Neighbors' Noisy Bells Inspection Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a civil proceeding concerning a request to prohibit neighbors from hanging noisy bells on garden trees, a lower court requested the appellate court to admit the police intervention report detailing the noise violation, which occurred at 12:15 AM regarding an excess number of bells violating existing time and quantity restrictions. The appellate court granted the request, reasoning that under the relevant law, the Criminal Appeals Court may permit inspection and copying of criminal case files if the applicant demonstrates a legitimate legal interest that prevails over personal rights, and since the police report was pertinent to the pending civil judgment, the requirement for a legitimate legal interest connected to the ongoing proceeding was satisfied, thus ordering the transmission of the report to the requesting court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, ogni altra norma applicabile; Neighbors' Noisy Bells Inspection Dispute: The appellate court granted the request, reasoning that under the relevant law, the Criminal Appeals Court may permit inspection and copying of criminal case files if the applicant demonstrates a legitimate legal interest that prevails over personal rights, and since the police report was pertinent to the pending civil judgment, the requirement for a legitimate legal interest connected to the ongoing proceeding was satisfied, thus ordering the transmission of the report to the requesting court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe request for document retrieval was granted based on this article, as it justifies permitting inspection of criminal case files when a legitimate legal interest is demonstrated.
Cited generally in the pronouncement section alongside the main legal ground.
Testo completo
Incarto n. 60.2011.193 · Lugano 28 giugno 2011/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/6.06.2011 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’ammissione di richiamo del rapporto d’intervento di cui alla pratica no. __________ della Polizia cantonale ai fini dell’istruttoria civile di cui all’incarto __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Presso la IS 1 è pendente una procedura civile nell’ambito della quale __________ e __________ hanno domandato di impartire a __________ e a __________ il divieto di appendere dei campanellini agli alberi del giardino di questi ultimi, poiché gli stessi produrrebbero dei rumori molesti (inc. __________).
2.Con la presente istanza il pretore della IS 1 chiede a questa Corte di ammettere il richiamo del rapporto d’intervento di polizia avvenuto il 19.05.2011, alle ore 00:15, presso le abitazioni delle parti, avendo gli agenti potuto costatare i rumori prodotti dai campanellini.
3.A seguito della richiesta da parte di questa Corte, il 17.06.2011, la stessa ha ricevuto la trasmissione da parte della Polizia cantonale del rapporto di costatazione 7.06.2011. Dal medesimo risulta, in effetti, che in data 19.05.2011, a __________, alle ore 00:15, __________ ha chiesto l’intervento da parte della Polizia allo scopo di costatare che la famiglia __________ non stesse rispettando la decisione emanata dal pretore e dal Comune di __________ riguardo all’uso di campanellini all’esterno della loro abitazione, i quali dovrebbero essere esposti soltanto dalle ore 14:00 alle ore 19:00 ed essere al massimo due. La Polizia, quella notte, ha appurato la presenza di sei campanelli che "*(…) creavano disturbo acustico*" (rapporto di costatazione 7.06.2011, p. 1, pratica no. __________).
4.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza
del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".
5.Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
6.Nella fattispecie in esame è certamente data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il rapporto di costatazione 7.06.2011 (pratica no. __________), poiché quest’ultimo può essere rilevante ai fini del giudizio civile. Ciò emerge chiaramente dalle motivazioni addotte dal pretore e dal contenuto del rapporto in questione. È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza il rapporto di costatazione 7.06.2011 (2 pagine) viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione.
7.La tassa di giustizia, contenute al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1 __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera