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60.2010.387 • CRP TI 60.2010.387 Generato dall'IA

Access to Criminal File for Tax Audit Purposes

Numero d'incarto 60.2010.387
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An entity sought authorization under Article 27 of the Criminal Procedure Code to inspect the records of a criminal proceeding, which had resulted in several dismissals, because the authority was conducting a tax audit concerning extraordinary losses the original complainant claimed due to theft and embezzlement. The Court reasoned that the requesting entity, being essentially a third party in the criminal matter but possessing a legitimate legal interest related to the tax assessment of claimed losses, satisfied the prerequisite of Article 27 to gain access, particularly since the public prosecutor and other implicated parties did not object, thus granting the request to inspect the entire file based on the potential utility of the police investigation report for verifying the asserted financial losses.

Regesto Legislator

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Art. 185 LT, Art. 112 LIFD, Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 27 cpv. 1 CPP, Art. 27 cpv. 2 CPP; Access to Criminal File for Tax Audit Purposes: The Court reasoned that the requesting entity, being essentially a third party in the criminal matter but possessing a legitimate legal interest related to the tax assessment of claimed losses, satisfied the prerequisite of Article 27 to gain access, particularly since the public prosecutor and other implicated parties did not object, thus granting the request to inspect the entire file based on the potential utility of the police investigation report for verifying the asserted financial losses.

Parole chiave

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esame degli atti fiscali atti istruttori penali relazione di revisione procedura di tassazione amministrazione fiscale appropriazione indebita Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 27 CPP

This article governs the court's decision to grant access to the criminal case files to a third party.

Art. 112 LIFD

This article is cited in the considerations leading to the decision to grant the request.

Art. 185 LT

This article is cited in the considerations leading to the decision to waive fees and costs.

Art. 39 cpv. 3 LAID

This article is cited regarding the waiver of justice fees and expenses.

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Testo completo

Incarto n. 60.2010.387 · Lugano 16 dicembre 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23/24.11.2010 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti dell’incarto penale NLP __________ – NLP __________;

richiamato lo scritto 26/29.11.2010 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che rileva di non aver particolari osservazioni da formulare, postulando l’accoglimento dell’istanza;

richiamato altresì lo scritto 26/29.11.2010 di PI 4, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), che comunica di non avere osservazioni da formulare e che la richiesta può quindi essere accolta;

richiamato infine lo scritto 7/10.12.2010 di PI 2, __________, che comunica di non avere nulla da obbiettare all’accesso agli atti;

rilevato che PI 3, __________, – interpellata da questa Camera – non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito della denuncia sporta il 21/23.3.2006 dalla PI 4, con sede a __________, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 2, nei confronti di PI 2, di PI 3 e di ignoti per le ipotesi di reato di furto, appropriazione indebita, sub. semplice e ogni altro reato ravvisabile nella fattispecie (AI 1), il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato in due decreti di non luogo a procedere interni datati 23.7.2008 a carico di PI 2 (NLP __________, AI 21) e a carico di PI 3 (NLP __________, AI 22), nonché in un altro decreto di non luogo a procedere interno datato 25.10.2010 contro ignoti (NLP __________, AI 23).

2. Con la presente richiesta la IS 1 istante – richiamati

la giurisprudenza di questa Camera, gli art. 185 LT e art. 112 LIFD – chiede di poter compulsare gli atti del surriferito

procedimento penale per esaminare la deduzione delle perdite fatta valere dalla PI 4.

A suffragio della sua richiesta evidenzia che "*(…) l’ispettorato fiscale sta effettuando una verifica sulla società PI 4, nell’ambito di accertamenti fiscali vi è la questione volta a determinare delle perdite fatte valere dalla contribuente. In effetti la società, come si evince dai bilanci allegati, ha registrato delle perdite straordinarie con la causale furti e sottrazioni. La stessa società ha pure informato l’autorità fiscale di aver sporto denuncia al Ministero pubblico per titolo di furto e subordinatamente per appropriazione indebita semplice*" (istanza 23/24.11.2010, p. 2 e documentazione ivi annessa).

Come esposto in entrata, il procuratore pubblico, la PI 4 e PI 2 non si sono opposti alla richiesta. PI 3, dal canto suo, non ha presentato osservazioni in merito.

3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e

95 I 108) – “*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

L’art.

27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, (…)*”.

Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP).

Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP.

Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come si evince in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “*Ispezione degli atti dopo il processo*”, modificato in “*Ispezione degli atti*”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

4. Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).

Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):

“*D'altronde l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo* *esaminare la necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati. La valutazione dell'effettiva rilevanza di* *tali dati per l'imposizione fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484* *consid. 4.1; 128 II

407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).*

*Come già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può* *inoltre aver accesso anche a documentazione coperta dal segreto* *bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata in* *modo legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58* *consid. 3; sentenza* *2A.28/1997* *del 20 novembre 1998, in: StE 1999 B* *92.13 n. 5, consid. 2a).*

*La giurisprudenza pone comunque dei Iimiti* *al diritto di esame da parte dell'autorità fiscale.

In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver

motivo di supporre che la legge non sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di consultare indistintamente e senza

obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza* *2A.406/1995* *del 14 marzo 1996, in:* *ASA 65 pag. 649, consid. 5b)”*.

5. Nel caso in esame – ritenuti i motivi addotti dalla IS

1 istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

In particolare il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2006 (AI 12) potrebbe essere potenzialmente utile per verificare la deduzione delle perdite postulata dalla PI 4.

Questa Camera autorizza un rappresentante della IS 1 istante ad accedere all’intero incarto penale NLP __________ – NLP __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Arturo Garzoni, compatibilmente con i suoi impegni.

Il rappresentante è, se necessario, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti strettamente utili ai fini delle sue incombenze.

6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP,

112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria