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60.2011.200 • TRAP TI 60.2011.200 Generato dall'IA

Transmittal of Criminal Files to Civil Court Conditioned on Redaction for Personal Rights Protection

Numero d'incarto 60.2011.200
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The court addressed a request from a civil court to transmit criminal case files concerning a grievous bodily harm incident to aid in the ordinary civil proceedings arising from the same event, where the victim sued the perpetrator (a former minor) and his parents for damages. The court reasoned that since both proceedings stem from the identical incident and involve overlapping parties, a legitimate legal interest exists under the relevant law for accessing the criminal records; however, to protect the personal sphere of the individuals involved, the transmittal is conditioned upon the civil court examining the files first to redact any information irrelevant to the civil case or prejudicial to personal rights, adhering to the views expressed by the juvenile prosecutor.

Regesto Legislator

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Art. 122 CP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF; Transmittal of Criminal Files to Civil Court Conditioned on Redaction for Personal Rights Protection: The court reasoned that since both proceedings stem from the identical incident and involve overlapping parties, a legitimate legal interest exists under the relevant law for accessing the criminal records; however, to protect the personal sphere of the individuals involved, the transmittal is conditioned upon the civil court examining the files first to redact any information irrelevant to the civil case or prejudicial to personal rights, adhering to the views expressed by the juvenile prosecutor.

Parole chiave

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atti penali tutela legale lesioni personali procedura ordinaria gratuito patrocinio diritto di accesso ai documenti Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision governs the court's power to permit inspection of case files after the conclusion of criminal proceedings and was the basis for accepting the requests.

art. 78 LTF

Cited in the section outlining the right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 81 LTF

Cited in the section outlining the eligibility to appeal to the Federal Tribunal.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the section outlining the types of decisions subject to appeal to the Federal Tribunal.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the section outlining the grounds for appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 60.2011.200 · Lugano 16 agosto 2011/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sulle due istanze 7/8.06.2011 presentate dalla

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione di due incarti penali ai fini dell’istruttoria della causa civile ordinaria di cui all’incarto __________;

richiamate le osservazioni 20.06.2011 e la duplica 28/30.06.2011 del sostituto magistrato dei minorenni Fabiola Gnesa, nonché la replica 24/27.06.2011 della Pretura istante, di cui si dirà in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Con sentenza 22.04.2008 il Consiglio per i minorenni ha, tra l’altro, dichiarato __________ (__________) autore colpevole di lesioni gravi giusta l’art. 122 CP riguardo ai fatti avvenuti il __________, in località "__________" (__________), ai danni della vittima __________ (__________), e meglio nelle circostanze di tempo e di luogo descritti nell’atto d’accusa 27.12.2007 (__________) emanato dal sostituto magistrato dei minorenni Fabiola Gnesa, riconoscendo che l’accusato aveva agito in uno stato di scemata responsabilità di grado medio (cfr. sentenza 22.04.2008, inc. __________).

2.Presso la IS 1 è pendente una procedura civile ordinaria di cui all’incarto __________ promossa da __________ (patr. da: avv. __________, __________) nei confronti di __________ e dei suoi genitori __________ e __________ (patr. da: avv. __________, __________, e avv. __________, __________) in relazione ai fatti accaduti quel giorno (cfr. istanze 7/8.06.2011 e copia scritto 6.06.2011 dell’avv. __________).

Il pretore, con il consenso delle parti, ha ammesso, in sede civile, il richiamo degli incarti penali inerenti ad __________ della Magistratura dei minorenni e del Consiglio dei minorenni.

3.Con le presenti due istanze la IS 1 chiede la trasmissione dei suddetti incarti penali.

A suffragio della sua richiesta ha prodotto lo scritto 6.06.2011 dell’avv. __________, da cui emerge in particolare che l’azione civile e i due procedimenti penali traggono origine dalla medesima fattispecie [ossia l’aggressione subita da __________ da parte di __________ (allora minorenne) il __________ "*(…) con conseguente perdita di un occhio*"],che l’azione civile è stata promossa nei confronti di quest’ultimo e dei suoi genitori, i quali, a mente dell’attrice, avrebbero omesso "*(…) la necessaria educazione e sorveglianza*" e che nell’ambito dei procedimenti penali sarebbero stati eseguiti numerosi accertamenti riguardo alla dinamica dei fatti accaduti, allo stato soggettivo dell’autore e al rapporto con i suoi genitori che potrebbero assumere rilevanza nell’ambito del procedimento civile, segnalando inoltre che alla vittima è stato concesso soltanto un accesso limitato agli atti penali.

Con risposta 20.06.2011 il sostituto magistrato dei minorenni evidenzia che "*(…) nello spirito del diritto penale minorile e del diritto processuale penale minorile si valuti di dare accesso unicamente agli atti che permettono in sede civile di stabilire il danno e la colpa del giovane ed in particolare il rapporto di Polizia cantonale con la documentazione fotografica ivi allegata così come pure le perizie psichiatriche redatte dal dr. prof. __________ __________, ad eccezione di tutte quelle informazioni e risultanze riguardanti la situazione personale globale del giovane ed in particolare la documentazione allestita dagli istituti ove il ragazzo è stato successivamente collocato, legate allo sviluppo successivo del medesimo*" (risposta 20.06.2011, p. 1 e 2).

In replica 24/26.06.2011 la Pretura istante ha prodotto le osservazioni 22.06.2011 formulate dalle parti.

A mente dell’avv. __________ l’edizione dell’incarto penale richiamato dovrebbe di principio essere completa e che spetterebbe, se del caso, al pretore escludere l’ispezione degli atti che non sono strettamente necessari a tutela degli interessi/della sfera privata di __________.

L’avv. __________ e l’avv. __________, dal canto loro, ritengono che l’incarto penale

non debba essere trasmesso integralmente, poiché "*(…). Non si tratta infatti di accertare a posteriori cosa si poteva

vedere ma di verificare al momento dei fatti o precedentemente come appariva la situazione rispettivamente come si presentava __________* " (copia verbale 22.06.2011, inc. __________, p. 10, doc. 5.a).

In duplica 28/30.06.2011 il sostituto magistrato dei minorenni conferma il contenuto delle sue osservazioni, allineandosi parimenti con le argomentazioni di replica degli avvocati __________ e __________.

4.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".

5.Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

6.Nel caso in esame è certamente data una connessione tra il procedimento civile di cui all’incarto __________ e il procedimento penale di cui all’incarto __________ inerente ad __________.

Entrambi i procedimenti traggono le loro origini dalla medesima fattispecie, ossia dai fatti accaduti il __________, in località "__________" (__________). A ciò aggiungasi che le parti coinvolte nel procedimento penale (__________quale parte lesa; __________ quale accusato, entrambi allora minorenni) e nella vertenza civile (__________quale parte attrice; __________ e i suoi genitori quali parte convenuta) sono in sostanza le stesse in ambedue le sedi.

Dalle motivazioni addotte nelle istanze 7/8.06.2011 e dalla lettura dell’incarto penale richiamato, emerge inoltre che alcuni atti del procedimento penale potrebbero, in effetti, avere una loro rilevanza ai fini dell’istruttoria civile. È quindi, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, questa Corte trasmetterà l’incarto penale richiesto inerente ad __________ [inc. __________ (due cubi, una mappetta verde e una mappetta gialla)] direttamente alla IS 1 alle seguenti condizioni:

l’incarto richiamato dovrà dapprima essere esaminato dal pretore e/o dal segretario assessore. Gli stessi dovranno estrapolare gli atti estranei al procedimento civile, rispettivamente togliere, se del caso, le parti degli atti estranei al procedimento civile, a tutela degli interessi personali e della sfera privata di __________ (rispettivamente dei suoi genitori), e in ossequio alle osservazioni 20.06.2011 formulate dal sostituto magistrato dei minorenni Fabiola Gnesa. Questi documenti non potranno evidentemente essere compulsati dalle parti.

Gli atti potranno poi essere consultati dalle parti al procedimento civile, che indicheranno al pretore e/o al segretario assessore quali documenti (in fotocopia) vogliono far acquisire agli atti in connessione con la vertenza di cui all’incarto __________.

La IS 1 ha infine l’obbligo di restituire l’incarto penale richiamato direttamente alla Magistratura dei minorenni, al più

tardi, a procedimento civile concluso.

La restrizione vale anche per eventuali autorità giudiziarie di ricorso.

7.Le istanze 7/8.06.2011 sono accolte ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Le istanze 7/8.06.2011 sono accolte ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di CHF 100. -- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera