Legislative Commission Information Request Regarding Expunged Conviction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA legislative commission requested information regarding a conviction from 1996 against a citizen applying for naturalization, arguing the information was necessary for their assessment; however, the court denied the request because, under current law concerning the criminal record, the conviction had been officially eliminated, meaning the individual was legally considered unconvicted and, pursuant to the statute, previously eliminated entries cannot be reconstructed or used against the person by any authority.
Regesto Legislator
UfficialeIstanza di ispezione degli atti. Commissione della legislazione quale istante [respinta la richiesta di ottenere sentenza di condanna emanata a carico di un cittadino straniero che ha chiesto la naturalizzazione poiché eliminata d'ufficio dal casellario giudiziale art. 369 cpv. 7 CP]
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe rejection of the request is based on this article, which addresses the elimination of entries from the criminal record.
This procedural provision was cited in the considerations preceding the ruling as the basis for transferring the request to the Court.
Cited in the appeal remedies section regarding the possibility of filing an appeal with the Federal Tribunal.
Cited in the appeal remedies section concerning the regulation of the right to appeal.
Cited in the appeal remedies section regarding the types of decisions subject to appeal.
Cited in the appeal remedies section detailing the grounds for appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the appeal remedies section to indicate the deadline for filing an appeal.
Testo completo
Incarto n. 60.2011.122 · Lugano 9 maggio 2011/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1.3./14.4.2011 presentata dalla
rappr. da: IS 1,
tendente ad ottenere informazioni in merito ad una decisione emanata a carico di un cittadino turco che ha presentato una domanda di naturalizzazione;
premesso che la richiesta datata 1.3.2011 è giunta al Ministero pubblico il 2.3.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte, con scritto 13/14.4.2011, formulando alcune osservazioni di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con scritto datato 1.3.2011 inviato al Ministero pubblico, la Commissione della legislazione
del Comune di __________, per il tramite del suo presidente IS 1, ha chiesto di poter ottenere informazioni riguardo a un procedimento penale sfociato in una decisione
di condanna del 1996 a carico di un cittadino turco (__________), che ha presentato una domanda di naturalizzazione nel 2006, adducendo tra l’altro che "*Pur considerando che i fatti risalgono a oltre 15 anni fa, per poter effettuare una valutazione e dare un preavviso favorevole o meno al Consiglio Comunale in vista dell’assegnazione della cittadinanza, vorremmo sapere esattamente quali furono i fatti che portarono alla denuncia nel 1994 e alla condanna del 1996*" (istanza 1.3./14.4.2011, doc. 1.a).
Con e-mail trasmesso il 12.4.2011 alla segretaria giudiziaria Barbara Dell’Ambrogio, __________ (sempre in nome e per conto della Commissione della legislazione) ha precisato di aver bisogno unicamente, in copia, della decisione di condanna emanata a carico del cittadino turco (copia e-mail 12.4.2011, doc. 1.b).
2. Con scritto 13/14.4.2011 – mediante il quale la suddetta richiesta è stata trasmessa, per competenza, a questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG – il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha comunicato che nulla osta da parte del Ministero pubblico affinché la decisione di condanna sia trasmessa all’istante.
Considerato l’esito del gravame, questa Corte ha deciso di non interpellare il cittadino turco richiedente la naturalizzazione e coinvolto nel procedimento penale in questione.
3. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".
4. Con la modifica del Codice penale svizzero, entrata in vigore l’1.1.2007, il titolo quinto relativo al casellario giudiziale (art. 359 ss. vCP) è stato sostituito dal titolo sesto (art. 365 -
371 CP).
L’art. 365 CP
– che sostituisce l’art. 359 vCP – prevede che l’Ufficio federale di giustizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 367 cpv. 1 CP), un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione (cpv. 1 frase 1).
Il contenuto dell’estratto del casellario giudiziale è sancito dall’art. 366 CP, ove si distinguono, in sostanza, due categorie principali di dati: da una parte i dati riguardanti le sentenze di condanna, e d’altra parte, i dati che si riferiscono a procedimenti penali pendenti (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., art. 365 CP n. 2).
Secondo l’art. 365 cpv. 2 frase 2 questi dati vengono trattati separatamente, anche poiché il diritto al loro accesso sono regolati differentemente (cfr. art. 367 cpv. 4 CP, secondo cui i dati personali concernenti richieste di estratti del casellario giudiziale registrate in relazione a procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al cpv. 2 lit. a - e). Mediante questa distinzione non vi sono più disguidi tra la presenza di un sospetto di reato e la sentenza di condanna (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., art. 365 CP n. 3).
Il casellario ha, tra l’altro, lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell’adempimento della procedura di naturalizzazione (art. 365 cpv. 2 lit. g CP).
L’art. 80 vCP relativo alla cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale è stato sostituito dall’art. 369 CP sull’eliminazione dell’iscrizione. Questa disposizione tiene conto, da un lato, dell’interesse dello Stato a perseguire gli autori dei reati, d’altro canto, dell’interesse di questi autori ad ottenere una riabilitazione completa. I termini previsti nei capoversi 1-6 dell’art. 369 CP si basano sull’art. 80 vCP e tengono conto in particolare del progetto di automatizzazione del casellario giudiziale [Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846].
L’art. 369 cpv. 7 CP sancisce esplicitamente che le iscrizioni eliminate dal casellario giudiziale non devono più poter essere ricostruite. La sentenza eliminata non è più opponibile all’interessato.
Il diritto vigente, rispetto al diritto previgente, non fa più alcuna distinzione tra cancellazione ("*Löschung*") ed eliminazione ("*Ent-fernung*") delle iscrizioni nel casellario giudiziale: ora esiste soltanto l’eliminazione nel senso di un’eliminazione fisica dei dati dal casellario giudiziale, assumendo in tal modo carattere assoluto. L’eliminazione avviene d’ufficio dopo la scadenza del termine.
L’iscrizione, dopo essere stata eliminata dal casellario giudiziale, non può più essere ricostruita, e la sentenza, così come anche lo/gli stesso/i reato/i, non possono più essere opposti alla persona interessata, nel senso di un divieto di utilizzazione (StGB PK – TRECHSEL / LIEBER, art. 369 CP n. 1 e n. 6). Questo divieto vale per tutte le autorità, non soltanto per quelle penali (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., art. 369 CP n. 8).
Ne discende che i fatti commessi non hanno più alcuna conseguenza giuridica e l’autore del reato è totalmente riabilitato. Nell’ambito delle relazioni private l’autore ha il diritto di dichiarare di essere incensurato dal momento in cui l’estratto del casellario giudiziale che lo riguarda non presenta più alcuna iscrizione [Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846/1847]. I dati del casellario giudiziale non devono essere archiviati (art. 369 cpv. 8 CP; StGB PK – TRECHSEL / LIEBER, art. 369 CP n. 7).
5. Per quanto concerne la fattispecie in esame va rilevato che dall’estratto del casellario giudiziale svizzero datato 14.4.2011 non risulta alcuna iscrizione a carico di __________: lo stesso è dunque incensurato.
Ne discende che in applicazione dell’art. 369 CP la richiesta della Commissione della legislazione qui istante di ottenere copia della decisione di condanna riguardante l’anno 1996 inerente a __________ – non più menzionata nell’estratto del casellario giudiziale attuale essendo stata cancellata/eliminata d’ufficio – non può essere accolta.
6. L’istanza è respinta. La qualità della parte istante giustifica di prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, gli art. 365 ss. CP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera