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60.2010.425 • CRP TI 60.2010.425 Generato dall'IA

Appellate Court Grants Access to Dismissed Criminal Records for Use in Civil Tenancy Dispute

Numero d'incarto 60.2010.425
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellate court addressed a request to recall the records of a concluded criminal proceeding for use in a pending civil tenancy dispute stemming from a prior fire incident, where the criminal case (theft and damage allegations) had been dismissed. The court reasoned that although the new Criminal Procedure Code does not explicitly regulate access to concluded criminal files, the cantonal law allows the appellate court to permit the inspection and copying of such records if the requesting party demonstrates a legitimate legal interest that outweighs the personal rights of those involved in the criminal case, and since the requested file was deemed pertinent to the civil cause, the request was granted.

Regesto Legislator

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Art. 448 cpv. 1 CPP, Art. 450 CPP, Art. 448 cpv. 2 CPP, Art. 449 cpv. 1 CPP, Art. 101 CPP, Art. 104 cpv. 1 CPP; Appellate Court Grants Access to Dismissed Criminal Records for Use in Civil Tenancy Dispute: The court reasoned that although the new Criminal Procedure Code does not explicitly regulate access to concluded criminal files, the cantonal law allows the appellate court to permit the inspection and copying of such records if the requesting party demonstrates a legitimate legal interest that outweighs the personal rights of those involved in the criminal case, and since the requested file was deemed pertinent to the civil cause, the request was granted.

Parole chiave

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atti penali consultazione degli atti diritto di visita causa civile uso anteriore principio di pubblicità Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante

Disposizioni normative citate

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Art. 448 cpv. 1 CPP
3.Per quanto attiene al diritto applicabile, giusta l’art. 448 cpv. 1 CPP in vigore dal 1°.1.2011, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati secondo il nuovo
Art. 450 CPP
diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 CPP ss.
Art. 448 cpv. 2 CPP
Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in vigore del CPP mantengono la loro validità (art. 448 cpv. 2 CPP).
Art. 449 cpv. 1 CPP
A norma dell’art. 449 cpv. 1 CPP i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati dalle autorità competenti in virtù del nuovo
Art. 101 CPP
3 CPP), e ciò evidentemente a determinate condizioni (cfr., nel dettaglio, BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., n. 5 ss. ad art. 101 CPP). Giusta l’art. 102 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento (cfr., al proposito, art. 61 CPP) decide in merito all’esame degli atti.
Art. 104 cpv. 1 CPP
a CPP, tra cui figurano l’imputato, l’accusatore privato, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso (art. 104 cpv. 1 CPP) e le autorità cui la Confederazione o i Cantoni hanno conferito pieni o limitati diritti di parte (art.
Art. 104 cpv. 2 CPP
1 CPP) e le autorità cui la Confederazione o i Cantoni hanno conferito pieni o limitati diritti di parte (art. 104 cpv. 2 CPP)], agli altri partecipanti al procedimento (105 cpv.
Art. 101 cpv. 3 CPP
3 CPP), e ciò evidentemente a determinate condizioni (cfr., nel dettaglio, BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., n. 5 ss. ad art. 101 CPP). Giusta l’art. 102 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento (cfr., al proposito, art. 61 CPP) decide in merito all’esame degli atti.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 62 cpv. 4 LOG

The request was granted based on this article, which regulates the inspection of files after the conclusion of criminal proceedings.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the section detailing the means of legal remedy (appeal to the Federal Tribunal).

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section detailing the means of legal remedy regarding the appeal deadline.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the section detailing the grounds for appeal to the Federal Tribunal.

art. 78 LTF

Cited in the section specifying the type of appeal admissible to the Federal Tribunal (Recourse in penal matters).

art. 81 LTF

Cited in the section detailing the standing to appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 60.2010.425 · Lugano 21 gennaio 2011/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20/22.12.2010 presentata dalla

IS 1 tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un procedimento penale;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.__________, il 14.10.2009, ha sporto denuncia/querela nei confronti della __________, e di altre persone, per titolo di reato di furto e di danneggiamento in merito ad alcuni fatti accaduti in data 17.9.2009 presso il Ristorante __________. Il procedimento penale si è concluso con il decreto di non luogo a procedere (non motivato) del 20.10.2009 (NLP __________).

2.Presso la Pretura istante è pendente una procedura civile in materia di locazione tra la __________ e __________ *“(…) avente quale oggetto pretese formulate dalla parte conduttrice a dipendenza dell’incendio verificatosi il 19 ottobre 2007 nell’ente locato (Ristorante __________) (…)”* (cfr. istanza 20/22.12.2010).

Il pretore ha ammesso, in sede civile, il richiamo dell’incarto del Ministero pubblico.

3.Per quanto attiene al diritto applicabile, giusta l’art. 448 cpv. 1 CPP in vigore dal 1°.1.2011, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati secondo il nuovo

diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 CPP ss. non prevedano altrimenti. Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in vigore del CPP mantengono la loro validità (art. 448 cpv. 2 CPP).

A norma dell’art. 449 cpv. 1 CPP i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati dalle autorità competenti in virtù del nuovo

diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 CPP ss. non prevedano altrimenti.

4.Il previgente art. 27 del Codice di procedura penale ticinese (CPP/TI), in vigore dall’1.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabiliva che: "*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*".

Dal 1°.1.2011 l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, Basilea 2011, n. 4 ad art. 101 CPP). Il diritto di esaminare gli atti spetta alle parti [101 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lit. a CPP, tra cui figurano l’imputato, l’accusatore privato, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso (art. 104 cpv. 1 CPP) e le autorità cui la Confederazione o i Cantoni hanno conferito pieni o limitati diritti di parte (art. 104 cpv. 2 CPP)], agli altri partecipanti al procedimento (105 cpv. 1 e cpv. 2 CPP), alle altre autorità (art. 101 cpv. 2 e 194 cpv. 1 e 2 CPP) e a terzi (art. 101 cpv.

3 CPP), e ciò evidentemente a determinate condizioni (cfr., nel dettaglio, BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., n. 5 ss. ad art. 101 CPP). Giusta l’art. 102 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento (cfr., al proposito, art. 61 CPP) decide in merito all’esame degli atti.

Per contro, per quanto concerne l’esame di procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), il CPP non prevede un’espressa norma.

A livello cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dall’1°.1.2011, prevede che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP/TI.

5.Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

6.Nel presente caso è pacifico che l’incarto richiamato è pertinente all’oggetto della causa civile. È quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

7. L’istanza è accolta. Gli atti del procedimento penale surriferito (inc. MP __________ – NLP __________) sono trasmessi alla Pretura istante in allegato alla copia della presente decisione ad essa destinata. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

- .

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La segretaria