Private Accuser Granted Access to Dismissed Case Records
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual who was the private accuser in a criminal proceeding that concluded with a dismissal order, and whose related appeal was subsequently rejected, requested copies of the interrogation records from that finalized case. The Court, applying the relevant law concerning post-procedure access to case files, ruled that although the requestor did not explicitly state the requisite legitimate legal interest, as a former party, his interest in accessing the records that personally concerned him was presumed under the law, thus granting the request and ordering the transmission of the requested inquiry report.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 123 cifra, Art. 125 cpv. 1 CP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 25 LTG; Private Accuser Granted Access to Dismissed Case Records: The Court, applying the relevant law concerning post-procedure access to case files, ruled that although the requestor did not explicitly state the requisite legitimate legal interest, as a former party, his interest in accessing the records that personally concerned him was presumed under the law, thus granting the request and ordering the transmission of the requested inquiry report.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was used as the primary legal basis for granting the request to inspect case files after the conclusion of the criminal procedure.
This provision was cited generally alongside Art. 62 cpv. 4 LOG in the final pronouncement ('visti...').
Testo completo
Incarto n. 60.2011.177 · Lugano 20 giugno 2011/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/26.05.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia dei verbali d’interrogatorio del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 4.02.2011 (NLP __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In data 21.01.2011 IS 1 ha sporto querela penale nei confronti di PI 2 per titolo di lesioni semplici (art. 123 cifra 1
CP), sub. lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP), sostenendo che il giorno prima, mentre stava uscendo dall’ascensore, sarebbe stato morso alla mano destra da un cane di piccola taglia tenuto al guinzaglio dalla querelata (inc. MP __________). Il procedimento penale è sfociato nel decreto di non luogo a procedere 4.02.2011 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni, e confermato da questa Corte in data 23.03.2011 (inc. CRP __________). Il 15.04.2011 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da IS 1 contro la predetta decisione (inc. TF __________).
2.Con la presente istanza IS 1 postula, su richiesta del suo patrocinatore, il "*(…) RAPPORTO COMPLETO DEGLI INTERROGATORI DEL 21.1.2011 DEL SOTTOSCRITTO IS 1 COME PURE IL RAPPORTO COMPLETO DELL’INTERROGATORIO DELLA SIG. PI 2 ESEGUITO IN DATA 24.01.2011 (…)*" del surriferito procedimento penale (istanza 25/26.05.2011).
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex
parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.Nella fattispecie in esame – nonostante l’istante non abbia precisato i motivi posti alla base della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG – è pacifico l’interesse giuridico legittimo di quest’ultimo ad ottenere copia del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
28.01.2011 (in cui sono contenuti i verbali d’interrogatorio richiesti) dell’incarto penale MP __________ sfociato
nel decreto di non luogo a procedere 4.2.2011 (NLP __________), poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte.
Di conseguenza, il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 28.01.2011 (AI 1;
16 pagine) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 55.--, per complessivi CHF 155.-- (centocinquantacinque), sono poste a caric__________.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera