Commission Access to Criminal Files for Ward Accountability Reports
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA commission sought access to the files of a criminal proceeding opened against an individual for failure to comply with orders to present accountability reports concerning a ward, specifically requesting a police report detailing the individual's commitment to submit the documents. The court granted the request, reasoning that Article 27 of the Criminal Procedure Code allows for file inspection when an applicant demonstrates a legitimate legal interest that overrides the personal rights of those involved, and found that the commission clearly established such an interest related to its protective duties and the required reports.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 292 CP, Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, ogni altra norma applicabile; Commission Access to Criminal Files for Ward Accountability Reports: The court granted the request, reasoning that Article 27 of the Criminal Procedure Code allows for file inspection when an applicant demonstrates a legitimate legal interest that overrides the personal rights of those involved, and found that the commission clearly established such an interest related to its protective duties and the required reports.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article served as the basis for granting the request for access to the case files.
This general clause was cited alongside the main rule to support the decision.
Testo completo
Incarto n. 60.2010.353 · Lugano 10 dicembre 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/26.10.2010 presentata dalla
IS 1, , tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente e solo per e-mail al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per evasione in data 25/26.10.2010, indicando al contempo di non avere osservazioni da formulare alla stessa;
ricordato che con scritto 26.10.2010 questa Camera ha chiesto maggiori informazioni rispetto ai motivi della richiesta, per potersi esprimere;
ritenuto che con scritto 10/11.11.2010 la Commissione istante ha evaso la surriferita richiesta, indicando i motivi a fondamento della domanda di accesso agli atti;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato in un decreto d’accusa dell’11.10.2010 (DA __________) per titolo di disobbedienza a decisioni dell’autorità per non avere ottemperato gli ordini intimatigli dalla Commissione qui istante, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di presentare i rendiconti 2008 e 2009 relativi ad un suo pupillo.
2. Con la presente istanza, la Commissione chiede di poter avere accesso agli atti, ed in particolare ad un verbale di polizia nel quale PI 2 si sarebbe impegnato a presentare i rendiconti ed i documenti contabili entro un termine nel frattempo scaduto invano.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*".
4. Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, in merito alle sue prerogative in relazione alle tutele ed ai relativi rendiconti. Pacifico che il procedimento penale sia riferito alle omissioni di PI 2 nei confronti della Commissione qui istante.
5. L’istanza è accolta. Gli atti penali sono allegati alla copia della presente decisione destinata alla Commissione istante, con l’incombenza di poi ritornarli direttamente al Ministero pubblico.
6. Considerata la particolarità del caso, si rinuncia alla riscossione della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria