Complainant Granted Access to Non-Prosecution Decree for Tax Purposes
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, previously a complainant in a criminal proceeding concerning alleged fraud related to a business transfer, requested a copy of the non-prosecution decree from March 9, 2009, having lost the original and requiring it for the Tax Office. The Court of Criminal Appeals ruled that under the applicable law, parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest in inspecting the case file and obtaining copies, especially when the document is personally relevant and needed for administrative purposes, thus granting the request and ordering the decree to be transmitted to the applicant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 25 LTG; Complainant Granted Access to Non-Prosecution Decree for Tax Purposes: The Court of Criminal Appeals ruled that under the applicable law, parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest in inspecting the case file and obtaining copies, especially when the document is personally relevant and needed for administrative purposes, thus granting the request and ordering the decree to be transmitted to the applicant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article provided the basis for granting the request to inspect the files and obtain copies after the conclusion of the criminal proceedings.
This provision was cited in the final section, indicating its application in the overall ruling, likely concerning the procedure or costs.
Testo completo
Incarto n. 60.2011.188 · Lugano 20 giugno 2011/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 31.05/3.06.2011 presentata da
IS 1 tendente ad ottenere copia del decreto di non luogo a procedere 9.03.2009 (NLP __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito della denuncia 4.10.2005 e – per quanto interessa la fattispecie in esame – della denuncia sporta il 12.01.2006 da IS 1 e da __________ nei confronti di __________ per titolo di truffa (riguardo alla cessione della gestione di un esercizio pubblico, ove a loro mente il denunciato avrebbe sottaciuto che lo stabile in cui lo stesso si trovava fosse di proprietà di terzi, così come l’inventario), il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo sfociato, tra l’altro, nel decreto di non luogo a procedere 9.03.2009 emanato dall’allora procuratore pubblico Giuseppe Muschietti (NLP __________ – inc. MP __________ / __________).
2.Con la presente istanza IS 1 chiede copia del surriferito decreto di non luogo a procedere (NLP __________), avendo smarrito tale documento ed essendogli stato richiesto dall’Ufficio di tassazione.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciante) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex
parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ex art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del decreto di non luogo a procedere 9.03.2009 (NLP __________), poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte.
A ciò aggiungasi che IS 1 ha bisogno di tale documento, essendogli stato richiesto dall’Ufficio di tassazione.
Di conseguenza il decreto di non luogo a procedere 9.03.2009 (NLP __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera