 (dipendente di __________) per l’ipotesi di reato di falsità in documenti giusta l’art. 251 cifra 1 CP riguardo all’allestimento di una dichiarazione di ritiro dell’opposizione interposta contro il precetto esecutivo nr. __________ fatto spiccare da __________ (società che avrebbe conferito mandato a __________ per recuperare il credito vantato nei confronti di __________), documento che a mente del denunciante sarebbe falso, poiché non l’avrebbe mai visto né sottoscritto, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del denunciato sfociato nel decreto di non luogo a procedere 8.11.2010 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni (NLP __________ – inc. MP __________).

Avverso il predetto decreto non è stata presentata un’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI.

2.Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – la IS 1 quale autorità di vigilanza (di seguito IS 1) chiede ragguagli sullo stadio del surriferito procedimento penale, richiamando il suo scritto del 15.11.2009, in cui aveva evidenziato che gli accertamenti in sede penale sarebbero utili ai fini della procedura di ricorso inoltrata dalla società denunciante (ndr: la __________) alla IS 1 contro le comminatorie di fallimento emesse nei suoi confronti sulla base di una dichiarazione di ritiro dell’opposizione all’esecuzione che la stessa ha eccepito di falso.

Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta. PI 2, dal canto suo, non si è opposto alla domanda, mentre PI 3, interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni in merito all’istanza.

3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.

27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".

4.Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dalla IS 1 nella sua richiesta, il contenuto e l’esito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere informazioni sullo stadio del procedimento penale rispettivamente la trasmissione del citato incarto penale. Come evidenziato dalla stessa IS 1, essa è stata chiamata ad esaminare il ricorso presentato dalla __________ contro le comminatorie di fallimento emesse nei suoi confronti sulla base di una dichiarazione di ritiro dell’opposizione all’esecuzione che la stessa ha eccepito di falso. Trattasi apparentemente proprio

della stessa dichiarazione per la quale PI 3 ha sporto denuncia penale 8/9.10.2008 nei confronti di PI 2 sfociata nel decreto di non luogo a procedere 8.11.2010 (NLP __________).

Gli atti dell’incarto penale MP __________ sono dunque certamente utili alla IS

1 ai fini delle sue incombenze.

Di conseguenza, dopo la crescita in giudicato della presente decisione, questa Corte trasmetterà direttamente alla IS 1 l’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 8.11.2010 (NLP __________), con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, al termine del procedimento ricorsuale di cui all’incarto __________.

5.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della natura dell’istante e della finalità della richiesta.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera