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60.2010.43 • CRP TI 60.2010.43 Generato dall'IA

Extension of Pretrial Detention Granted Due to Caseload Delay and Flight Risk

Numero d'incarto 60.2010.43
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The Appellate Criminal Appeals Chamber granted an extension of pretrial detention for an accused facing charges including aggravated theft, property damage, and repeated violations of various laws, as requested by the presiding judge due to the heavy caseload causing a delay in the scheduled public hearing. The court reasoned that the extension was warranted because there were serious indications of guilt, a concrete flight risk due to the accused's lack of ties to the territory and the potential sentence, and a concrete risk of recidivism based on a history of multiple prior convictions, all while maintaining proportionality since the extended detention period remained less than the likely imposed sentence and the principle of celerity had not been violated.

Regesto Legislator

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Art. 230 CPP, Art. 102 CPP, Art. 103 cpv. 1 lit. b CPP, Art. 103 cpv. 2 CPP, Art. 95 CPP, Art. 103 CPP; Extension of Pretrial Detention Granted Due to Caseload Delay and Flight Risk: The court reasoned that the extension was warranted because there were serious indications of guilt, a concrete flight risk due to the accused's lack of ties to the territory and the potential sentence, and a concrete risk of recidivism based on a history of multiple prior convictions, all while maintaining proportionality since the extended detention period remained less than the likely imposed sentence and the principle of celerity had not been violated.

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva sentenza penale pericolo di fuga durata ragionevole del procedimento ritardo ingiustificato dell'azione penale estradizione accessoria

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 103 cpv. 1 lit. b CPP

The decision is based on this article to grant the request for the extension of pre-trial detention when the trial cannot commence within the statutory time limits.

art. 103 cpv. 2 CPP

This article is cited to establish the requirement that requests for extension of pre-trial detention must be motivated, which the court implicitly confirms by accepting the request.

art. 95 CPP

This article is referenced in the reasoning section (point 5) regarding serious indications of guilt, which forms a prerequisite for the continued detention, although the main ruling addresses the extension procedure.

art. 90 a 93 LTF

These articles are cited in point 3 of the dispositive to inform the parties about the potential recourse to the Federal Tribunal against final or partial decisions.

art. 100 cpv. 1 LTF

This article is cited in point 3 of the dispositive to define the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 95 a 98 LTF

These articles are cited in point 3 of the dispositive to specify the grounds for appeal to the Federal Tribunal.

art. 78 LTF

This article is cited in point 3 of the dispositive to specify the general provision for the appeal in criminal matters to the Federal Tribunal.

art. 81 LTF

This article is cited in point 3 of the dispositive to regulate the standing to appeal.

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Testo completo

Incarto n. 60.2010.43 · Lugano 12 febbraio 2010/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 5/8.2.2010 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere la proroga della detenzione preventiva cui è astretto CO 1, __________ (patr. da: dott. iur. PR 1, __________), in vista del pubblico dibattimento;

visto il preavviso favorevole 10/11.2.2010 del procuratore pubblico Clarissa Torricelli;

preso atto che l'interessato non si oppone alla proroga, come comunicato con scritto 11.2.2010 del patrocinatore;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Nei confronti di CO 1, in

detenzione preventiva dal 29.4.2009, il procuratore pubblico ha emanato il 25.1.2010 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandolo a processo per titolo di

furto aggravato (ripetuto, in parte tentato), danneggiamento (ripetuto), violazione di domicilio (ripetuta), falsità in certificati, infrazione alla LDDS (ripetuta), infrazione alla LF sugli stranieri (ripetuta), circolazione senza licenza di condurre e contravvenzione alla LStup.

Il pubblico dibattimento è stato aggiornato a lunedì 8.3.2010 e dovrebbe esaurirsi in una sola giornata.

2. Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è astretto l'imputato fino all’8.3.2010, rispettivamente fino alla presumibile conclusione del pubblico dibattimento.

3. L'art.

230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.

Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).

Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.

Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.

4.Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta la situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale, in particolare creatasi dall’accumulo di atti d’accusa con detenuti pervenuti nel corso dei mesi di novembre e dicembre dello scorso anno.

5. In concreto sono dati seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1, come risulta dalle sue ammissioni (verbale 10.11.2009, AI 20).

Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.

7. Il pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.

In base agli elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare. In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.

8. Nel presente caso, si deve ammettere un concreto pericolo di fuga. Per CO 1, non esistono legami con il territorio del nostro paese, come risulta dal suo curriculum vitae (verbale 10.11.2009, AI 20, p. 22/23). Considerate questa situazione, le innumerevoli imputazioni contestate a CO 1 e la relativa prospettiva di possibile pena da scontare, si deve ammettere un concreto pericolo di fuga, essendo effettivamente data la tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena. Pericolo che non può essere eliminato con altre misure, meno incisive.

9.Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005, 1P.198/2006 del 25.4.2006 cons. 4.1).

10. Nel presente caso si deve ammettere l’esistenza di un pericolo di recidiva. CO 1 ha

ammesso di essere stato condannato più volte, dal 1982 in avanti, per titolo di emissione di assegni a vuoto, truffa, falsificazione di firma,

sostituzione di persona, rapina (verbale 10.11.2009, AI 20, p. 22).

11.La carcerazione preventiva cui è astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

12. Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

13. Occorre ritenere che la durata della proroga è unicamente di due giorni, peraltro legati ad un fine settimana. Considerati i reati oggetto dell’atto di accusa e la situazione personale dell’accusato, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena (cfr. anche decisione 10.7.2007 del giudice dell'istruzione e dell'arresto, p. 7, inc. GIAR __________) e l’inchiesta non presenta particolari tempi morti o violazioni del principio della celerità.

14. L’istanza è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1.L'istanza è accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________, è prorogato fino all’8.3.2010, rispettivamente fino alla conclusione del

processo.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di

diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria